Sui redditi da lavoro autonomo (per esempio le prestazioni di tipo occasionale), si applica la ritenuta d’acconto, pari al 20%. Se quindi per esempio il compenso del lavoratore (detto anche percipiente) é pari a 100 euro, costui incasserà 80 euro netti. I restanti 20 euro rappresentano appunto la ritenuta d’acconto, che va versata allo stato, nello specifico all’Agenzia delle Entrate.
Chi si occupa di pagare la ritenuta d’acconto? Qual é la scadenza prevista per il versamento e con quale modulo va effettuata? Di seguito una risposta a tutte le domande più frequenti che ruotano attorno al mondo delle collaborazioni occasionali e, più in generale, del lavoro autonomo senza partita IVA.
L’obbligo del versamento della ritenuta d’acconto fa capo al datore di lavoro (sostituto d’imposta). Nell’esempio di cui sopra quindi, il lavoratore occasionale percepirà gli 80 euro netti. I 20 euro di ritenuta d’acconto saranno versati dal datore di lavoro all’Agenzia delle Entrate.
Qual é la scadenza per il versamento? Le ritenute vanno versate dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui é stato effettuato il pagamento. Se quindi ha pagato una notula a maggio, entro il 16 giugno dovrà versare la ritenuta d’acconto allo stato. Ovviamente dovrà versare la somma di tutte le ritenute d’acconto dei vari collaboratori. Se il giorno 16 é di sabato o festivo, la scadenza è posticipata a giorno lavorativo successivo.
Come si paga la ritenuta d’acconto, con quale modulo? Il versamento va effettuato online, con modalità telemnatica, utilizzando il Modello F24, su cui occorre specificare il codice tributo 1040.
Certificazione delle ritenute. Ogni anno poi, entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve inviare al collaboratore occasionale, un modello, denominato “Certificazione dei compensi e delle ritenute operate”: un documento dove sono indicati tutti i redditi percepiti dal collaboratore durante l’anno e le ritenute applicate. Si tratta quindi di una specie di mini CUD, che il collaboratore potrà utilizzare per fare la dichiarazione dei redditi.
NB: sui compensi corrisposti a soggetti non residenti in Italia ma per prestazioni svolte sul territorio italiano, valgono le stesse regole di cui sopra, l’aliquota sale al 30%.