In tempi di crisi purtroppo, lo stato di insolvenza è uno spettro che non di rado incombe sulle realtà aziendali. Fortunatamente il legislatore ha previsto una serie di alternative a cui può ricorrere la ditta individuale o la società e che permettono di scongiurare più gravi e tristi epiloghi (ad esempio il fallimento).
In questa guida completa sul concordato preventivo ti spiego come funziona, cosa significa concordato “in continuità” e concordato “liquidatorio”, la procedura prevista, i documenti necessari da presentare al Tribunale per fare ricorso, il ruolo dei creditorie e la fase dell’omologazione ed infine come proporre un concordato “in bianco”.
Indice
Cos’è e come funziona
Il concordato preventivo è uno strumento alternativo che può invocare l’impresa in crisi per evitare il fallimento. È praticamente un accordo con i creditori, volto a sia a soddisfare le loro pretese e, al contempo, provare a risanare la situazione aziendale.
Questo strumento, che fa parte delle cosiddette procedure concorsuali, ha quindi un duplice vantaggio:
- Per l’imprenditore, che può evitare la triste fine del fallimento;
- Per i creditori (fornitori, dipendenti, fisco, ecc.), che comunque hanno la possibilità di soddisfare le proprie pretese, senza dover attivare la procedura fallimentare.
Evitare il fallimento può essere vantaggioso per entrambe le parti. Tra l’altro, occorre sottolineare che l’imprenditore non può obbligare i creditori ad accettare l’accordo, può solo proporlo: i creditori poi, ne valuteranno la convenienza e decideranno se accettare o respingere l’accordo.
Il concordato preventivo è quindi un piano di pagamento dei debiti, che stila l’imprenditore e lo propone ai creditori. Tale piano di risanamento può prevedere:
- La cessione dei beni aziendali;
- L’assegnazione di azioni, quote, obbligazioni o altri prodotti finanziari ai creditori;
- Altri strumenti straordinari volti a soddisfare i crediti.
Procedura
Come avviene
Il presupposto che da’ inizio alla procedura è lo stato di crisi dell’impresa e la sua conseguente difficoltà a pagare regolarmente i suoi debiti. Per evitare un futuro e triste dissesto, l’imprenditore può fare ricorso al Tribunale per chiedere l’assoggettamento al concordato preventivo (art. 161 legge fallimentare). Il Tribunale a cui presentare ricorso è quello del luogo ove ha sede principale l’azienda.
Attenzione
Il ricorso va presentato dall’imprenditore in caso di ditta individuale; mentre in caso di società dal legale rappresentante (dopo che la decisione di ricorrere al concordato è stata approvata dall’assemblea).
Documenti necessari
L’imprenditore, oltre alla richiesta di ammissione al concordato, deve presentare al Tribunale:
- Relazione di un esperto che confermi l’esattezza delle partite aziendali e la concretezza della proposta (art. 161 L. fallimentare); tale professionista è solitamente un commercialista o un avvocato o un revisore contabile;
- Bilancio d’esercizio dell’azienda da cui si evinca con precisione la situazione economica e patrimoniale dell’azienda;
- Relazione stimata di tutti i beni e tutti i crediti dell’azienda;
- Elenco di tutti i creditori e titolari di diritti reali dell’azienda;
- Elenco di tutti i beni dell’imprenditore (in caso di ditta individuale o soci con responsabilità illimitata).
Il Tribunale quindi, riunito in consiglio, controlla la regolarità formale della richiesta e, tramite apposito decreto (non soggetto a reclamo) ammette la società alla procedura di concordato. In caso contrario la respinge.
Convocazione
Il commissario giudiziale, in base alle scritture contabili dell’azienda, individua i creditori (dipendenti, fornitori, fisco, ecc.) e li convoca per posta. Provvede dunque a redigere una nota informativa che sarà utile ai creditori per valutare la proposta.
Creditori
Con il decreto del Tribunale, si apre la fase dove gli attori principali sono i creditori. Il decreto infatti non è immediatamente esecutivo: la proposta dell’impresa viene sottoposta al vaglio di questi ultimi, a loro spetta la decisione di approvare o meno l’accordo proposto.
Adunanza
Si giunge quindi al giorno della riunione dei creditori. Partecipano, oltre al giudice, il commissario giudiziale e il debitore. I creditori sono chiamati a discutere la proposta dell’imprenditore e, in questa sede, possono anche apportare delle modifiche al piano proposto. Infine si procede con il voto: il concordato è approvato dalla maggioranza dei creditori (in proporzione ai crediti vantati) (art. 177 I comma L. Fall.).
Se invece la maggioranza non approva l’accordo, il tribunale dichiara il fallimento dell’impresa, su istanza del PM o dei creditori. L’imprenditore potrà comunque appellare la decisione davanti alla Corte d’Appello (art.184 L. Fall.).
Omologazione
Approvato il concordato, si apre la fase più concreta: il Tribunale con apposito decreto omologa la proposta di concordato preventivo (art. 180 L. Fall.). Si procede quindi a dare attuazione all’accordo previsto: si vendono i beni, si nominano eventuali liquidatori, si concedono quote o azioni, insomma si mette in atto tutto quello che la proposta dell’imprenditore prevede, per soddisfare i creditori.
Attenzione
Se si scopre che l’impresa ha occultato, commesso dolo o frode, nascosto beni o attività o simulato maggiori debiti, il tribunale può revocare il concordato preventivo.
In continuità
La normativa non contempla la definizione di concordato in continuità aziendale, tuttavia è abbastanza facile desumerla: è il concordato approvato nell’ottica di una prosecuzione aziendale, allo scopo di risanare i conti e far ripartire l’attività con nuovo vigore (art.186-bis L. Fall.). D’altronde è proprio questo lo scopo principale del concordato: tutelare non solo i creditori, ma anche l’attività di impresa e scongiurare il fantasma del fallimento.
L’impresa quindi riprende la piena operatività aziendale, nel rispetto dell’accordo e dei criteri di amministrazione ordinaria e straordinaria definiti dal concordato. Se durante la fase di risanamento, l’impresa non ottiene i risultati sperati o comunque ne consegue un danno manifesto per i creditori, il tribunale si sostituisce ai creditori e revoca il concordato.
In bianco o con riserva
Per velocizzare i tempi, l’imprenditore può depositare in Tribunale la richiesta di concordato e presentare solo una parte di documenti (art. 161 co. 6-10 L.Fall.). La restante documentazione potrà presentarla successivamente.
Questa domanda di concordato si chiama “in bianco” o “con riserva” o meglio ancora “prenotativa” e permette all’imprenditore di fare subito domanda (appunto, prenotarla), ma di prendersi il congruo tempo per redigere la proposta e recuperare tutti i documenti necessari (relazione dell’esperto, bilancio d’esercizio, ecc.).
Attenzione
A seconda delle indicazioni del Tribunale, l’impresa dovrà presentare la restante documentazione entro 60 o 120 o 180 giorni.
Liquidatorio
La legge è particolarmente a favore del concordato con continuità aziendale. Tuttavia, il legislatore deve anche prevedere quei casi in cui la prosecuzione dell’attività non è più possibile. In concordato ha finalità liquidatorie quando l’imprenditore o i soci, dopo aver soddisfatto i creditori, non hanno più intenzione di proseguire l’attività o comunque non ci sono le condizioni.
In questo caso, l’impresa può comunque avvalersi della procedura del concordato (e quindi evitare il più gravoso fallimento) ma solo se riesce ad assicurare il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari (art. 160, comma 4, L. Fall.). In questo caso solitamente, il concordato prevede la cessione dei beni aziendali e la dismissione dell’intero patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori.
Requisiti
Quando il concordato è liquidatorio, l’accordo deve contenere:
- Una descrizione analitica dei beni aziendali; gioca quindi un ruolo importantissimo la relazione dell’esperto;
- L’indicazione precisa di tempi e modalità di cessione dei beni;
Anche in questo caso, i creditori sono chiamati a discutere la proposta dinanzi al giudice e a votare a favore o meno. In caso di maggioranza di voti favorevoli, il Tribunale contestualmente al decreto di omologazione provvede a nominare uno o più liquidatori che sovrintendono la procedura di dismissione dei beni aziendali.
Attenzione
È molto importante il contenuto dell’accordo: può prevedere che l’imprenditore venda i suoi beni e quindi distribuisca il ricavato ai creditori oppure, più precisamente, che venda i suoi beni ma si impegni anche con somme e tempi certi. Nel primo caso dunque, se i creditori accettano, l’imprenditore si libera con la sola vendita dei beni e il concordato non può essere più annullato, neanche se dei creditori non vengono soddisfatti. Nel secondo caso invece,se l’accordo prevedeva tempi e somme precise, il creditore non soddisfatto può ottenere la risoluzione del concordato. E quindi far passare l’azienda a più gravose procedure, come il fallimento.