In generale, in sede dichiarazione dei redditi, con modello Unico o con 730, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi dei fabbricati non locati (anche quelli concessi in comodato d’uso gratuito). Ciò significa che, siccome l’Imu pagata sulle abitazioni, i fabbricati ed i terreni, ha sostituito l’Irpef e le addizionali relative, i suddetti immobili o terreni non vanno dichiarati, poiché esclusi dal calcolo dell’imposta.
L’IMU é un balzello odiato dagli italiani, ma almeno in questo caso, solleva da alcuni costi: questo meccanismo di sostituzione però, sottolineiamo che si applica solo sugli immobili non locati (case sfitte o inagibili, terreni incolti). Se quindi per questi immobili o terreni é già stata pagata l’IMU, si é esonerati dalle imposte sul reddito. Vediamo nello specifico per quali fabbricati e terreni si applica questo effetto sostitutivo IMU-IRPEF.
Elenco dei beni non locati dove l’IMU sostituisce l’IRPEF
La circolare numero 3/DF del 2012 del Dipartimento delle Finanze sottolinea che, tra i “beni non locati”, rientrano nello specifico:
– i fabbricati e i terreni che non sono stati dati in locazione:
– gli immobili non dati in locazione ma dati comunque in comodato d’uso gratuito;
– gli immobili con destinazione ad uso promiscuo del professionista.
Occorre invece dichiarare nel modello 730 o Unico, i redditi di fabbricati o terreni non assoggettati ad IMU: per questi bisognerà pagare l’IRPEF. In presenza di sola prima casa (che ricordiamo é esente IMU), se questa non appartenente alle categorie di lusso, andrà a ridurre l’importo dell’IRPEF dovuto.