I termini della prescrizione per i reati di natura penale, sono disciplinati dall’art. 157 del codice penale, così come modificato dalla legge ex Cirelli (L. n. 251 del 05/12/2005). Prima dell’entrata in vigore di questa legge, erano previste specifiche fasce temporali di prescrizione in base a determinate fasce temporali di pena.

Per esempio, vigeva un unico termine di prescrizione in relazione a tutti i reati a cui si applicava una pena da 5 a 10 anni. Ciò significava che, per un reato che prevedeva una pena di 6 anni e un reato che prevedeva una pena di 10 anni, era previsto lo stesso tempo di prescrizione. Vediamo con la succitata legge, come sono cambiate le cose.

Giudice

L’articolo 157 c.p. è stato modificato dalla suddetta legge ex Cirelli (L. n. 251 del 05/12/2005): essa ha reso la disciplina della prescrizione più aderente ad ogni singola pena e reato. In pratica, la nuova disciplina, sancisce che per ciascuna pena (e quindi per ciascun reato relativo a quella pena) il termine di prescrizione è uguale alla pena massima edittale a quel reato.

Per esempio, se per un reato ambientale è prevista una pena massima di 6 anni, allora il termine di prescrizione è pari a 6 anni. Se per un danneggiamento é prevista una pena massima di 10 anni, il termine di prescrizione è pari a 10 anni. Se per una contravvenzione penale é prevista una pena massima pari a 7 anni, il termine di prescrizione é pari a 7 anni e così via.

La legge stabilisce inoltre che la durata minima del termine di prescrizione è pari a sei anni se si tratta di delitto e 4 anni se si tratta di contravvenzione, anche se si tratta di reati penali punti solo con pena pecuniaria. Se una pena non prevede il carcere quindi, ma solo la sanzione amministrativa, i termini di prescrizione non possono comunque essere inferiori a 6 anni (delitto) e 4 anni (contravvenzione).

Da quando decorre

I termini di prescrizione decorrono dal momento in cui il reato è commesso ma, ci sono alcun atti che, se posti in essere, possono sospendere il periodo di prescrizione. A questi atti (richiamati nell’art. 159 c.p.) consegue una provvisoria interruzione della prescrizione: significa cioè che i termini di prescrizione si interrompono e poi riprendono. Per esempio, supponiamo che per un reato sia previsto un termine di prescrizione pari a 6 anni. Se dopo due anni il termine viene sospeso, nel momento in cui il termine di prescrizione torna a scorrere, si riparte da due anni e non di nuovo da capo da sei.

Diversi invece sono i casi di interruzione della prescrizione, richiamati dall’art. 160 c.p. e, a causa dei quali, il termine prescrizionale viene interrotto totalmente. Questo significa che, se un reato aveva un termine di prescrizione di sei anni e si verifica un atto interruttivo della prescrizione (e non solo sospensivo), nel momento in cui riprende la prescrizione, essa deve essere conteggiata ex novo, quindi torna ad essere di sei anni.

L’ergastolo

L’ultimo comma dell’art. 157 c.p. infine, stabilisce l’imprescrittibilità del reato dell’ergastolo. Se quindi per un determinato reato è previsto l’ergastolo, quel reato non andrà mai in prescrizione.