E’ prevista la possibilità di ottenere una copia di un atto del giudice di pace, che si tratti di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (quindi di una sentenza, un decreto, una ordinanza oppure un verbale di conciliazione).
Chi può farne richiesta e come? Prima di identificare i soggetti che possono richiederne una copia, occorre distinguere le varie copie che possono essere richieste:
– copie semplici: richieste al solo scopo di conoscerne il contenuto (solitamente per motivi di studio);
– copie autentiche: sono copie dotate della certificazione di conformità all’originale, hanno quindi valenza legale come l’atto originale;
– copie in forma esecutiva: relative a sentenze e altri provvedimenti esecutivi, ossia che prevedono la possibilità di poter procedere all’esecuzione forzata. A queste copie il cancelliere appone la cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere.
Chi può chiedere una copia
Generalmente le parti e i propri difensori possono richiedere una copia e, più in generale, chiunque ne abbia interesse. Fanno eccezione le copie in forma esecutiva, che possono essere chieste soltanto dal soggetto a cui favore è stato pronunciato il provvedimento.
Come fare richiesta di una copia: solitamente la copia semplice può essere richiesta anche verbalmente o in carta semplice. Per le altre copie invece, occorre compilare un apposito modulo, ritirabile presso la cancelleria dove si trova l’atto o scaricabile online sul sito del tribunale stesso. Ogni tribunale ha il proprio modulo e la domanda va consegnata presso la cancelleria stessa.
Entro quanto tempo si ottiene la copia? Se la copia non è urgente, si ottiene entro tre giorni lavorativi. Se è urgente, si ottiene entro 24 ore.
Costi: la richiesta delle copie è a pagamento. I costi, relativi a diritti di cancelleria, variano in base al tipo della richiesta, al numero di pagine e di copie.