Quando un inquilino entra in una nuova casa, sorgono le prime domande, soprattutto se occorre fare qualche riparazione: questa spesa, é a carico del proprietario oppure dell’inquilino? E per quanto riguarda le spese condominiali invece, qual è la ripartizione prevista dalle legge?
L’art. 1576 c.c. in linea generale, prevede che siano a carico del locatore (proprietario) tutte le riparazioni necessarie affinchè l’inquilino si trovi in un appartamento efficiente e funzionante. Fanno eccezione (e quindi sono a carico dell’inquilino) tutte le opere di piccola manutenzione. Vediamo di seguito una ripartizione più specifica.
La ripartizione
La L. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), prevede che sono interamente a carico del conduttore (inquilino) le spese relative alla gestione condominiale. Le spese per il servizio di portineria invece, sono per il 90% a carico dell’inquilino, per il restante 10% sono a carico del proprietario.
Questa suddivisione però, non è obbligatoria: le parti possono accordarsi diversamente nel contratto di locazione. Solitamente infatti, le spese condominiali (comprensive al 100% del servizio di portineria) sono a carico dell’inquilino.
Tabella di suddivisione
- Manutenzione ordinaria di impianti e riparazioni di piccola entità inquilino.
- Manutenzione e pulizia annuale degli impianti e dei filtri per riscaldamento, condizionamento e acqua: inquilino.
- Tassa sui rifiuti: inquilino.
- Sostituzione, installazione e manutenzione straordinaria di nuovi impianti e adeguamento dell’alloggio alle normative: proprietario.
- Rifacimento di chiavi e serrature, tnteggiatura di pareti, sostituzione di vetri: inquilino.
Se vengono eseguito sull’immobile opere importanti e necessarie, il locatore può chiedere all’inquilino un aumento del canone di affitto, purchè questo aumento non sia superiore all’interesse legale sul capitale speso nelle opere.
Il proprietario deve garantire all’inquilino un’immobile che rispetti tutte le normative sulla sicurezza e che permetta un uso funzionale alle esigenze della famiglia che vi abita. Se non adempie, è sempre bene evitare “la giustizia fai da te” (per esempio il mancato pagamento del canone), piuttosto, meglio cercare una nuova sistemazione e dare la disdetta del contratto di locazione, secondo termini e modalità stabilite.