Imprenditori, società, lavoratori autonomi e ditte individuali, hanno la possibilità di usare un credito IVA per compensare il debito di altre imposte, oppure della stessa IVA in periodi successivi. Questo rappresenta un indubbio vantaggio dal punto di vista burocratico e temporale.
In questa guida completa sulla compensazione credito IVA, ti spiego cos’è e come funziona, le tipologie di compensazione esistenti, quali sono i limiti previsti dalla normativa, con quali imposta si può compensare l’IVA ed infine come compensarla in presenza di cartelle esattoriali rateizzate e non.
Cos’è e come funziona
Se dalla dichiarazione annuale IVA emerge un credito a tuo favore, hai due possibilità:
- Chiedere il rimborso di quanto ti spetta, solo se possiedi i requisiti previsti dai commi 2-4 dell’art. 30 del DPR 633/72;
- Usare il credito per compensare altri debiti.
1. Rimborso
Se hai deciso di chiedere il rimborso, devi rispettare questi limiti:
- Se il credito è minore di 30.000 euro, devi solo presentare la prima dichiarazione annuale IVA e null’altro;
- Se il credito è maggiore di 30.000 euro e la tua azienda è solita, devi presentare la dichiarazione annuale IVA e, in un’apposito riquadro di essa, devi compilare la dichiarazione sostitutiva di notorietà per attestate la solidità economica della tua impresa;
- Se il credito è maggiore di 30.000 euro ma la tua azienda non è solida o comunque è a rischio (perché aperta da meno di due anni), occorre prestare all’Agenzia delle Entrate un’apposita garanzia.
Tempi: per ottenere un rimborso IVA occorrono anni, anche tre o cinque anni. Ecco perché, quando possibile, molti optano per la compensazione, che è decisamente più veloce. Non puoi optare per la compensazione in casi particolari, per esempio quando la tua società o ditta individuale è cessata e non hai più la possibilità di accumulare debiti da compensare. In tale caso puoi chiedere il rimborso.
2. Compensazione
Puoi usare l’IVA a credito per compensare altri debiti tributari.
Esempio
Hai un credito IVA pari a 3.000 euro. Durante l’anno però, accumuli un debito IVA pari a 4.500 euro. Per pagare il debito, puoi usare innanzitutto i 3.000 euro di credito, quindi 4.500 – 3.000 = 1.500 è il debito IVA che devi effettivamente versare.
Tipologia
La compensazione può essere di due tipi:
- Verticale, se usi il credito per compensare un debito della stessa imposta (per esempio compensi un debito IVA con un credito IVA);
- Orizzontale, se usi il credito per compensare un’altra importa (per esempio IVA con IRPEF, oppure IVA con IRPEG, oppure IVA con IMU, ecc.). I debiti che si possono compensare sono tutti quelli che vanno pagati con modello F24 (quindi IVA, IRPEF, IRES, IRAP, INPS).
Limite
La compensazione verticale, ossia IVA con IVA, non è soggetta ad alcuna limitazione ed è anche la più semplice da fare. Non occorre presentare alcun modello F24, ma basta registrare il movimento nella contabilità e sui registri Iva (la stragrande maggioranza dei programmi di contabilità permettono di farlo facilmente).
Diverso è il discorso per la compensazione orizzontale, per la quale esistono specifici limiti: innanzitutto:
- devi necessariamente presentare il modello F24 telematico (nella colonna Importi a credito, devi inserire il credito Iva e il codice tributo del Saldo Iva);
- Puoi compensare un importo massimo di 700.000 euro (art. 9 co. 2 D.L. 35/2013).
Inoltre, in base all’importo da compensare, devi rispettare i seguenti limiti:
- Credito fino a 5.000 euro -> puoi compensare il credito IVA annuale dal 1° dell’anno successivo a quello di maturazione del credito; quindi se il credito IVA è stato maturato nel 2018, puoi presentare la compensazione a partire dal 1/01/2019;
- Credito oltre 5.000 euro -> puoi compensare il credito IVA annuale solo dopo 10 giorni a partire dalla data di dichiarazione annuale IVA; quindi se il credito IVA è del 2018 e hai fatto la dichiarazione il 31/12/2018, puoi presentare la compensazione a partire dal 10/01/2019; Inoltre, alla dichiarazione annuale IVA deve essere apposto il visto di conformità.
Credito fino a 5 mila euro | Credito maggiore di 5 mila euro |
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Puoi saldarlo dal 1° giorno dell’anno | Oltre i 5000 euro, puoi saldarlo solo dopo 10 gg dalla presentazione della dichiarazione IVA su cui è stato apposto il visto di conformità |
Considerando che il modello IVA non sempre si può presentare a gennaio, bisogna attendere il primo giorno utile per presentare la compensazione, di solito tra febbraio/marzo.
Caso specifico
In caso di compensazione di credito IVA trimestrale, il visto di conformità non è necessario.
Visto di conformità
Il visto di conformità, detto anche visto legale, è una certificazione da apporre alla dichiarazione annuale IVA. Questa certificazione va fatta da un commercialista o revisore contabile.
Presenza di cartelle esattoriali rateizzate
Ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e successivo decreto M.E.F. del 10 febbraio 2011, se vanti un credito IVA e hai ricevuto da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) una cartella di pagamento ed essa non è ancora scaduta, puoi usare il tuo credito in compensazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento. Puoi usare il credito anche in caso di cartelle iscritte a ruolo ma sospese (in via amministrativa o giudiziale): se sono sospese infatti, non si considerano scadute.
Eccezione
Se il debito è superiore a 1.500 euro e la cartella è scaduta, non puoi usare la compensazione, ma devi procedere con il pagamento diretto del debito. Tuttavia, una volta giunto al di sotto di 1.500 euro, puoi compensare questi 1.500 euro con eventuali crediti vantati (art. 31, co. 1 DL 78/2010).
Cartelle rateizzate
Se stavi pagando il debito con cartelle di pagamento rateizzate, la cartella si considera non scaduta se finora hai pagato regolarmente le rate. Quindi se sei in regola con i pagamenti rateali e hai maturato un credito, puoi usarlo per compensare le cartelle esattoriali.
Puoi usare il credito per pagare il debito della cartella esattoriale:
- Completamente, se il credito è pari o maggiore al debito;
- Parzialmente, se il credito è inferiore al debito.
Ai sensi dell’art. 31, co. 1 del D.L. 31/05/2010 n.78, in caso di compensazione parziale, ossia se il tuo credito non è in grado di saldare completamente la cartella di pagamento, devi inviare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) la “Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti“. Con questo modello, comunichi all’Agenzia delle Entrate:
- Il credito che intendi utilizzare;
- Lo specifico debito da saldare, per quale imposta.
Attenzione
Se paghi il relativo F24 tramite sportello bancario o postale, o Entratel o presso gli sportelli AdE-R, devi inviare la comunicazione entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento.
Se la compensazione è totale, quindi il tuo credito è sufficiente a estinguere completamente il debito, allora non devi inviare alcun comunicazione.
Con contributi INPS
Puoi compensare un credito IVA in maniera:
- Verticale, ossia usando il credito IVA per saldare un debito della stessa imposta, quindi credito IVA con debito IVA;
- Orizzontale, ossia usando il credito IVA per saldare un debito di altra imposta, quindi credito IVA con debito IRAP, IRPEF, IRES ed anche con i contributi INPS dovuti.
La compensazione va fatta sempre tramite modello F24, indicando i codici tributo dell’IVA a credito e quelli del contributo INPS da pagare grazie alla compensazione.