Abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, ma ci siamo accorti della presenza di qualche errore? In questo caso occorre presentarsi al più presto presso il soggetto intermediario che ci ha prestato assistenza durante la compilazione del 730 (commercialista, CAF, sostituto d’imposta, etc.), per verificare se realmente c’è un errore, di che tipo (errori di compilazione, di calcolo…) e per quale importo.
Se si, l’intermediario povrà sanarli redigendo un modello 730 “rettificativo” in tempo utile per poter fare i conguagli nella busta paga (se siamo lavoratori dipendenti) o nella mensilità di pensione (se siamo pensionati). Vediamo insieme cosa fare in determinati casi.
Se nel 730 mancano oneri deducibili o detraibili, possiamo, alternativamente:
– presentare, entro il 25 ottobre (ogni anno questa scadenza può subire delle variazioni), un modello 730 integrativo. Questo modello 730 integrativo va presentato ad un intermediario (Caf o professionista), anche se il modello 730 precedente era stato presentato al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico;
– presentare un Unico Persone fisiche entro la scadenza per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se abbiamo dimenticato di dichiarare dei redditi o abbiamo dichiarato oneri deducibili o detraibili maggiori rispetto a quelli reali, si può solo presentare un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare quanto dovuto.
Altri errori: se per esempio abbiamo indicato in maniera inesatta i nostri dati o quelli del sostituto d’imposta, possiamo presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per correggere i dati sbagliati.