L’attività di notificazione è un passo fondamentale nei processi di ogni tipo (penali, civili, del lavoro, amministrativi, fallimentari) ed anche in alcune fasi pre-processuali o amministrative: lo scopo é quello di mettere a conoscenza il soggetto, consegnandogli un atto di notifica, secondo precise modalità.

In caso di soggetto residente all’estero, come sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 71/2011, l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti, conformemente a quanto disposto dalle regole e le convenzioni di cooperazione giudiziaria dell’UE e internazionali. Di seguito vediamo le modalità con cui si notifica un atto giudiziario all’estero e i due casi previsti: quando l’indirizzo del destinatario è conosciuto e quando è sconosciuto.

Giudice

A. Indirizzo estero sconosciuto

La notifica dell’atto é impossibile. Non conoscendo l’indirizzo infatti, non sarà possibile inviare alcuna notifica.

B. Indirizzo estero conosciuto

In questo caso, prima di tutto occorre verificare se il Paese estero ha ratificato la convenzione di Strasburgo del 24.11.1977 (in basso il link al testo completo). Attualmente le nazioni aderenti sono: Germania, Francia, Estonia, Austria, Lussemburgo, Belgio e Spagna (le autorità spagnole però, non considerano applicabile la convenzione per la notifica della maggior parte delle infrazioni stradali). Le modalità di modifica sono differenti, i base all’aderenza del Paese di destinazione alla convenzione suddetta, o meno:

1. Modalità di notifica all’estero, nei Paesi aderenti alla convenzione

La suddetta convenzione prevede che le notifiche possano essere inviate:

alle Autorità centrali designate del Paese (per fare un esempio, alle autorità che in Italia corrispondono al nostro Ministero degli Affari Esteri). La notifica va inviata in lingua italiana in doppia copia, accompagnata dal formulario ed è consigliabile (ma non obbligatoria) anche una copia tradotta.
direttamente al destinatario a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. A questa modalità di notifica però, si oppone la Germania.

2. Notifica all’estero, nei Paesi non aderenti alla convenzione, ma presenti in questa lista:

Lista Paesi

In questi Paesi é possibile inviare notifica a mezzo posta con raccomandata A/R, poichè se è vero che non ci sono al momento regole che disciplinino la situazione, non ce ne sono neanche altre che impediscano la trasmissione diretta di posta dalla Pubblica amministrazione italiana.

3. Eccezione: Notifica all’estero, nell’ex Jugoslavia. Le notifiche a residenti nei Paesi della ex Jugoslavia (Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Slovenia, Croazia, Montenegro) devono essere inviate secondo le modalità previste dall’art. 4 della Convenzione italo-jugoslava firmata a Roma il 03.12.1960. Per cui gli atti di notifica devono essere inviati al Ministero della Giustizia – DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. Notifica verso tutti gli altri Paesi (non aderenti alla convenzione e non compresi nelle liste di cui sopra). L’atto di notifica, in doppia copia e con traduzione nella lingua della nazione di destinazione o nella lingua veicolare in uso, deve essere spedito al consolato italiano all’estero (a questo link può essere reperito l’indirizzo dei consolati dei vari Paesi).

Riferimenti: ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo del 24.11.1977.