Ti hanno proposto un nuovo lavoro con contratto commercio CCNL e non sai in cosa consiste e quali sono i tuoi diritti? Lavori già con contratto CCNL e vuoi sapere quando avrai lo scatto di anzianità? Hai sentito parlare del rinnovo fatto dalle associazioni di categoria e vuoi sapere quali sono le novità introdotte?

Sei capitato nel posto giusto. In questa guida ti spiego come funziona il contratto commercio CCNL, come funzionano i livelli, qual è la retribuzione minima per ogni livello, come funzionano le ferie, la malattia e l’aspettativa, quanti sono i ROL e come si accumulano e quanti giorni di preavviso dare per le dimissioni. Ecco cosa devi sapere.

Come funziona

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, abbreviato CCNL Commercio, è una tipologia di accordo stipulato tra le associazioni dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori e che, con una serie di articoli, stabilisce una serie di norme atte a regolare il rapporto di lavoro con i dipendenti.

Il CCNL Commercio, viene stipulato con tutti i lavoratori delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • Terziario (settore dei servizi);
  • Commercio (compreso il settore di vendita online).

Più specificatamente, il CCNL Commercio si applica in tutte le imprese che trattano i beni dei seguenti settori:

  • Alimentazione;
  • Fiori e piante;
  • Beni e prodotti industriali;
  • Ausiliari;
  • Terziario: servizi alle persone, alle aziende e alla rete.

Livelli e mansioni

Ad ogni mansione si applica uno specifico livello del CCNL Commercio. Al momento dell’assunzione, il nuovo dipendente viene assunto con un livello che dipende dalla sua mansione. Maggiore è la sua specializzazione, maggiore sarà il suo livello e quindi la retribuzione (il livello più alto è il 1°). Ecco chi viene assunto ad ogni livello:

  • Primo livello: responsabili di settore;
  • Secondo livello: dipendenti che svolgono le loro mansioni in autonomia oppure che hanno funzione di controllo o coordinamento;
  • Terzo livello: dipendenti con competenze tecniche specializzate;
  • Quarto livello: dipendenti con mansioni di vendita;
  • Quinto livello: dipendenti con normali conoscenze tecnico pratiche.
  • Sesto livello: lavoratori con semplici conoscenze.
  • Settimo livello: lavoratori con mansioni di pulizia o equivalenti.

Periodo di prova

Il livello di assunzione inoltre determina anche la durata massima del periodo di prova: esso è maggiore per i livelli superiori e minore per i livelli minori.

Periodo di prova per livello
LivelloDurata (max)
Quadro6 mesi
16 mesi
260 giorni
360 giorni
460 giorni
560 giorni
645 giorni
745 giorni

Retribuzione

Il 30 marzo 2015 le associazioni di categoria hanno rinnovato il CCNL Commercio, il quale sarà in vigore fino al 31/12/2017. Il CCNL stabilisce molte regole importanti che disciplinano sia la retribuzione e altri aspetti. Le regole sono:

  • La paga base per ogni livello, ossia lo stipendio minimo al di sotto del quale non si può scendere sia per il full time che per il part time;
  • Le ore lavorative;
  • Gli scatti di anziantità, ossia gli aumenti da erogare a precise scadenze;
  • La retribuzione degli straordinari;
  • Le regole per l’erogazione dei buoni pasto o del servizio mensa;
  • La tredicesima e la quattordicesima.

Ecco di seguito le tabelle indicanti i minimi retributivi. E’ previsto uno scatto l’1/11/2016 e un altro l’1/08/2017, secondo questo schema:

Livello retribuzione minima (euro)
Livello1/11/20161/08/2017
Quadro1.854,971.896,64
11.670,961.708,49
21.445,361.477,83
31.235,391.263,14
41.068,461.092,46
5965,29986,97
6866,65886,12
7741,95758,62

Oltre alla retribuzione minima, il CCNL ha stabilito un elemento economico di garanzia che sarà corrisposto con una tantum precisamente con lo stipendio di novembre 2017. Qui di seguito la tabella degli importi in base al numero di dipendenti:

Importo di garanzia
Livellofino a 10 dipendentialmeno 11 dipendenti
Quadri, 1, 295€105€
3, 480€90€
5, 6, 765€75€

Permessi

Con il CCNL Commercio si maturano delle ore di permesso retribuite (ROL) ogni mese. Il dipendente può usarle quando ne ha bisogno. Le ore di ROL assegnate, variano in base al numero dei dipendenti del datore di lavoro:

  • Meno di 15 dipendenti: 88 ore annue;
  • Almeno 15 dipendenti: 104 ore annue.

Occorre però precisare che il lavoratore non godrà subito di queste ore di ROL: per i primi due anni di assunzione ha infatti diritto a sole 32 ore annue, indipendentemente dal numero di assunti dall’azienda. A partire dal terzo anno di assunzione ha diritto al 50% dei ROL suddetti e solo a partire dal quinto anno di assunzione ha diritto al 100%.

I permessi vanno usati entro l’anno di maturazione. Se il lavoratore non li usa, devono essere corrisposti in denaro entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I lavoratori del CCNL commercio hanno diritto anche a tre giorni di permesso all’anno per lutto o per grave malattia di un familiare. Il dipendente in questi casi deve subito avvisare il datore di lavoro e indicargli per quanti giorni si assenterà. Al ritorno in azienda, dovrà comprovare il lutto o la grave infermità con apposito certificato.

Ferie

Le ferie previste per il contratto commercio sono esattamente 26 giorni annui, calcolati su un lavoro svolto dal lunedì al sabato. In caso di lavoro dal lunedì al venerdì (o comunque di cinque giorni a settimana), i giorni sono ridotti proporzionalmente (sono pari quindi a 21,6 giorni annui).

In caso di lavoro part time orizzontale i giorni di ferie sono uguali a quelli che maturano con il full time. In caso di part time verticale, la maturazione delle ferie è invece calcolata in proporzione ai giorni lavorati nell’anno.

Il periodo di ferie viene stabilito dall’azienda. Se chiude per un determinato periodo, le ferie sono denominate “collettive”. Il lavoratore non può opporsi e le ferie maturate dovranno essere usate per il periodo di chiusura stabilito. Se l’azienda non chiude, valgono invece le seguenti regole:

  • Due settimane devono essere fruite durante l’anno;
  • Altre due settimane devono essere fruite entro 18 mesi dall’anno di maturazione;
  • Ulteriori giorni secondo gli usi aziendali e le esigenze del lavoratore.

Dimissioni e preavviso

I dipendenti con contratto a tempo indeterminato possono dimettersi in qualsiasi momento, dando un congruo preavviso al datore di lavoro (questo per dargli la possibilità di assumere/formare un adeguato sostituto che possa svolgere la stessa mansione). I tempi di preavviso non sono uguali per tutti, ma dipendono:

  • Dal livello di inquadramento;
  • Dall’anzianità lavorativa;
  • Dalla qualifica.

Inoltre i termini di preavviso decorrono solo a partire da determinati giorni del mese, di solito a partire dal 1° giorno del mese o dal 16° giorno del mese. Se quindi per esempio il tuo contratto prevede un mese di anticipo e tu dai le dimissioni il 23 luglio, il mese di preavviso va conteggiato a partire dal 1° agosto.

Di seguito trovi i termini di preavviso in base all’anzianità di servizio e al livello di CCNL:

Termini preavviso fino a 5 anni di servizio
LivelloGiorni preavviso
Quadri, 145
2, 320
4, 515
6, 710
Termini preavviso fino a 10 anni di servizio
LivelloGiorni preavviso
Quadri, 160
2, 330
4, 520
6, 715
Termini preavviso oltre 10 anni di servizio
LivelloGiorni preavviso
Quadri, 190
2, 345
4, 530
6, 715

Purtroppo nel calcolo non rientrano i giorni di malattia, ferie e maternità.

Come fare le dimissioni

Il preavviso va comunicato con una lettera di dimissioni, da consegnare in due copie al datore di lavoro: una copia ti deve essere restituita controfirmata. La lettera può essere consegnata a mano se in buoni rapporti, altrimenti va spedita tramite raccomandata A/R.

Contratto a tempo determinato

Nel contratto a tempo determinato non sono ammesse le dimissioni (tranne ovviamente per giusta causa), in quanto la scadenza del contratto è predeterminata. E’ comunque buona regola dare al datore un tempo di preavviso, ma sappi che avrà diritto di chiederti anche un risarcimento danni a causa del tuo abbandono del lavoro.

Licenziamento

In caso di licenziamento, valgono gli stessi termini di preavviso previsti per le dimissioni. Anche in caso di licenziamento, il termine decorre a partire dal 1° o dal 16° giorno del mese. Se quindi il datore di lavoro licenzia il dipendente il 27 maggio, il termine di preavviso inizia solamente a decorrere dal 1° giugno.

Se l’azienda non rispetta i termini di preavviso, al lavoratore deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva del preavviso, che viene accreditata nell’ultima busta paga. L’importo di questa indennità è pari ai giorni non lavorati ma che sarebbero dovuti essere di preavviso. Se per esempio il datore di lavoro doveva dare un mese di preavviso ma ne da solo 15, all’ex dipendente dovranno esserne comunque corrisposti 30.

Aspettativa

Per gravi motivi familiari (morte o infermità) il lavoratore ha diritto all’aspettativa non retribuita, ossia un periodo di tempo in cui può assentarsi dal posto di lavoro senza perderlo. L’aspettativa non può essere superiore a due anni e può essere presa tutta insieme oppure in modo frazionato in base al bisogno.

Per ottenere l’aspettativa il dipendente deve farne richiesta scritta al datore di lavoro, indicandogli le motivazioni, il periodo di cui intende usufruire e documentando la parentela. Entro 10 giorni l’azienda deve dare risposta.

Se la risposta è negativa o se concessa con rinvio o parzialmente, dovrà comunque darne specifica motivazione. Tuttavia, in caso di rifiuto, il dipendente può dimettersi in tronco (ovvero in questo caso senza obbligo di preavviso).

Anche il dipendente a tempo determinato ha diritto all’aspettativa, ma in questo caso può essere rifiutata per incompatibilità con la durata del contratto. L’aspettativa è infatti compatibile solo se inferiore a 1/4 della durata del contratto.

Un altro caso in cui l’aspettativa può essere negata nel contratto a tempo indeterminato è quello in cui il rapporto è nato per sostituzione di altro dipendente in aspettativa.

Malattia

In caso di malattia il lavoratore ha diritto a un’indennità pagata in parte dall’INPS e in parte dal datore di lavoro e pari al:

  • 100% della retribuzione per i primi tre giorni;
  • 75% della retribuzione per i giorni dal quarto al ventunesimo;
  • 100% della retribuzione per i giorni dal ventiduesimo in poi.

L’indennità viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro, alle solite scadenze.

Cosa fare in caso di malattia

In caso di malattia, il dipendente deve rivolgersi al suo medico di famiglia, che compila il certificato e lo invia online all’INPS. Il dottore rilascia al paziente un foglio in cui è indicato un codice, da trasmettere subito all’azienda. Il paziente non deve fare null’altro: non deve più portare in azienda il certificato medico.

Permessi per assistenza figli

In caso di malattia del figlio, i genitori possono alternativamente assentarsi dal lavoro:

  • Per tutto il periodo di malattia del bimbo, se ha massimo tre anni;
  • Per 5 giorni all’anno, se il bimbo ha dai 3 agli 8 anni.

I giorni di assenza per malattia del figlio non sono retribuiti.

Congedo matrimoniale

Nel contratto commercio, in caso di nozze (prime nozze, ma anche seconde nozze), al dipendente spettano quindici giorni di calendario per licenza matrimoniale. Il congedo va concesso a partire dal terzo giorno antecedente la data del matrimonio ma, per esigenze aziendali o del lavoratore, le parti possono accordarsi diversamente.

Al ritorno del congedo, il lavoratore dovrà esibire il certificato di matrimonio. I giorni di congedo matrimoniale sono retribuiti al 100%.

Maternità

Alla donna lavoratrice spettano cinque mesi di maternità obbligatoria, a partire da due mesi prima della data presunta del parto e fino a tre mesi dopo il parto.

La donna, in presenza di certificato medico che ne attesti le buone condizioni di salute, può anche iniziare il congedo a partire da un mese precedente il parto e quindi prolungare l’astensione fino al quarto mese. Durante questi cinque mesi, la lavoratrice con contratto commercio ha diritto al 100% della retribuzione.

Congedo parentale

Al termine del periodo di maternità obbligatorio, la madre che desidera rimanere ancora con il suo bimbo, può usufruire di ulteriori sei mesi di maternità facoltativa (congedo parentale). In questo periodo ha diritto a una retribuzione pari al 30% dello stipendio.

Trasferta

In caso di trasferte, il dipendente con contratto commercio, ha diritto:

  • Al rimborso al 100% delle spese per il viaggio;
  • A un’indennità di trasferta (diaria o vitto), pari al doppio della paga percepita se pernotta fuori dal suo domicilio; se non pernotta fuori dal suo domicilio la diaria è ridotta di un terzo.
  • Se il dipendente viaggia abitualmente, o in caso di trasferta maggiore di un mese, la diaria è ridotta del 10%.