Sempre più sono le persone che, per acquistare qualcosa, si affidano al credito al consumo. Gli esempi sono tanti: all’ipermercato viene offerto un cellulare tramite acquisto con finanziamento, oppure in concessionaria si può acquistare un’auto richiedendo un prestito direttamente presso di loro. In questi casi, tra acquirente e venditore, subentra un terzo soggetto: una società finanziaria o una banca.

L’intermediario finanziario in pratica, anticipa la somma al negozio o al venditore e il compratore dovrà restituire l’importo non più al venditore, ma direttamente alla finanziaria, pagando le rate di rimborso del prestito. In questo modo, si ottiene subito il bene acquistato lo si paga a rate grazie all’intermediazione della finanziaria o della banca. A volte però, è necessario stornare, annullare un finanziamento.

Prestito

A volte può essere necessario stornare, annullare un finanziamento, soprattutto quando sussiste una giusta causa: quando per esempio il venditore non consegna la merce, o peggio ancora, sparisce, per casi di truffa quindi Quando è possibile far annullare un finanziamento e come ottenerlo? Il codice del consumo in Italia (nello specifico nel decreto legislativo 206/2005) é molto chiaro: é possibile annullare un finanziamento solo se tra finanziaria e venditore vi è un’esclusiva. Purtroppo questa è una situazione piuttosto rara.

A tal proposito però, è intervenuta la Corte di Giustizia che, nella direttiva europea 87/102 ha stabilito che, se si acquista un bene acquistato tramite credito al consumo e questo bene non viene consegnato, il consumatore può chiedere di annullare il prestito e, se ha già versato del denaro, chiederne anche la restituzione alla finanziaria, indipendentemente dal rapporto di esclusività tra venditore e finanziaria. Il bene non è stato consegnato, per cui il consumatore non può pagare per qualcosa che non ha mai ricevuto.

Come è facile immaginare però, non tutti gli istituti di credito sono disposti a rinunciare al finanziamento, nè tantomeno a restituire le somme versate, fino al punto da mettere in atto un vero e proprio ostruzionismo nei confronti del consumatore che, truffato, intende far valere il proprio diritto a stornare il prestito. In questi casi, per vedere rispettati i propri diritti, occorre mettere in atto alcune operazioni:

1. inviare al venditore una lettera di diffida ad adempiere, nella quale indicare un termine preciso entro il quale la merce deve essere consegnata. Di solito un termine adeguato è quello di quindici giorni. Se il venditore non procede, si invia una ulteriore lettera di “costituzione in mora del debitore”. Queste lettere vanno compilate con l’assistenza di un legale e devono essere inviate, tramite raccomandata A/R, sia al venditore che, per conoscenza, alla finanziaria.

2. Dopo questi tentativi volti a farsi consegnare il bene dal venditore, se risultano inutili, occorre recarsi presso la finanziaria e cercare di accordarsi con quest’ultima, alla luce della normativa sopraesposta. Si può per esempio provare almeno a sospendere il pagamento delle rate, nella speranza che il venditore adempia, o chiedere direttamente l’annullamento del finanziamento.

Se la finanziaria non dimostra alcun riguardo verso i diritti del consumatore, si potrà avviare una vera e propria azione legale nei suoi confronti, chiedendo l’annullamento del finanziamento e la restituzione di quanto versato. E’ importante l’assistenza di un legale, e bisogna quindi tener presente le conseguenti spese che ne derivano. Inoltre, ci si dovrà armare di molta pazienza: considerando i tempi della giustizia italiana, occorreranno anni prima di una sentenza definitiva.