In generale un socio non può abbandonare improvvisamente la società al suo destino, ritirandosi da un giorno all’altro. Il nostro ordinamento però, prevede espressamente almeno due ipotesi di recesso: per una giusta causa (per esempio a causa di un dissidio insanabile con gli altri soci) oppure quando la durata della società é indeterminata o commisurata alla vita di uno dei soci. Ovviamente l’atto costitutivo della società può prevedere anche altre cause di recesso.
Il nostro socio ha deciso di andarsene? Abbiamo raggiunto l’accordo di liquidare la sua parte: come liquidare un socio? Che si tratti di una srl, di una snc o di una sas, il socio uscente ha ovviamente diritto alla liquidazione della sua quota. Ma attenzione, la liquidazione della sua quota deve essere determinata non in base a criteri meramente contabili, ma attraverso metodi misti (valutazione del patrimonio e delle prospettive reddituali dell’impresa).
Come liquidare un socio
La liquidazione della quota non può quindi essere fatta sulla mera base di princìpi contabili (perché, per esempio, un socio ha dato alla società un locale che all’epoca costava 50 mila euro, ma adesso ne vale 100), la valutazione quindi va fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e in base alle prospettive reddituali. Se ci sono operazioni in corso, il socio uscente partecipa agli utili (ma anche alle perdite) fino alla conclusione di quelle operazioni. Se tra il socio uscente e quelli che rimangono in carica, vi é disaccordo in merito al valore della quota da liquidare al socio, allora la determinazione dovrà essere affidata a un esperto del tribunale che redigerà una relazione giurata. il pagamento della quota spettante al socio uscente deve essere fatto entro sei mesi dal giorno dello scioglimento (il socio uscente deve inviare una raccomandata A/R alla sede della società).
A chi va la quota del socio uscente? La quota del socio uscente può essere:
– acquistata dagli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni;
– acquistata da una terza persona concordemente indicato dai soci medesimi;
– acquistata attraverso le riserve disponibili della stessa società;
– se non ci sono riserve, si dovrà ridurre il capitale sociale. in assenza di riserve, si procederà alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482 cc.
Cosa succede se non é possibile liquidare al socio uscente la sua parte? A quel punto si darà luogo alla liquidazione della società.