Commettere un reato significa dover pagare le conseguenze e il codice penale prevede espressamente e in modo specifico la condanna per ogni tipo di reato. E la condanna spesso non consiste soltanto nella reclusione, ma anche in ulteriori pene accessorie.

In questa guida completa sulla confisca per equivalenza ti spiego cos’è e come funziona, cosa significa, la differenza tra confisca diretta e per equivalenza, come si applica ai reati tributari, per esempio in caso di omesso versamento IVA, quando e in cosa consiste la non retroattività e infine cosa succede per la prima casa, se e quando è protetta dalla confisca.

Cos’è e come funziona

Prima di parlare di confisca per equivalente, bisogna capire cos’è la confisca in generale. La confisca è l’espropriazione di beni o denaro, come conseguenza dell’attuazione di un illecito.

Il codice penale prevede la reclusione per determinati reati, il carcere, come sappiamo tutti. la legge però, non si limita al carcere, in alcuni casi prevede anche pene accessorie, come appunto la confisca (art 240 c.p.). Si pensi ad esempio a una rapina in una banca. Le autorità trovano il rapinatore e confiscano le armi che usato per la rapina (oggetto che ha usato per compiere il reato), oltre al denaro che ha rubato (beni o profitti conseguenti al reato). Entrambi i beni (armi e denaro rubato), vengono confiscati.

Cosa significa

La confisca è quindi la sottrazione forzata di beni o denaro collegati all’attività criminosa. Dopo aver capito cos’è la confisca, possiamo capire cosa significa confisca per equivalente.

Bisogna partire dal presupposto che non sempre è facile reperire i beni o il denaro collegato al reato, a volte semplicemente non esiste più. Facciamo un esempio concreto per capire meglio: supponiamo che un importante dirigente, rubi dalle casse 1 milione di euro. Viene scoperto, denunciato e condannato. Purtroppo però, come spesso succede, i soldi sono spariti.

In questo caso gli verrà confiscato un paniere di beni fino al valore di 1 milione di euro, quindi per esempio auto, appartamenti, terreni, gioielli, quadri o quant’altro di valore abbia. Questa è la cosiddetta confisca per equivalenza: la confisca di beni o valore equivalenti a quelli legati all’evento delittuoso.

Reati tributari

Un reato tributario si ha quando un soggetto paga una minore imposta di quella dovuta oppure ha un maggiore risparmio di imposta rispetto a quanto spettante. Chiaramente, per piccoli importi si tratta solo di un illecito amministrativo e la legge non prevede il carcere. Quando si tratta di importi consistenti, allora si va nel penale, l’illecito diventa reato tributario.

La legge n. 244 del 24/12/2007 (precisamente all’art. 1, co. 143), sancisce che il giudice può punire i colpevoli di reati fiscali, anche con la confisca di beni per equivalenza, come prevista dall’art. 322-ter del codice penale. Il suddetto articolo infatti, prevede la confisca di quei beni che rappresentano il prezzo o il profitto del reato e, in assenza di questi, la confisca di beni o denaro per un valore equivalente.

Confisca per equivalente per reati tributari: retroattività

La corte di Cassazione, in varie sentenze, ha stabilito che la confisca per equivalente prevista per i reati tributari dalla Legge n. 244/2007 non è retroattiva. Ciò significa che se hai commesso un reato tributario prima del 2007, non possono applicarti la confisca per equivalenza. Le sentenze che lo sanciscono:

  • Cassazione Penale, Sezione V, sentenza n. 11288/2010;
  • Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 6293/2010;
  • Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 41488/2009.

Come vedrai nel paragrafo successivo però, la non retroattività si applica solo alla commissione del reato e non all’acquisizione del bene. Nel prossimo passo capirai cosa significa.

Omesso versamento IVA

In caso di reati fiscali, il giudice può ordinare il sequestro preventivo su tutti i beni dell’imputato, quindi non solo quelli che eventualmente derivano per esempio da un reato di omissione IVA, ma anche su quelli che hanno altra origine (quindi per equivalenza). Di conseguenza il giudice può ordinare il sequestro preventivo anche su beni che l’imputato ha comprato molto tempo prima del reato (Cassazione, sent. n. 40071/2019).

La non retroattività che ti ho spiegato nei paragrafo precedenti quindi, riguarda solo la commissione del reato e non il possesso del bene sequestrato. Ti spiego meglio con un esempio: se hai commesso un reato tributario nel 2005, allora nel tuo caso non si può applicare la confisca per equivalente, ma solo sui beni diretto profitto del reato, grazie all’irretroattività delle norma (entrata in vigore nel 2007).

Se invece hai commesso un reato tributario nel 2009 (quindi dopo l’entrata in vigore della norma che permette la confisca per equivalenza sui reati tributari), il giudice può ordinare il sequestro preventivo diretto a confisca, anche su beni che hai comprato nel 2000, 1999, insomma, anche prima del 2007.

Sequestro preventivo

Il tribunale, in caso di reati tributati, può disporre il sequestro preventivo dei beni connessi al reato, quando esiste il rischio che l’imputato o altri, li usino per peggiorare o prorogare gli effetti del reato stesso (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 12738/2019).
Quindi, durante la prima fase del processo, il tribunale può ordinare un sequestro preventivo indirizzato alla confisca per equivalente (che si concretizzerà poi al termine del processo, se il giudice lo dichiara colpevole).

In caso di reati tributari, il sequestro preventivo è ammesso in presenza dei seguenti presupposti (Cass. Pen, sez. III, sent. n. 23667/2011):

  1. Connessione tra bene e effetto dell’illecito;
  2. Pericolo che da tale collegamento derivi reiterazione, aggravamento o proroga del reato stesso.

Diretta

La confisca può essere:

  • Diretta, quando riguarda la sottrazione del profitto derivante dal reato, quindi beni o denaro generati da esso. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, Sex. Unite, con la sentenza n. 10561/2014, se un soggetto compie un reato tributario, e questo soggetto ha disponibilità di denaro, il giudice deve procedere alla confisca della somma corrispondente al profitto, senza provare che questa derivi dal reato tributario. Secondo la Cassazione, questa rimane sempre una confisca diretta.
  • Equivalente, quando risulta impossibile reperire i beni connessi al reato, quindi il tribunale impone la confisca di beni o o importi equivalenti, seppur non connessi. Può disporre confisca anche di beni o denaro che, pur appartenendo al reo, non hanno nulla a che vedere con il reato.

Differenze e similitudini

Entrambe le confische riguardano beni o denaro, ma mentre quella diretta riguarda beni collegati al reato commesso, quella per equivalente riguarda beni che potrebbero non aver nulla a che fare con esso. Il semplice fatto di appartenere al reo, il rende oggetto di confisca.

La confisca diretta quindi ha scopo ripristinatorio, visto che va a toccare esattamente il profitto del reato, quindi si può infliggere non solo all’autore del reato, ma anche all’ente, perché il profitto del reato esiste ed è tangibile e quindi si può sequestrare, indipendentemente dalla titolarità. La confisca per equivalente invece, avendo natura punitiva, si può applicare solo sul reo, solo sulla persona che effettivamente ha commesso il reato (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 10561, c.d. sentenza “Gubert”).

Prima casa

In specifiche situazioni, i creditori non possono aggredire la prima casa (art. 52, co. 1, lett. g) del D.L. n. 69/2013). Questo principio non vale per i reati, ossia per gli illeciti puniti dal codice penale.

In caso di illecito penale, quindi per esempio in caso di reato tributario, non vale la regola della non espropriazione prima casa: il tribunale può disporre il sequestro preventivo diretto alla confisca anche della prima casa (Cass. III Sez. Pen., sent. n. 22581/2019).