Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, facoltativo, per la madre e il padre lavoratori, da usufruire entro i 12 anni di vita del bambino. Potete usufruirne entrambi i genitori e in tal caso la durata massima del congedo è pari a 10 mesi (in totale tra i due genitori), fino a un massimo di 11 mesi per il padre lavoratore che si astiene dal lavoro per almeno tre mesi.

In questa guida completa sul congedo parentale a ore ti spiego cos’è e come funziona, il preavviso da dare al datore di lavoro, come si calcola l’orario e l’indennità spettante (ti fornisco alcuni semplici esempi di calcolo), infine come funziona per i permessi per allattamento.

Cos’è e come funziona

In totale, tra padre e madre spettano 10 mesi di congedo parentale (o massimo 11).

Nello specifico, spettano:

  • Massimo sei mesi alla madre;
  • Massimo sei mesi al padre, aumentabili a sette se si astiene dal lavoro per almeno tre mesi;
  • Massimo 10 mesi al genitore single.

Madre e padre possono usufruirne entrambi, anche contemporaneamente. In questo caso però, il periodo massimo non è sei mesi per uno e sei mesi per l’altro genitore, ma fino a 10 mesi in totale per entrambi i genitori. Generalmente ne usufruisce solo la madre, infatti il congedo parentale è conosciuto anche come “maternità facoltativa” o “astensione facoltativa”.

Indennità

Durante il congedo parentale, al lavoratore e/o alla lavoratrice spetta un’indennità pagata dall’INPS pari al 30% dello stipendio normalmente percepito. Se quindi hai per esempio uno stipendio di 1.500 euro al mese, hai diritto a una indennità per congedo parentale pari a 450 euro mensili.

Puoi usufruire del congedo:

  • Nella maniera classica, ossia prendendo i giorni, settimane o mesi che ti spettano, usufruendo del congedo per l’intera giornata lavorativa;
  • A ore.

Vediamo come funziona il congedo parentale a ore.

Come funziona

Se lo desideri, puoi usufruire del congedo parentale su base oraria (Legge n. 228/2012), sia tu che l’altro genitore. Ognuno può decidere se usufruirne su base oraria o nella maniera classica. Per quanto riguarda però le modalità di fruizione, non è l’INPS a dettar legge, ma i singoli contratti collettivi nazionali.

Se quindi hai intenzione di usufruire del congedo a ore, devi consultare il tuo CCNL di riferimento (CCNL commercio, CCNL metalmeccanici, CCNL dipendenti pubblici, ecc.). Se il CCNL non dice nulla in merito, puoi usufruire del congedo ad ore per metà dell’orario medio giornaliero (D. Lgs. n. 80/2015).

Dunque, se per esempio in media lavori 7 ore al giorno, puoi ottenere fino a 3,5 ore di congedo giornaliere.

Permessi per allattamento

La donna lavoratrice, ha diritto anche alle ore di allattamento fino a un anno di età compiuto del bambino. Nello specifico ti spetta:

  • 1 ora di permesso per allattamento, se il tuo contratto di lavoro prevede fino a 6 ore giornaliere;
  • 2 ore di permesso per allattamento, se il tuo contratto di lavoro prevede più di sei ore giornaliere.

Se decidi di prendere il congedo parentale a ore, non ti spettano i permessi di allattamento (INPS, messaggio 6704/2015). Dunque in caso di permesso a ore, devi rinunciare alle ore di allattamento.

Preavviso

Devi avvisare il tuo datore di lavoro almeno cinque giorni prima dell’inizio del congedo, i giorni di preavviso si riducono a due se decidi di usufruire del congedo parentale a ore. Se quindi, per esempio, il tuo congedo inizia il 16 dicembre, devi avvisare il tuo datore di lavoro entro il 10 dicembre. Se hai intenzione di chiedere il congedo a ore, devi avvisare entro il 13 dicembre.

Questi sono i termini di preavviso legali, ma se riesci a dare un preavviso maggiore, sarà sicuramente apprezzato dal tuo datore di lavoro. Ti consiglio di avvisarlo riguardo la tua scelta, almeno un paio di settimane prima dell’inizio del congedo.

La domanda di congedo va presentata sul sito INPS (oppure tramite call center o patronato).

Come si calcola

Le regole per la fruizione del congedo parentale a ore spettano al CCNL di riferimento. Quindi devi andare a vedere cosa dice il tuo CCNL (per esempio CCNL enti locali, CCNL commercio, CCNL industria, ecc.).

Il CCNL non dice nulla in merito, puoi usufruire del congedo fino a un massimo di ore pari alla metà della tua giornata lavorativa. Il calcolo da fare è molto semplice, vediamolo con alcuni esempi concreti.

Esempio Calcolo

Supponiamo che la tua giornata lavorativa classica, come da contratto, sia di 8 ore. Puoi usufruire fino a un massimo di 4 ore giornaliere di congedo. Il datore di lavoro ti calcolerà lo stipendio così:

  • Metà stipendio te lo pagherà al 100%;
  • L’altra metà te lo pagherà al 30% (perché per 4 ore stai prendendo il congedo).

Ad esempio, supponiamo che il tuo stipendio sia di 1.600 euro mensili:

  • Metà stipendio ti spetta al 100%, quindi sono 800 euro;
  • Gli altri 800 euro ti spettano al 30%, quindi 240 euro.

In totale prenderai uno stipendio pari a 1.040 euro.

Altro esempio.

Supponiamo che la tua giornata lavorativa classica, come da contratto, sia di 6 ore. Puoi usufruire fino a un massimo di 3 ore giornaliere di congedo e tu decidi di usufruire di sole 2 ore di congedo al giorno.

Quindi:

  • Per 2/3 dell’orario previsto dal tuo contratto (ossia 4 ore su 6) continui a lavorare normalmente:
  • Per 1/3 dell’orario (ossia 2 ore su 6) prendi il congedo.

Il datore di lavoro ti calcolerà lo stipendio così:

  • i 2/3 dello stipendio te li pagherà al 100%;
  • Il restante 1/3 te lo pagherà al 30%.

Ad esempio, supponiamo che il tuo stipendio sia di 1.000 euro mensili:

  • 2/3 di stipendio ti spettano al 100% => 2/3 di 1.000 => 666,66 euro;
  • Gli altri 333,33 euro ti spettano al 30%, quindi 99,99 euro.

In totale prenderai uno stipendio pari a 766,65 euro.