Supponiamo che tu abbia ricevuto in usufrutto una casa o altro immobile, è possibile rinunciarvi? Occorre necessariamente rivolgersi a un notaio e quindi assumerne i costi, oppure basta una scrittura privata, o un atto unilaterale? Si può fare senza notaio?
Il diritto di usufrutto, è disciplinato dagli articolo 979, 1014, 1015 del codice civile, i quali sanciscono che l’estinzione dell’usufrutto può avvenire per le seguenti cause:
- scadenza contrattuale dell’usufrutto;
- morte dell’usufruttuario;
- non uso ventennale;
- perimento dell’immobile;
- abuso dell’usufruttuario;
- consolidazione o riunione.
Senza notaio si può
E’ proprio l’ultima causa di estinzione, la consolidazione (o riunione), che interessa il caso della rinuncia. Nello specifico, l’articolo 1014 n.2 del codice civile, sancisce che se il titolare della nuda proprietà esercita i diritti dell’usufruttuario, l’usufrutto viene estinto per consolidazione.
Questo principio è stato successivamente ribadito anche dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n.ro 172 dell’8/1/1981, ha sottolineato come la cessione temporanea del diritto di usufrutto in favore del proprietario, determina l’estinzione definitiva dell’usufrutto per consolidazione.
Infine, con la sentenza nr. 482 del 10/1/2013, la Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto che interessava a molti: affinchè si verifichi consolidazione non è obbligatorio un requisito di forma. Non serve quindi nè un atto scritto, nè tantomeno un notaio, in quanto la rinuncia in questo caso rappresenta un negozio unilaterale meramente abdicativo, da cui ne consegue la dismissione del diritto e il consolidamento con la nuda proprietà. Non essendo quindi una donazione, non è neanche necessaria la forma scritta prescritta dall’art. 782 del codice civile.
Un altro caso tipico di consolidamento, avviene quando in capo all’usufruttuario si riunisce anche la nuda proprietà, quando per esempio compra il bene dal proprietario, oppure quando diventa suo erede.