La sas, società in accomandita semplice, é una tipologia di società nella quale sono presenti due soci: gli accomandanti, la cui responsabilità sociale è limitata alle quote conferite e gli accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (solitamente questi ultimi sono anche amministratori della società). Come liquidare una sas e chiudere quindi la società?
La fase relativa allo scioglimento é molto delicata, perchè questa sopraggiunge solitamente quando crisi economica, sfiducia e demotivazione dei soci rendono impossibile il proseguirsi dell’impresa e, la cessione o la ricapitalizzazione della società non sono attuabili perchè la società ormai poco appetibile.
Come mettere in liquidazione una sas
Lo scioglimento della s.a.s. è disciplinato nel codice civile agli artt. 2323-2324, 2230 e 2272 del codice civile. Le cause principali di scioglimento di una società in accomandita semplice sono:
– decorso del termine. La sas nel suo atto costitutivo aveva previsto una data, giunta la quale la sas sarebbe stata chiusa.
– Conseguimento dell’oggetto sociale (nell’atto costitutivo era previsto un obiettivo ed è stato raggiunto) o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
– Volontà di tutti i singoli soci.
– Mancanza della pluralità dei soci ed entro sei mesi non viene ricostituita;
– esistenza dei soli soci accomandanti o accomandatari oltrepassati sempre sei mesi.
– altre cause specifiche previste nell’atto costitutivo.
Modalità scioglimento della s.a.s.
Per sciogliere e chiudere una società occorre rivolgersi a un notaio di fiducia.
1. Scioglimento volontario senza liquidazione
E’ il metodo di scioglimento più breve, ma possibile solo se la società non ha più nè debiti, nè crediti. In questo caso il notaio di riferimento si occuperà dello scioglimento della società senza passare per la fase di liquidazione. Il socio accomandatario dovrà quindi presentare l’ultima dichiarazione dei redditi e comunicare la cessazione società al Registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate.
2. Scioglimento volontario con fase di liquidazione
Se sono presenti credito e/o debiti, il notaio nomina un liquidatore, il quale non potrà porre in atto nuove operazioni aziendali, ma soltanto gestire la fase liquidatoria. Il liquidatore viene nominato con consenso di tutti i soci, se questi non sono d’accordo, sarà nominato dal presidente del tribunale.
Passaggio di consegne: i soci amministratori consegneranno ai liquidatori i libri sociali, i beni e il conto della gestione.
Inventario: amministratori e liquidatori redigono l’inventario su cui risulta stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
Pagamenti dei creditori: con l’attivo a disposizione, i liquidatori pagheranno prima i creditori della società. Se i fondi non sono sufficienti, potranno avvalersi del patrimonio personale dei soci accomandatari.
Distribuzione delle rimanenze: soddisfatti tutti i creditori della società, il residuo potrà essere usato per rimborsare i conferimenti di ogni socio.