Il conferimento di un’azienda (la ditta individuale infatti, è anch’essa un’azienda) è un’operazione con la quale si trasferiscono denaro, crediti o altri beni in natura a un’altra azienda (nel caso specifico ad una srl, classica o a socio unico), che può essere un’azienda già esistente oppure un’azienda di nuova costituzione.
Quella del conferimento è una pratica diversa dalla cessione: con la cessione infatti, si vuole cedere completamente l’azienda e quindi monetizzare il valore. Con il conferimento invece, l’imprenditore prosegue nell’attività economica in forma diversa, apportando la sua ditta in una società e ricevendo in cambio, non denaro, ma una quota di partecipazione. Si tratta quindi di una sorta id trasformazione della propria attività: da ditta individuale entra in una società.
Tassazione
Plusvalenze
Le plusvalenze realizzate con il conferimento saranno tassate in vario modo: la modalità di tassazione dipende della natura dei soggetti che partecipano all’operazione e del periodo di possesso dell’azienda. Occorre comunque precisare che se l’azienda è stata posseduta per più di tre anni, è possibile dividere la plusvalenza in 5 costanti rate annuali. Inoltre, il titolare della ditta individuale, se la possedeva da almeno 5 anni, potrà scegliere la tassazione separata della plusvalenza.
Prima della più recente riforma, era il D.Lgs. n. 358/1997 che conteneva le norme applicabili ai procedimenti di riorganizzazione aziendale, come può essere quello del conferimento. Nel 2003 il Governo è stato chiamato a riprendere questa disciplina, ed ha emanato il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 che ha previsto l’abrogazione dell’imposta sostitutiva sancita nel D.Lgs. n. 358/1997, non è più possibile quindi applicare la tassazione sostitutiva (agevolata del 19% sulla plusvalenza realizzata.
IRAP
Il conferimento d’azienda non rappresenta un’operazione imponibile ai fini IRAP, anche se l’azienda conferente inserisce nella sua contabilità i beni secondi i valori effettivi di bilancio.
IVA
Il conferimento d’azienda rappresenta una operazione straordinaria ed è esclusa dall’applicazione dell’Iva, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72. In caso di conferimento da ditta individuale a srl quindi, non si pone alcuna questione sull’applicazione dell’Iva.
Imposta di registro
In base alla non applicabilità dell’IVA, scatta il cosiddetto principio di alternatività con l’imposta di registro (e di conseguenza delle imposte ipotecarie e catastali in caos di conferimento di un bene immobile) di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
In caso di cessione d’azienda l’imposta di registro viene applicata nella misura del 3% (ovvero del 9) ma, in caso di conferimento, l’imposta di registro, nonchè quella ipotecaria e quella catastale, sono dovute in misura fissa pari a euro 200. Si pagheranno quindi 200 euro a titolo di imposta di registro, inoltre, se nel conferimento sono presenti beni immobili, si pagheranno ulteriori 400 euro rispettivamente per l’imposta ipotecaria e catastale.