Se sei titolare di un’attività, oltre alla liquidazione periodica IVA, sei obbligato anche ad altri adempimenti, sempre relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto. Stiamo parlando per esempio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, che non è altro che un riepilogo delle IVA pagata nei tre mesi precedenti.

In questa guida completa sulla comunicazione liquidazione IVA ti spiego cos’è e come funziona, quando farla la scadenza prevista, come presentarla, come usare il software di compilazione, dove reperire le istruzioni di compilazione e invio, cosa fare in caso di comunicazione a zero, quali sono i soggetti esonerati, quali sono le sanzioni in caso di omessa o errata comunicazione e infine come avvalersi del ravvedimento operoso.

Cos’è e come funziona

Se sei titolare di partita IVA, periodicamente devi fare la liquidazione IVA, ossia il pagamento dell’IVA dovuta all’Agenzia delle Entrate, tramite modello F24.

La liquidazione può essere:

  • Trimestrale, se non superi determinati limiti di fatturato annuo (400.000 euro se sei un autonomo; 700.000 euro se sei imprenditore; oppure indipendentemente dal fatturato, se fai parte delle categorie speciali: autotrasportatori, distributori di carburante, lavoratori sanitari, pubblici esercizi).
  • Mensile, in tutti gli altri casi.

Una volta effettuata la liquidazione IVA (ossia il versamento IVA dovuta con modello F24), hai altre due incombenze da rispettare: devi inviare, sempre all’Agenzia delle Entrate, i seguenti modelli:

  1. Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA;
  2. Dichiarazione annuale IVA.

In questa guida ci concentreremo sulla prima, ossia le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Qui invece trovi tutte le informazioni sulla dichiarazione annuale IVA.

Quando farla

Ogni tre mesi, devi presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, che sarebbe una sorta di riepilogo delle liquidazioni IVA effettuate (art. 21-bis del D.L. n, 78/2010).
Devi presentare la comunicazione ogni tre mesi, trascurando il fatto che tu sia un soggetto tenuto alla liquidazione IVA mensile o trimestrale. La comunicazione riepilogativa devi in ogni caso farla solo ogni tre mesi.

Scadenza

Come spiegato nel paragrafo precedente, fermo restando i termini ordinari (mensile o trimestrale) per il versamento dell’IVA in base alla tua situazione, la comunicazione liquidazioni periodiche IVA devi invece farla ogni tre mesi, quindi indipendentemente che tu sia un liquidatore IVA mensile o trimestrale.

Infatti, una cosa è il versamento dell’IVA, che ripetiamo, è mensile o trimestrale (a seconda dei limiti che ti ho esposto sopa) e un’altra cosa è la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, che non rappresenta un pagamento (che appunto hai già fatto, mensilmente o trimestralmente), ma è solo un modello successivo, in cui riepiloghi ii pagamenti IVA effettuati.

Quindi, prima versi l’IVA dovuta (con modello F24), mensilmente o trimestralmente a seconda del tuo caso. Dopodiché, ogni tre mesi invii all’Agenzia delle Entrate la comunicazione liquidazioni periodiche IVA: sia i soggetti IVA mensili che quelli trimestrali, inviano la comunicazione ogni tre mesi, ecco perché viene chiamata anche comunicazione trimestrale.

Vediamo precisamente quali sono le scadenze di presentazione e degli esempi concreti.

Scadenza: quando fare la comunicazione riepilogativa

Devi effettuare la comunicazione liquidazioni IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese che segue ogni trimestre, quindi:

  • Entro il 31 maggio di ogni anno, devi inviare la comunicazione delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo;
  • Entro il 16 settembre di ogni anno, devi inviare la comunicazione delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno;
  • Entro il 30 novembre di ogni anno, devi inviare la comunicazione delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di luglio, agosto, settembre;
  • Entro il 28/29 febbraio di ogni anno, devi inviare la comunicazione delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre.

Se queste date cadono di sabato o in giorni festivi, la scadenza passa al primo giorno feriale successivo.

Queste date valgono sia per i liquidatori IVA mensili che per quelli trimestrali, semplicemente, se sei un liquidatore mensile indicherai il riepilogo delle liquidazioni mensili effettuate; se sei un liquidatore trimestrale il riepilogo della liquidazione trimestrale effettuata.

Suggerimento

Le scadenze le trovi anche sul sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Per meglio chiarire ancora:

  • Se sei liquidatore mensile dell’IVA, quindi entro il 16 febbraio devi liquidare (pagare con F24) l’IVA dovuta per gennaio; entro il 16 marzo devi liquidare l’IVA dovuta per febbraio, entro il 16 aprile devi liquidare l’IVA dovuta per marzo, e così via. Oltre a tutte queste liquidazioni mensili (che sono pagamenti con modello F24), devi inviare anche la comunicazione riepilogativa delle liquidazioni IVA alle scadenze di cui sopra (31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio);
  • Se sei liquidatore trimestrale dell’IVA, entro il 16 maggio devi liquidare (pagare con F24) l’IVA dovuta per il I trimestre, entro il 20 agosto devi liquidare l’IVA dovuta per il II trimestre, entro il 16 novembre devi liquidare l’IVA per il II trimestre e così via. Oltre a tutte queste liquidazioni trimestrali (che sono pagamenti con modello F24) devi inviare anche la comunicazione riepilogativa delle liquidazioni IVA alle scadenze di cui sopra (31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio).

Software

Puoi presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA solo attraverso l’applicativo online, tramite un programma gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Puoi provvedere tu stesso, oppure il tuo commercialista.

Per inviare il modello, devi creare e firmare un file xml contenente i dati della tua attività e i dati delle liquidazioni versate nel periodo di riferimento.

Istruzioni

A questa pagina dell’Agenzia delle Entrate trovi il modello della comunicazione, da compilare tramite il programmino di compilazione ufficiale, che è gratuito, oppure puoi usare un tuo software con le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia delle Entrate.

Qui trovi le istruzioni di compilazione:

A zero

Devi presentare la comunicazione trimestrale sempre, anche in caso di liquidazione a credito.

Soggetti esonerati

Sei esonerato dalla trasmissione della Comunicazione trimestrale se sei un titolare di partita IVA rientrante in uno di questi casi:

  • Non tenuto alla dichiarazione annuale IVA;
  • Non tenuto alle liquidazioni periodiche (per esempio sei in regime forfettario, oppure effettui esclusivamente operazioni esenti IVA);
  • Durante il trimestre di riferimento non hai effettuato alcuna operazione IVA, né a credito né a debito (quindi il quadro VP sarebbe completamente vuoto), e non hai crediti da riportate (se hai un credito da riportare, allora la comunicazione devi farla).

Sanzione

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione rischi una multa (D.L. n. 193/2016) che va:

  • Da 500 a euro 2.000;
  • Da 250 a euro 1.000 se effettui la comunicazione entro i 15 gg successivi alla scadenza, che si tratti di comunicazione ex novo oppure di comunicazione correttiva in caso di modello infedele o incompleto.

Ravvedimento operoso

Per usufruire del ravvedimento operoso, puoi scegliere uno di questi metodi:

  1. Fare il ravvedimento prima della dichiarazione IVA annuale. In questo caso devi fare un nuovo invio della comunicazione;
  2. Fare la correzione direttamente in sede di compilazione del modello IVA. In questo caso non devi fare un nuovo invio della comunicazione.

Grazie al ravvedimento operoso usufruisci di una sanzione ridotta, in base a quanto tempo è trascorso. Meno tempo è trascorso, minore è la sanzione:

  • Entro 15 giorni dalla scadenza: è trascorso poco tempo, quindi paghi una sanzione pari a 27,80 euro;
  • Entro 90 giorni dalla scadenza: anche in questo caso i termini sono ridotti, quindi paghi una sanzione pari a 55,56 euro;
  • Entro 12 mesi dalla scadenza: tempi più lunghi, sanzione maggiore, infatti paghi una sanzione pari a 62,50 euro;
  • Entro 24 mesi dall’omissione o errore: paghi una sanzione pari a 71,43 euro;
  • Oltre 24 mesi dall’omissione o errore: paghi una sanzione pari a 83,33 euro.

Se effettui il pagamento dopo che l’Agenzia delle Entrate ti invia la constatazione omissione/errore, paghi una sanzione pari a 100 euro.

Per usufruire del ravvedimento operoso devi compilare il modello F24 indicando la sanzione con codice tributo 8911 nella sezione Erario.