Quando il giudice pronuncia sentenza di separazione, indica anche la misura dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli. Nella sentenza viene inoltre specificato che l’assegno dovrà essere rivalutato ogni anno secondo agli Indici Istat.

Di cosa si tratta e come si calcola l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento? La rivalutazione non é altro che un aggiornamento economico dell’importo ed é obbligatorio per legge (legge n.898 del 01/12/1970, art. 5, comma 7). Lo scopo della rivalutazione é, quello di adeguare l’importo in relazione al costo medio della vita e conservare quindi il potere d’acquisto dell’assegno.

Assegno

Come rivalutare l’assegno di mantenimento

La rivalutazione va calcolata in base all’aumento medio del costo della vita, considerando, nello specifico, l’indice generale FOI (Indici dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati al netto dei tabacchi). L’indice FOI può essere reperito a questa pagina del sito ISTAT.

Come si calcola

Supponiamo che l’assegno di mantenimento indicato nella sentenza del giudice sia di 300 euro mensili, da erogare a partire dal 01/10/2015. La somma di 300 euro, dovrà essere rivalutata in base all’ultimo FOI disponibile al 01/10/2015. Se per esempio l’indice FOI é pari al 3%, allora dal 01/11/2015, l’assegno di mantenimento sarà pari a:

300 / 100 x 3 = 9 euro di rivalutazione

300 + 9 = 309 euro, assegno rivalutato all’ultimo indice FOI.

L’anno dopo, supponiamo che l’indice FOI sia del 1,2%, la rivalutazione andrà calcolata partendo da 309 euro e non da 300:

309 / 100 x 1,2 = 3,708.

per cui l’anno successivo andrà erogato al coniuge un assegno pari a a 309 + 3,708 = 312, 708 euro.

E così via per gli anni successivi.

Cosa succede se non si rivaluta l’assegno?

La mancata rivalutazione dell’assegno, dà diritto all’ex coniuge di rivolgersi a un avvocato per ottenere arretrati e interessi, fino a 5 anni anni precedenti. E’ quindi consigliabile adeguare ogni anno la somma, a partire dal mese indicato dalla sentenza del giudice.