Annullare una donazione di un immobile (e gli altri di liberalità previsti dall’art. 809 del codice civile) è possibile, ma solo in specifici casi previsti dal legislatore. Di regola infatti, una donazione non può essere revocata, in quanto non è corretto chiedere indietro ciò che si è donato e su cui quindi il donante contava.

Ci sono però delle specifiche situazioni e il verificarsi di eventi sconosciuti al donante, che possono autorizzarlo ad annullare la donazione: l’ingratitudine del beneficiario e la sopravvenienza di figli. Vediamo cosa dice il codice civile in merito e i costi previsti per questa pratica.

Notaio

La donazione di una casa, può essere annullata solo nei due casi previsti dall’art. 800 del codice civile:

Per ingratitudine e indegnità

Per ingratitudine del donatario (il beneficiario), prevista dall’articolo 801 del codice civile, si intendono i seguenti casi:

  • il donatario ha ucciso o ha tentato di uccidere il donante, il suo coniuge o i suoi ascendenti o discendenti;
  • il donatario ha commesso un fatto grave per il quale si adotta la disciplina sull’omicidio (per esempio, ha istigato al suicidio di un minore);
  • il donatario ha gravemente ingiuriato il donante o lo ha offeso;
  • il donatario ha gravemente pregiudicato il patrimonio del donante;
  • il donatario ha rifiutato indebitamente al donante gli alimenti dovuti previsti dagli articoli 433 e 436 del codice civile.

In questi casi, l’azione di revoca può essere proposta non solo dal donante, ma anche dai suoi eredi e non solo verso il donatario, ma anche verso gli eredi di quest’ultimo. La revoca deve essere proposta entro il termine di un anno a partire dalla data in cui il donante (o i suoi eredi), ha saputo della circostanza che rende annullabile la donazione.

Per sopravvenienza di figli

Il caso è previsto dall’articolo 803 del codice civile. In questa circostanza, si possono avere diverse ipotesi:

  • il donante ha fatto la donazione quando non aveva o ignorava l’esistenza di figli o discendenti; in questo caso la donazione può essere revocata;
  • il donante al tempo della donazione sapeva dell’esistenza di un figlio, lo ha anche riconosciuto e solo successivamente ha fatto una donazione a un terzo; in questo caso la donazione può essere revocata;
  • il donato concepisce un figlio al tempo della donazione; in questo caso la donazione puòl essere revocata.

L’azione di revoca, in questi casi, può essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di nascita dell’ultimo figlio/discendente o dalla data in cui si viene a sapere della presenza di un figlio/discendente o, infine, dalla data di riconoscimento di un figlio.

La revoca di donazione si fa tramite atto pubblico (è necessario quindi un notaio) e occorre pagare tasse, imposte ed onorario del notaio. i costi variano in base al valore dell’immobile oggetto della revoca. Per fare un esempio, per un immobile di 300mila euro, i costi si aggirano attorno ai 3mila euro.