La donna lavoratrice che ha un bambino, ha diritto al congedo di maternità obbligatorio pari a 5 mesi (due mesi prima e tre mesi dopo il parto, oppure un mese prima e quattro mesi dopo il parto).

Dopo questi 5 mesi, la donna ha diritto anche alla maternità facoltativa, cosiddetto “congedo parentale”, di ulteriori sei mesi. La domanda é: può usufruirne il padre? Può usufruirne anche se la madre non lavora?

INPS

Il congedo di maternità obbligatoria, ossia i 5 mesi, possono essere usufruiti anche dal padre, ma solo in specifici casi:

  • nel caso in cui la madre sia morta o gravemente inferma;
  • se la madre ha abbandonato il figlio, di cui se ne occupa quindi il padre;
  • se il bambino é stato affidato esclusivamente al padre;
  • se il bambino è dato in adozione o affidamento e la madre rinuncia al congedo di maternità.

Si tratta quindi di particolari casi in cui il bambino non può avere la madre accanto, per cui il dovere e diritto si trasferisce all’altro genitore.

Il padre che non rientra nei suddetti casi, può comunque usufruire del congedo parentale (sarebbe il corrispettivo della maternità facoltativa per la donna, per capirci, i 6 mesi). In questo caso, spetta un periodo di astensione sempre non superiore a 6 mesi.

La retribuzione, durante questi sei mesi, sarà inferiore rispetto a quella normalmente percepita e, precisamente, pari al:

  • 30% per il congedo usufruito entro i primi sei anni del bambino;
  • 30% per il congedo usufruito dai sei agli otto anni, ma solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è minore a 2,5 volte la pensione minima. Se il reddito è maggiore, l’astensione non è indennizzabile;
  • 0% per il congedo usufruito dagli otto ai dodici anni; durante questo periodo l’astensione non viene pagata.

I padri lavoratori hanno diritto al congedo parentale anche se la madre non ne ha diritto, quindi anche se non lavora.