Il condominio minimo é quello composto da due condomini: è il caso, per esempio, delle ville bifamiliari o comunque di quei contesti in cui, per ridotto numero di condomini (soltanto due), la gestione avviene senza amministratore, ma se ne occupano gli stessi proprietari dell’immobile.
Cosa fare quindi, nel caso in cui siano necessarie opere di manutenzione, quali ad esempio il rifacimento del tetto, del sottotetto, del lastrico solare, o altre tipologie di riparazione delle delle parti comuni? Il costo si divide per due o si applicano le tabelle millesimali come nei classici condomini?
Tabelle millesimali
Per molto tempo, la giurisprudenza era orientata sulla non applicazione delle norme di cui agli artt. 1117 e ss c.c. (quindi quelle relative ai condomini e alle tabelle millesimali), essendo più orientata sull’applicazione delle norme sulla comunione in generale. In base a questo orientamento, le spese di riparazione e manutenzione, venivano attribuite in parti uguali dai condomini, salvo ovviamente diverso accordo.
Una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel 2006 (pronuncia n.2046) ha però stravolto il precedente orientamento, facendo finalmente chiarezza sulla questione. La pronuncia stabilisce infatti, riassumendo, che in un edificio composto da più unità immobiliari la cui proprietà è di soggetti diversi, va applicata la disciplina del condominio. L’esistenza del condominio quindi, e la conseguente applicazione delle norme sul condominio, non dipende dal numero dei condomini che, anche se soltanto in due, rappresentano pur sempre due condomini.
L’ultima riforma del condominio ha recepito poi questa pronuncia e ha confermato la pronuncia suddetta. Ciò significa che, anche in caso di condominio minimo, i condomini concorrono alle spese in base alle tabelle millesimali. In caso di assenza di queste, i condomini potranno chiederle al tribunale competente. Ovviamente, i condomini possono anche accordarsi diversamente e, per esempio, optare per la divisione delle spese in parti uguali. E’ sempre però consigliabile stipulare questi accordi diversi in forma scritta e sottoscritta da entrambi i condomini.