La cassa integrazione guadagni straordinaria é un contributo previdenziale erogato dall’Inps erogato a favore dei lavoratori dipendenti, la cui azienda datrice di lavoro é in crisi economica o in fase di ristrutturazione/riorganizzazione. Quando l’azienda avrà poi passato il periodo “critico” potrà nuovamente far tornare a lavorare “a regime” i propri dipendenti.
A volte però purtroppo, soprattutto in condizioni di crisi economica, succede che il periodo critico non solo non venga superato, ma l’azienda si ritrovi in situazioni ancora peggiori fino alla drastica decisione di ridurre il personale. A questo punto, quindi, l’azienda può chiedere la mobilità per riduzione di personale.
Come passare dalla cassa integrazione alla mobilità
La mobilità é il licenziamento collettivo che l’azienda adotta in specifici casi. La differenza quindi con la cassa integrazione, é che in quest’ultimo caso i lavoratori sono ancora dipendenti, con la mobilità invece, vengono licenziati, in quanto la situazione si rende più grave.
L’azienda può far passare i propri lavoratori dalla cassa integrazione alla mobilità, in presenza di specifiche condizioni, previste dalla legge 223/91, ossia:
– il licenziamento deve essere motivato da riduzione, trasformazione o cessazione dell’impresa.
– l’impresa ha più di 15 dipendenti. Questo dato non deve essere basato sul numero dei dipendenti al momento della richiesta di mobilità, ma sul numero di dipendenti presenti nel normale organigramma produttivo o, in assenza, sul numero di dipendenti in media dell’ultimo semestre.
– l’impresa decide di licenziare almeno cinque dipendenti entro 120 giorni (art.8, comma 4). Può però accadere che l’azienda alla fine della procedura, licenzi solo un lavoratore, purchè alla data della richiesta avesse comunque optato per cinque. Il periodo di 120 giorni può essere allungato in base ad accordi tra le parti, in sede di consultazione sindacale.
Procedura (prevista negli art. 4 e 5 della Legge 223/91)
1a FASE: la fase sindacale. L’azienda comunica, per iscritto, ai sindacati o alle associazioni di categoria, la volontà di licenziare i dipendenti. Nella comunicazione occorre scrivere specificatamente:
– il motivo della decisione e perchè si ritiene di non riuscire a evitare la riduzione del personale.
– Il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali dei lavoratori che saranno licenziati.
– I tempi di attuazione del programma di mobilità.
2a FASE: consultazione. le RSA (rappresentanze sindacali aziendali) possono richiedere, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, un esame congiunto, per valutare insieme al datore di lavoro la situazione, per capire se c’è un modo possibile per evitare il licenziamento, anche riassorbendo il personale con i contratti di solidarietà. Le consultazioni possono durare massimo 45 giorni, ridotti a 30 in caso di procedure concorsuali.
3a FASE: fase amministrativa. L’azienda comunica l’esito delle consultazioni alla Regione o alla Provincia competente. A questo punto, se non è possibile evitare il licenziamento, si possono profilare due casi:
1. Durante le consultazioni é stato raggiunto l’accordo tra le parti, l’azienda procede con il licenziamento dei lavoratori, nel rispetto dei termini di preavviso.
2. Se durante le consultazioni con le RSA non è stato raggiunto un accordo, si apre una nuova fase negoziale tra le parti, che durerà al massimo 30 giorni. Le parti saranno quindi convocate presso l’ufficio competente per discutere la questione e formulare nuove proposte. Se non si raggiunge alcun accordo, nonostante l’ulteriore fase negoziale, il datore di lavoro può procedere a intimare il recesso ai lavoratori, comunicandoglielo per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R nel rispetto dei termini di preavviso.
A questo punto i lavoratori licenziati, saranno inseriti nelle liste di mobilità, ossia un’apposita lista che consente un accesso agevolato al lavoro e costituisce, inoltre, il requisito necessario per ottenere l’indennità di mobilità, erogata dall’INPS e pari all’80% dello stipendio lordo (come per la cassa integrazione quindi).
In base a quali criteri il datore di lavoro decide quali dipendenti licenziare? Ovviamente il datore di lavoro non può licenziare a proprio piacimento: la scelta é vincolata da criteri obiettivi. Questi criteri sono definiti in fase di consultazione con i sindacati o determinati dal CNNL di riferimento. In assenza di questi, si decide in base ai criteri dall’art.5 legge 223/91, ossia:
– carichi di famiglia dei lavoratori assunti;
– esigenze tecnico produttive;
– anni di lavoro presso l’azienda (anzianità).