Il TFR o liquidazione é una prestazione economica erogata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto lavorativo subordinato. Viene quindi pagato al momento del pensionamento, licenziamento o dimissioni del dipendente. Purtroppo però, può succedere che il datore di lavoro risulti insolvente.

Cosa succede in questi casi? Il lavoratore dovrà rinunciare al suo TFR? Assolutamente no: in caso di insolvenza del datore di lavoro e in seguito all’apertura di una procedura concorsuale oppure in seguito all’esecuzione individuale, il TFR viene erogato dal Fondo di garanzia istituito con la Legge n. 297 del 29 maggio 1983, tramite l’INPS.

INPS

Come richiedere TFR all’Inps

Il TFR viene erogato dall’INPS solo quando, ovviamente, il TFR è stato debitamente accertato ed é accertato anche lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Dove richiedere il TFR? La domanda va fatta presso la sede Inps del territorio di residenza,tramite questo modulo, a cui occorre allegare le altre documentazioni richieste dall’INPS, tra cui i documenti attestanti lo stato di insolvenza dell’azienda.

Entro quando si può chiedere il TFR all’INPS? Il diritto ad avere il TFR si prescrive in cinque anni a partire dal momento in cui è terminato il rapporto di lavoro. I cinque anni passano a dieci quando il diritto al TFR è riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato (articolo 2953 del codice civile).

E’ possibile chiedere all’INPS anche un anticipo sul TFR? No, l’INPS eroga il TFR solo quando, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda è insolvente. Non è quindi possibile ottenere anticipi sul TFR durante l’attività lavorativa.