La contabilità semplificata è un regime a cui possono aderire liberi professionisti e imprese che hanno determinati requisiti e caratteristiche: al superamento di determinati limiti infatti, l’attività deve obbligatoria passare al regime di contabilità ordinaria.

In questa guida completa sulla contabilità semplificata ti spiego cos’è e come funziona, quali solo le differenze tra contabilità ordinaria e semplificata, come passare dalla semplificata al forfettario oppure dalla semplificata all’ordinario. Ti spiego infine come si applica il principio per cassa (valido per tutti, sia professionisti che commercianti e artigiani), come gestire le rimanenze finali, ratei e risconti ed infine l’opzione triennale, non più valida.

Cos’è e come funziona

Cosa significa. La contabilità semplificata è un particolare regime fiscale a cui possono aderire solo i liberi professionisti e le imprese minori, ossia:

  • Ditte individuali;
  • Società di persone;
  • Enti non commerciali.

Purché non superino determinati limiti di fatturato (vedi in basso il paragrafo “Limiti”).

Bisogna chiarire subito un aspetto: il regime semplificato non prevede sconti o agevolazioni sulle tasse: le tasse da pagare solo le stesse che nel regime fiscale ordinario!

Quello che cambia è una certa semplificazione nella tenuta dei registri contabili, e il metodo di determinazione del reddito: in contabilità ordinaria si determina il reddito considerando incassi e pagamenti per competenza, nel regime semplificato si considerano per competenza.

Esempio

Quindi, se per esempio a dicembre 2019 hai fatturato 1.000 euro, ma non li hai incassati: se sei in regime ordinario allora quando andrai a calcolare il reddito 2019 devi includere quei 1.000 euro, anche se nel 2019 non li hai incassati. Se sei in regime semplificato invece, li inserirai nel reddito solo nel momento in cui li incasserai.

Differenze da ordinaria

Come detto poc’anzi, la differenza tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata non sta nelle tasse da pagare: devi pagare iVA, IRPEF e tutte le altre tasse allo stesso modo di un’impresa in contabilità ordinaria. La differenza sta nella tenuta dei registri contabili e nei principi di determinazione del reddito. Ecco una tabella che indica i registri contabili devono tenere le aziende in contabilità ordinaria e quelli da tenere in contabilità semplificata:

Differenze tra contabilità ordinaria e semplificata 
Contabilità ordinariaContabilità semplificata
Registri obbligatori
  • Libro giornale
  • Libro degli inventari
  • Libri sociali
  • Libro mastro
  • Scritture accessorie dove dividere cespiti patrimoniali e reddituali
  • Scritture accessorie di magazzino (se l’attività lo prevede)
  • Libro dei cespiti ammortizzabili (quindi per esempio edifici, macchinari,e cc.)
  • Registro IVA acquisti
  • Registro IVA vendite
  • Altri registri obbligatori ai fini IVA
Registro IVA acquisti e Registro IVA vendite integrati con pagamenti e incassi
Metodi di determinazione
del reddito
Determinato per competenzaDeterminato per cassa

Requisiti

Possono optare per la contabilità semplificata solo le seguenti imprese:

  • Ditte individuali;
  • Società di persone, dunque s.s., s.n.c. e s.a.s.;
  • Enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, circoli, ecc.).

Ma essere una di queste imprese non permette automaticamente l’accesso al regime semplificato, occorre rispettare anche i seguenti limiti.

Limiti

L’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

  • Ricavi fino a 400.000 euro, se si tratta di un’impresa di servizi;
  • Ricavi fino a 700.000 euro, se si tratta di un’impresa che ha per oggetto altre attività.

Attenzione

In caso di superamento di questi limiti, l’azienda è obbligata a passare al regime ordinario.

Attenzione

Aderire al regime semplificato non è obbligatorio: l’azienda può benissimo decidere di passare all’ordinario, perché per esempio si trova meglio a gestire la contabilità in maniera più dettagliata.

Opzione triennale

Passaggio a forfettario. A differenza del passato, se un’azienda sceglie il regime semplificato, non è più obbligata a rimanerci per almeno tre anni (vincolo triennale). Come chiarito dalla Risoluzione n.64/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, se l’azienda possiede i requisiti per passare dal regime semplificato a quello forfettario, può farlo senza attendere alcun vincolo triennale.

Il forfettario è un regime che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni) da applicare non al reddito completo ma a una percentuale del reddito stesso, in base al proprio codice ATECO. Qui trovi una guida completa sul regime forfettario.

Per cassa

L’impresa in regime semplificato, quando deve calcolare il reddito di impresa, deve farlo conteggiando costi e ricavi per cassa. Significa che deve inserire nel reddito il costo e il ricavo nel momento dell’effettivo esborso/incasso, indipendentemente dalla competenza dello stesso.

Per esempio: supponiamo che tu abbia emesso una fattura datata 2020, ma il cliente ti ha pagato solo nel 2021: in questo caso quella fattura devi considerarla nei ricavi del 2021.

Lo stesso avviene per i costi: se un fornitore ti manda una fattura, ma tu la paghi l’anno dopo, quest’anno non puoi certo inserirla come costo. Potrai inserirla come costo solo nell’anno successivo, quando effettivamente la pagherai.

La contabilità semplificata per cassa vale sia per i professionisti che per i commercianti e artigiani. In passato valeva solo per i professionisti, ora vale anche per commercianti e artigiani (vedi Agenzia delle Entrate Circolare n. 11/E/2017, paragrafo 4.2).

Rimanenze finali

I contribuenti in contabilità semplificata sono tenuti a redigere l’inventario rimanenze (vedi Agenzia delle Entrate n. 11/E/2017). L’inventario è importante per due motivi precisi:

  1. Si tratta di dati rilevanti per un’adeguata compilazione degli ISA (indicatori di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore);
  2. Tali dati sono necessari in caso di passaggio da regime semplificato a ordinario.

Rilevazione ratei e risconti

Il contribuente in regime semplificato, siccome opera secondo il principio per cassa, non deve più ricorrere alla tecnica di ratei e risconti per la determinazione del reddito. Ratei e risconti sono infatti tecniche da adoperare per la determinazione del reddito per competenza.

Un rateo per esempio misura un’uscita economica di competenza di quest’anno, ma il cui esborso reale avverrà nell’anno successivo. Nella contabilità semplificata questo costo si conteggia direttamente per cassa, quindi al momento dell’esborso effettivo.

Passaggio a ordinario

Se un’impresa supera i 400.000 euro di fatturato (impresa di servizi) oppure i 700.000 euro (impresa di altro tipo), allora deve passare dal regime semplificato a quello ordinario. È obbligata a passare al regime ordinario anche quando si trasforma in società di capitali, indipendentemente dal fatturato: il semplificato è infatti un regime previsto solo per le imprese minori (ditte individuali e società di persone).

L’impresa che entra in regime ordinario redige una situazione patrimoniale di partenza: ossia rappresenta attività e passività esistenti al 1° gennaio.

Può redigere questa situazione iniziale:

  • Sul libro degli inventari, quindi senza usare altri documenti;
  • Oppure su un prospetto a sé stante.