Ti sei appena laureato e hai notato che tutte le aziende chiedono molta esperienza piuttosto che titoli accademici? Sei un datore di lavoro e hai necessità di assumere nuovi dipendenti e sei disposto a formarli per un periodo di tempo? In entrambi questi casi, la soluzione migliore è lavorare/assumere con un contratto di apprendistato.

In questa guida ti spiego come funziona il contratto di apprendistato professionalizzante, quanto è la sua durata, quali sono i livelli di retribuzione, come funzionano i contributi, la malattia, le ferie e i permessi, dunque come fare il recesso con licenziamento o dimissioni. Ecco qui tutto quello che devi sapere.

Cos’è e come funziona

E’ un contratto di lavoro subordinato volto a professionalizzare il dipendente. Si tratta di un percorso alla fine del quale il dipendente ottiene: la formazione necessaria per acquisire la professionalità richiesta, oppure un vero e proprio titolo di studio. Per il lavoratore é quindi un contratto che prevede allo stesso tempo lavoro e formazione.

Durata del contratto

Il Dlgs 276/2003 prevede solamente tre tipologie di contratto di apprendisato, ognuna delle quali ha diversa finalità e durata massima:

  • Apprendistato per la qualifica professionale. Dedicato ai giovani con età dai 15 ai 18 anni, ha una durata massima di 4 anni. Al termine dell’apprendistato viene rilasciato una specifica qualifica;
  • Apprendistato professionalizzante. Dedicato ai giovani con età dai 18 ai 29 anni, ha una durata massima di 3 anni, nel settore dell’artigianato la durata massima è elevata a 5 anni. Il contratto prevede la formazione sul lavoro e l’apprendimento delle competenze tecnico-professionali;
  • Apprendistato di alta formazione o ricerca. Dedicato ai giovani con età dai 18 ai 29 anni, la durata viene stabilita di volta in volta dalle Regioni. Si tratta di una tipologia contrattuale volta alla formazione pratica di giovani laureati o comunque all’acquisizione di un diploma di secondo livello.

Tempo indeterminato

Il contratto di apprendistato è un rapporto a tempo indeterminato con una particolarità: alla scadenza del contratto, il datore di lavoro può licenziare il dipendente, anche senza motivo. L’impresa non è obbligata ad addurre né giusta causa né giustificato motivo.

E’ però necessario rispettare i termini di preavviso. In caso di silenzio, quindi se non interviene il licenziamento da parte del datore di lavoro, il contratto prosegue e diventa a tutti gli effetti a tempo indeterminato.

Stipendio

Nel contratto di apprendistato viene specificato il livello di inquadramento perciò la retribuzione varia in base al livello concordato al momento dell’assunzione. Nell’ottica formativa, è necessario attribuire il corretto merito agli sforzi del giovane dipendente e garantirgli quindi una retribuzione equa.

A questo scopo, la legge individua delle regole importanti:

  • L’apprendista può essere inquadrato con un CCNL commercio o artigiani inferiore di massimo due livelli rispetto alla categoria spettante. In alternativa, é possibile prevedere che lo stipendio netto aumenti nel tempo fino a raggiungere quello convenzionale per quel CCNL alla fine del contratto.
  • Per le ore dedicate alla formazione (quindi non al lavoro effettivo), è prevista una retribuzione minima pari al 35% della retribuzione del CCNL di inquadramento. Le ore di lavoro effettivo vengono quindi pagate integralmente, mentre quelle dedicate alle formazione sono retribuite al 35% del CCNL.
  • È vietata la retribuzione a cottimo.

La retribuzione del lavoro part time è invece proporzionata alle ore di lavoro settimanali svolte. Se quindi per esempio, il part time è di 20 ore, il dipendente guadagna la metà di un full time corrispondente.

Assunzione

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Al contratto deve essere allegato anche un “piano di formazione” previsto, ossia il percorso professionalizzante che il dipendente dovrà seguire, con le scadenze e gli obiettivi prefissati.

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Risoluzione

Il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, ma con alcune caratteristiche specifiche per ogni periodo dal momento di assunzione. Qui di seguito si elencano i casi principali che possono accadere:

Periodo di prova

Durante il periodo di prova e al termine dello stesso, entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso. Non sono previste penali tantomeno procedure ulteriori da adempiere in seguito al recesso.

Risoluzione anticipata

Prima della scadenza dell’apprendistato, il licenziamento da parte del datore di lavoro è ammesso solo se con giusta causa o di un giustificato motivo (in questo caso rispettando i termini di preavviso contrattuali). Anche l’apprendista può dare le dimissioni volontarie (con o senza motivo), purché rispetti i termini di preavviso del contratto.

Scadenza del contratto di apprendistato

Terminato l’apprendistato, il datore di lavoro può licenziare il dipendente, anche senza alcun motivo, ma deve rispettare i termini di preavviso. Allo stesso modo, il dipendente può dimettersi, rispettando sempre i termini di preavviso.

Al termine del contratto di apprendistato, in caso di silenzio del datore di lavoro, il contratto diviene a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato. Da questo momento si applicano le classiche disposizioni previste dall’articolo 2118 c.c. per il recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Scadenza

Alla scadenza del contratto, il datore di lavoro decide se:

  • Mantenere il rapporto di lavoro con il dipendente.
  • Porre fine al rapporto di lavoro con il dipendente. In questo caso, il datore di lavoro deve dare comunicazione della fine del rapporto rispettando il termine di preavviso del CCNL di riferimento.

La proroga del contratto di apprendistato è possibile solo in casi specifici: per assenza prolungata dell’apprendista, per maternità o congedo parentale. In tali casi il contratto può essere prolungato per il periodo dell’assenza.

Ferie e permessi

Gli apprendisti hanno diritto a ferie e permessi ROL, in base al CCNL di assunzione. In ogni caso il periodo di ferie deve essere di almeno 30 giorni annui per chi ha meno di 16 anni e 20 giorni annui per chi ha più di 16 anni. I giorni di ferie vengono pagati al 100%, senza applicare nessuna riduzione.

Le ferie non godute non possono essere monetizzate, quindi per non perderle devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione. I permessi non goduti invece possono essere monetizzati ma solitamente, se il dipendente ne accumula troppe, le aziende a un certo punto gli chiedono di consumarle.

In caso di nozze, anche all’apprendista spetta il congedo matrimoniale, ossia 15 giorni di calendario di assenza completamente retribuiti. Al ritorno dalle nozze dovrà esibire un certificato di matrimonio valido al datore di lavoro.

Contributi INPS e malattia

Anche gli apprendisti hanno diritto ai contributi INPS ai fini assistenziali e pensionistici. In caso di malattia sono equiparati ai lavoratori subordinati e quindi si applica la stessa disciplina generale: l’indennità di malattia spetta sino ad un massimo di 180 giorni annui, coperti da apposito certificato medico.

Disoccupazione

L’apprendista che viene licenziato prima della scadenza del contratto, oppure alla scadenza del contratto, ha diritto alla disoccupazione NaspI, secondo el stesse regole previste per i lavoratori dipendenti. Ha diritto alla disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie per giusta causa.

Mensilità

Il contratto di apprendistato può prevede tredicesima e quattordicesima in base al contratto di riferimento. Se è stato utilizzato il CCNL allora saranno stabilite in base all’inquadramento corrispondente.

Maternità

L’apprendista lavoratrice, ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro pari a 5 mesi (fruibili secondo il piano 2+3 oppure 1+4). Dopo di ché, può usufruire anche dell’astensione facoltativa, per ulteriori 6 mesi alla retribuzione del 30% rispetto a quella normalmente spettante.

Anche in questo caso si verifica una interruzione della formazione a causa di queste assenze. Quindi l’apprendistato può essere prorogato per tutto il periodo di assenza.

TFR

Il contratto di apprendistato prevede il TFR: spetta in caso di licenziamento, in caso di non prosecuzione del contratto alla scadenza e in caso di dimissioni. La disciplina della liquidazione è quella dei lavoratori subordinati, per cui spetta un TFR pari a una mensilità per ogni anno solare.

Vantaggi e svantaggi

Il contratto di apprendistato presenta dei vantaggi non solo per il datore di lavoro ma anche all’apprendista (che ovviamente viene formato e accumula esperienza in un settore specifico, formazione altrimenti non ottenibile).

Vantaggi per l’apprendista

  • L’apprendista si forma professionalmente e al tempo stesso lavora retribuito;
  • Questa tipologia di contratto è sicuramente la migliore nel precariato;
  • Il contratto di apprendistato gode della stessa tutela di un contratto a tempo indeterminato (ferie, maternità, malattia);
  • Alla fine dell’apprendistato, l’apprendista ha un profilo professionale ben definito.

Vantaggi per il datore di lavoro

  • Sgravi contributivi. L’azienda ha diritto a uno sconto sui contributi INPS, sconto che in alcune regioni arriva fino al 100%;
  • L’apprendista può essere assunto fino a due livelli in meno;
  • L’apprendista viene formato secondo le esigenze aziendali.