Le varie interpretazioni giuridiche negli ultimi anni, sono state molto variegate e in alcuni casi discordanti, in merito alla procedura da attuare nel pignoramento di quote di una s.r.l..
Il codice civile infatti, nell’art. 2471 relativo all’espropriabilità della quota di capitale sociale di una srl, precisa che l’espropriazione debba essere eseguita mediante notifica al debitore, alla società e mediante iscrizione al registro imprese, ma non indica specificatamente una delle procedure espropriative da seguire ed elencate nel codice di procedura (le procedure sono tre: procedura mobiliare presso il debitore, procedura immobiliare ed infine, la procedura presso terzi). Nel corso degli finalmente, é stata fatta chiarezza.
Le diverse procedure di espropriazione
In base al tipo di bene da espropriare, occorre seguire una delle seguenti procedure di pignoramento:
1. La procedura mobiliare presso il debitore in caso di beni mobili in possesso del debitore,
2. La procedura immobiliare in caso di beni immobili e di mobili registrati.
3. La procedura presso terzi in caso di crediti del debitore o di suoi beni mobili che sono in possesso di terzi.
Per individuare quale procedura applicare quindi, occorre prima di tutto individuare la natura delle quote di una srl. Rappresentano beni mobili, immobili o presso terzi?
Nel tempo, varie sono le teorie che si sono susseguite nella dottrina nella giurisprudenza, il cui orientamento prevalente, almeno in passato, era verso l’applicazione della procedura del pignoramento presso terzi (cfr. Brunetti, Graziani, Grasso, Rivolta, etc.), ed anche l’orientamento prevalente della giurisprudenza era per la procedura del pignoramento presso terzi (dalla sentenza della Cass., 14.3.1957, n. 859; alla sentenza Cass., 4.4.1997, n. 2926). A questa conclusione si era giunti considerando la quota di una srl come credito presso terzi, giungendovi però per esclusione: escludendo infatti il pignoramento mobiliare presso il debitore per il quale é necessaria una cosa materiale ed escludendo anche il pignoramento immobiliare visto che è previsto solo per i beni immobili o registrati. L’unica procedura rimanente, era quindi quella del pignoramento presso terzi prevista dagli artt. 543 e ss.
La nuova giurisprudenza (Cass. 21.10.2009 n. 22361), ha però chiarito molti dubbi e completato il quadro normativo di riferimento: alla tesi del pignoramento presso terzi, occorre sostituire, in caso di pignoramento di quote societarie di una srl, un procedimento esecutivo ad hoc, per cui un ulteriore procedimento rispetto ai tre già visti sopra e previsti nel codice di procedura civile. Il procedimento esecutivo ad hoc, deve svolgersi tramite notifica sia al debitore che alla società, di un atto complesso, quest’ultimo deve anche essere iscritto nel registro delle imprese. Inoltre, non é obbligatorio invitare la società a rendere la dichiarazione prevista nell’articolo 547 c.p.c. e neanche instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Questa disposizione è stata nuovamente confermata a distanza di quattro anni, dal dott. Ferretti, giudice dell’esecuzione avanti il Tribunale di Parma che, con ordinanza emessa il 20/05/2013, ha dichiarato inefficace il pignoramento di quote sociali eseguite secondo la procedura del pignoramento presso terzi. Il tribunale ha altresì ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese, indicandolo a carico del creditore precedente. A confermare tale orientamento, sono infine seguite la tesi del Tribunale di Udine del 18/02/2013 e della dottrina (nello specifico Ballati-Marini) che hanno confermato la necessità di una procedura di pignoramento ad hoc.