Le donne lavoratrici, in occasione della maternità, devono gestire e organizzare le esigenze del bimbo e quelle lavorative. La legge italiana tutela la maternità con congedi obbligatori e facoltativi. Durante il periodo di astensione obbligatoria e durante il periodo di astensione facoltativa, di cui la madre può decidere di usufruire o meno, spetta l’indennità di maternità, che viene erogata dall’INPS.

E per quanto riguarda le ferie, durante il periodo di astensione obbligatorio maturano le ferie? E la tredicesima? Durante il periodo di astensione facoltativa invece, a quali importi si ha diritto? Di seguito una piccola guida di orientamento per tutte le mamme, con i riferimenti normativi.

Bebè

Come maturano le ferie in maternità

Durante la maternità obbligatoria, maturano tutte le ferie previste, ossia le stesse maturate dalla donna, quando è al lavoro. Se quindi prima della maternità maturava 1,8 giorni di ferie al mese, continuerà a maturarle anche per il periodo di astensione obbligatoria, quindi si calcolano così:

1,8 x 5 (i mesi di astensione obbligatoria) = 9 giorni di ferie maturati nei 5 mesi.

Sempre durante il periodo di astensione obbligatoria, maturano anche i ratei aggiuntivi (quindi la tredicesima) ed il periodo di anzianità ai fini pensionistici.

Durante il periodo di astensione facoltativa invece, la donna ha diritto a una retribuzione pari al 30%, inoltre, si perdono i ratei aggiuntivi (ferie, tredicesima), ma non il periodo di anzianità ai fini pensionistici.

Casi particolari:

Nel caso in cui l’ispettorato del lavoro, pone la madre in maternità anticipata e continuata, per esempio fino al 5° mese di età del figlio (per esempio nei casi di lavoro a rischio), il congedo parentale obbligatorio si ritiene prolungato, per cui in questo periodo (quello della maternità anticipata posta dall’ispettorato del lavoro), la lavoratrice maturerà tutto, ratei aggiuntivi, anzianità, ferie, tredicesima, etc.

Rif. normativi: D.Lgs n° 151/2001, nello specifico articolo 6 comma 1, articolo 7 comma 6.