Diventare mamma e papà è una grande responsabilità, a volte anche troppo grande. È per questo che lo Stato italiano ti permette di prendere un periodo di allontanamento dal lavoro che si chiama congedo parentale: in questo modo puoi concentrarti allo svezzamento del tuo bambino nei suoi primi mesi di vita.
In questa guida ti spiego come funziona il congedo parentale, quanto dura, come si fa la richiesta e quali documenti servono, come cambia la retribuzione nei vari periodi, quali sono le tipologie disponibili e come licenziarsi dopo il periodo di congedo per dedicarti totalmente a tuo figlio. Ecco tutto quello che devi sapere.
Indice
Come funziona
La maternità facoltativa, il cui nome tecnico è congedo parentale è la possibilità per la madre lavoratrice di assentarsi dal lavoro anche dopo i cinque mesi di astensione obbligatoria. Alla mamma che desidera ancora stare accanto al suo bimbo, la legge permette quindi rimandare ancora il rientro al lavoro, senza rischiare di perderlo.
Il congedo parentale ha una durata massima di sei mesi, durante i quali, di solito, la donna percepisce un’indennità di maternità pari al 30% dello stipendio. Il pagamento dell’indennità è mensile e viene corrisposto direttamente sul conto corrente della madre, o come avveniva per lo stipendio.
Durata
Il congedo parentale dura sei mesi e deve essere usufruito entro i primi 12 anni di età del figlio. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle madri decide di usufruirne subito dopo l’astensione obbligatoria, in modo da prolungare il periodo di astensione e dedicarsi completamente al bambino fino a quando avrà 9/10 mesi.
Calcolo dei giorni
La madre ha diritto a sei mesi esatti di astensione facoltativa. Può usufruire inoltre del congedo anche a periodi alterni (per esempio ne usufruisce inizialmente solo per un mese e mezzo, poi torna a lavorare e poi usufruire dei mesi restanti). Ecco alcuni esempi di calcolo dei giorni di congedo parentale:
Esempio
Mesi interi: la donna richiede il congedo parentale per i seguenti periodi:
- dal 1° maggio al 31 agosto = 4 mesi;
- dal 15 novembre al 15 dicembre = 1 mese.
In questo caso il totale è 5 mesi. Ha diritto a un ulteriore mese di astensione facoltativa.
Esempio
Frazione di mese: la donna richiede il congedo parentale per i seguenti periodi:
- dal 7 marzo al 18 giugno = 3 mesi + 11 giorni;
- dal 5 agosto al 25 settembre = 1 mese + 20 giorni.
In questo caso il totale è 5 mesi. Ha diritto a un ulteriore mese di astensione facoltativa.
Congedo parentale per il padre
La legge permette anche al padre di chiedere l’astensione facoltativa, retribuita al 30% e sempre di sei mesi entro i primi 12 anni del bambino. Può usufruirne anche se ne usufruisce già la madre o se non lavora. Se entrambi i coniugi chiedono il congedo, il periodo complessivo tra i due non deve essere maggiore di 10 mesi
Tipologia
I sei mesi di congedo parentale non necessariamente devono essere usufruiti tutti insieme. Rimangono infatti disponibili all’uso fino ai 12 anni di età del bambini, ovviamente se la madre non ne ha già usufruito.
È possibile usufruirne quindi anche in maniera frazionata, a ore oppure a giorni. Il genitore deve comunicare al proprio datore di lavoro, l’inizio e la fine del congedo di cui intende usufruire almeno due giorni prima.
La modalità oraria non va in alcun modo a modificare la durata dell’astensione facoltativa che rimane sempre di sei mesi (oppure di dieci nel caso in cui ne usufruiscono entrambi i genitori). Non modifica neanche l’importo spettante, che viene calcolato sempre al 30% della retribuzione.
Attenzione
Il congedo parentale a ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge 104.
Richiesta
Richiedere il congedo parentale è molto semplice: la domanda va inviata all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, nelle seguenti modalità:
- Sito internet INPS tramite PIN dispositivo. La procedura da seguire per accedere al modulo di richiesta é Servizi INPS > Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito > Maternità > Acquisizione domanda.
- Call center INPS che risponde al numero 803164 da telefono fisso e al 06164164da cellulare.
- Patronati e CAF.
Nella domanda non è necessario allegare specifici documenti, se non le proprie generalità, il reddito, le generalità del coniuge e il suo reddito, i dati dell’azienda, la data di assunzione e il periodo di maternità richiesto.
La domanda di congedo parentale a ore va presentata sempre attraverso uno dei tre canali sopra citati, ma tramite un’apposita domanda. Ogni richiesta di congedo a ore si riferisce infatti al singolo mese solare. Se la madre ne usufruisce per più mesi occorre quindi presentare una domanda di congedo per ogni mese
Ogni domanda di astensione facoltativa a ore si riferisce al preciso mese solare, per cui occorre presentare una richiesta per ogni diverso mese solare. Il sito INPS salva le informazioni e quindi, se si presenta una nuova richiesta di congedo a ore, è possibile “replicare” quella precedente, oppure farne una ex novo.
Retribuzione
La lavoratrice madre ha diritto a un congedo parentale pari a sei mesi, usufruibili entro il 12° anno di vita del bambino, retribuiti al 30%. Il calcolo dello stipendio è quindi molto semplice: se lo stipendio era di 1.000 euro al mese, in maternità si avrà un’indennità di maternità pari a 300 euro al mese.
L’indennità viene pagata direttamente dal datore di lavoro, quindi la lavoratrice riceve ancora mensilmente una busta paga. Tuttavia il 30% di questa busta paga può diminuire e perfino azzerarsi in base all’età del bambino:
- Entro i sei anni, il genitore ha diritto al 30% dello stipendio;
- Dai sei anni e un giorno agli 8 anni, il congedo è retribuito al 30% solo se il suo reddito (senza considerare quello del coniuge) è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo della pensione minima; se è superiore, il congedo non è retribuito.
- Dagli 8 anni e un giorni fino ai 12 anni il congedo non è retribuito.
Assegni familiari
Durante il periodo di astensione per maternità, che sia obbligatoria o facoltativa, si ha sempre diritto anche agli assegni famigliari spettanti, che continuano ad essere corrisposti da parte del datore di lavoro.
Ferie
Durante il periodo di astensione facoltativa non maturano ferie. La legge infatti sottolinea che il congedo parentale non può essere assimilato ai giorni di lavoro effettivo e, sebbene rientri nel calcolo dell’anzianità di servizio, non comporta la maturazione delle ferie e neanche della tredicesima (Cassazione sentenza n. 19628 del 26/09/2011).
Capita però sovente che le mamme, prima di andare in maternità, abbiano accumulato delle ferie non godute. In questo caso, se la mamma desidera ancora prolungare il suo periodo di assenza al lavoro dopo aver finito anche il congedo facoltativo, può utilizzare le eventuali ferie maturate e non godute. Le ferie saranno retribuite al 100%.
Interruzione
In caso di malattia del bambino durante l’astensione facoltativa, il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3004/2006 ha chiarito che è possibile sospendere il congedo parentale. Anche l’INPS con la Circolare n. 8 del 17/01/2003 lo aveva sottolineato. Al termine della malattia del bambino, il congedo parentale decorre nuovamente.
Dimissioni
Capita non di rado che la madre senta ancora il bisogno di stare con il suo bambino dopo il periodo di maternità facoltativa (o persino durante) e decida di licenziarsi tramite delle dimissioni volontarie.
In questo caso la dipendente dovrà rispettare i termini di preavviso previsti nel contratto. Se le dimissioni vengono date entro il primo anno di vita del bambino, sono equiparate al licenziamento e quindi la madre ha diritto alla NASPI come sottolineato dal Ministero del Lavoro nell’interpello n.28.
Attenzione
La dimissione dovrà essere ufficialmente convalidata dalla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro).
Licenziamento
Durante l’astensione facoltativa e dopo (entro i primi tre anni del bambino), la madre non può essere licenziata, se non per giusta causa, ossia per un atto da lei commesso di tale gravità che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Nel licenziamento per giusta causa non occorre preavviso. Se la donna viene licenziata senza giusta causa ha diritto al reintegro al suo posto di lavoro e al risarcimento danni.
Tredicesima e TFR
Durante la maternità facoltativa non maturano tredicesima e quattordicesima. Matura invece il TFR. Infine, durante il congedo parentale, è possibile fare all’INPS apposita richiesta per l’accredito di “contributi figurativi”. Tali contributi sono utili ai fini del calcolo della pensione e dell’indennità di disoccupazione
Gemelli
In caso di parto gemellare o plurigemellare si ha diritto a tanti congedi parentali quanti sono i bambini. Se quindi si hanno due bambini, si ha diritto a dodici mesi di congedo, retribuiti al 30%. Se i bambini sono tre, si ha diritto a diciotto mesi di congedo e così via.