I “buoni pasto” (i cosiddetti ticket restaurant) offrono al loro possessore la possibilità di ottenere, presso i negozi convenzionati con la società di emissione, la somministrazione di cibo e bevande, in qualità di servizio sostitutivo di mensa aziendale. I buoni pasto non sono cedibili e non sono cumulabili o convertibili in denaro.
Il trattamento contabile e fiscale dei buoni pasto richiede un’analisi approfondita da parte dei quattro soggetti coinvolti: dal punto di vista del dipendente che ne usufruisce, dal punto di vista dell’azienda che li consegna al suo dipendente, dal punto di vista del ristorante che li accetta come forma di pagamento ed infine, dal punto di vista della società di gestione-emittente i buoni pasto.
Come registrare i buoni pasto in contabilita’ (partita doppia)
Dal punto di vista del dipendente
I ticket non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF e ai fini INPS (art. 51 del T.U.I.R. al secondo comma). Sono inoltre esenti da tassazione fino all’importo giornaliero di 5,29 euro (viene quindi tassata solo l’eventuale eccedenza rispetto a tale cifra).
Dal punto di vista dell’azienda-datore di lavoro
Per questo soggetto i ticket rappresentano costi deducibili per competenza. Il costo va quindi dedotto in relazione alla data in cui il dipendente ne usufruisce. Il costo dei ticket va inserito in bilancio nel conto economico alla voce B.7, essendo un servizio speso per il personale.
L’Iva applicata ai buoni pasto ha una percentuale pari al 4% ed è detraibile (Legge del 06/08/2008 n. 133).
Dal punto di vista del pubblico esercizio convenzionato
Il negozio si occupa della gestione dei pasti e ritira quindi il buono, in quel momento emette una ricevuta fiscale con scritto “corrispettivo non pagato” (circolare Ministeriale n. 97 del 1997). Il negozio emetterà fattura fiscale solo in un secondo momento alla società che ha emesso il buono. L’importo della fattura sarà pari al controvalore del buono a cui sarà sottratto lo sconto riconosciuto come corrispettivo del servizio. Nella fattura occorre applicare, alla base imponibile appena citata, un’aliquota IVA pari al 10%, detraibile per la società emittente. Per il negozio, al momento del pagamento della fattura, il ricavo si considera conseguito.
Dal punto di vista della società emittente
La società di gestione che emette i ticket emette fattura al datore di lavoro ma, siccome la prestazione sarà conclusa solo al momento della somministrazione, registrerà nel conto economico i ricavi dei buoni venduti entro la fine dell’esercizio. I buoni venduti e mai usati (perchè per esempio non sono mai stati usati o sono stati persi) potranno essere registrati come componenti di reddito solo trascorso il termine legale dei diritti incorporati nei ticket stessi.
Due aliquote IVA: 4% e 10%
L’Iva agevolata al 4% va considerata quando ad usufruire i buoni pasto sono i dipendenti. Negli altri casi l’Iva da applicare è al 10%, ecco perchè il pubblico esercizio considera questa aliquota.