Dalla normativa contenuta nell’art. 2222 del Codice Civile relativo al contratto d’opera, si evince che il lavoratore autonomo occasionale é un collaboratore che presta il proprio servizio senza alcun vincolo di subordinazione con il committente (datore di lavoro), il quale non ha neanche potere di coordinamento: il collaboratore quindi, ha il diritto di gestire in maniera del tutto autonoma il lavoro (orari, modalità di esecuzione del lavoro, etc.).
Affinchè un lavoratore possa collaborare con contratto di prestazione occasionale art. 2222 c.c., é necessario che la somma dei compensi derivanti da tutti i committenti non superi i 5000 euro netti solari (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Rispetto ai co.co.co e ai co.co.pro, il contratto di prestazione occasionale si differenzia per:
– completa autonomia del collaboratore riguardo la gestione del lavoro (tempi, orario di lavoro, modalità di esecuzione),
– carattere del tutto occasionale dell’attività,
– mancato inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale. Il lavoratore può infatti collaborare anche da casa.
È importante sottolineare che, nel caso in cui vengano superati i 5000 euro netti annui, il lavoratore deve iscriversi (se non già iscritto) presso la Gestione Separata INPS (L. 326/03) e scatta l’obbligo di versare i contributi. Il contratto di collaborazione occasionale infatti, non prevede il versamento dei contributi e i primi 5.000 euro annui quindi, rappresentano una soglia di esenzione. Al compenso lordo verrà applicata solo la ritenuta d’acconto, in percentuale pari al 20%.
In caso di superamento della soglia di esenzione, il lavoratore dovrà iscriversi alla Gestione Seprata e in materia di contributi si applicheranno le medesime regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi.