L’azienda per cui lavori sta attraversando un periodo di crisi e non riesce più a sostenere il costo dei dipendenti? Sei proprietario di una impresa e ti senti costretto a licenziare alcuni dipendenti per far fronte al calo di lavoro? Fermi tutti. In questo caso c’è un utile strumento messo a disposizione dallo Stato italiano: il contratto di solidarietà.
È un contratto che si può stipulare sotto certe condizioni che permette ai dipendenti di rimanere assunti (seppur lavorando delle ore in meno) e ai datori di lavoro di non licenziare personale ed essere assistiti dall’INPS per il pagamento delle buste paga. In questa guida ti spiego come funziona e qual è la differenza tra difensivo ed espansivo.
Indice
Come funziona
I contratti di solidarietà sono contratti conclusi tra le imprese e i propri dipendenti, che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro. Grazie a questa tipologia di contratto, la retribuzione persa a causa del mancato lavoro, viene colmata con un contributo INPS pari all’80% dello stipendio perso per quelle ore.
Chi paga questo contributo è quindi l’INPS, ma di solito è l’impresa che lo anticipa e quindi il lavoratore riceve il contributo direttamente in busta paga. in alcuni casi il pagamento del contributo avviene direttamente da parte dell’INPS.
Durata massima e rinnovo
L’impresa può stipulare contratti di solidarietà per una durata massima di due anni (Legge n. 863 del 1984), prorogabili di altri due anni (che salgono a tre per le imprese del Sud Italia). Raggiunte queste scadenze, è possibile stipulare un nuovo contratto di solidarietà con lo stesso lavoratore solo dopo un anno dal precedente.
Scopi e benefici
Le imprese stipulano contratti di solidarietà con i propri lavoratori per due scopi principali che determinano due tipologie di contratto:
- Contratto di solidarietà difensivo: serve a evitare licenziamenti in caso di crisi aziendale o problemi economici della stessa;
- Contratto di solidarietà espansivo: serve per sostenere le nuove assunzioni di personale diminuendo gli orari di lavoro dei dipendenti già assunti, per far spazio a nuovi assunti. Tale seconda tipologia di contratto non ha avuto diffusione ed è stata utilizzata scarsamente.
Lo scopo del contratto di solidarietà è quindi quello di difendere l’occupazione ed evitare licenziamenti. L’impresa riduce l’orario di lavoro dei dipendenti al posto di licenziarli. Questi ultimi non subiscono grandi perdite di stipendio a causa della riduzione dell’orario, perché la retribuzione persa viene pagata dall’INPS, all’80%.
Calcolo busta paga
Se lavori full time 40 ore alla settimana, guadagni 1.500 euro al mese e l’azienda stipula con te un contratto di solidarietà che riduce il tuo orario di lavoro a 20 ore (part-time), il tuo stipendio sarà così calcolato: 1.500 euro / 2 = 750 euro é quanto ti spetta per il tuo lavoro effettivo part time.
Gli altri 750 euro non ti saranno versati del tutto, ma solo al 80% dall’INPS, ossia 600 euro. In totale, nonostante la riduzione dell’orario di lavoro, la retribuzione sarà pari a 750 + 600 euro = 1.350 euro mensili, che riceverai direttamente in busta paga.
Attenzione
Ai fini del calcolo del contributo INPS, si prende in considerazione la busta paga lorda dei 12 mesi precedenti la richiesta del contributo. Se in questi 12 mesi precedenti l’azienda aveva usufruito di altri contratti di solidarietà o altri ammortizzatori sociali, allora si prende in considerazione l’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente.
Tipologie
Le normative che disciplinano il contratto di solidarietà prevedono due ulteriori tipologie di contratti A e B. Eccoli spiegati qui di seguito:
- Contratti di Tipo A (articolo 1 L. 863/84), dedicati alle imprese a cui si applica la disciplina CIGS;
- Contratti di Tipo B (articolo 5 comma 5 L. 236/93), dedicati alle imprese cui non si applica la disciplina CIGS e alle imprese artigiane.
Con la Circolare n.8 del 12/02/2016 il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni riguardo gli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai Contratti di solidarietà difensivi di tipo B.
Nello specifico, ha sottolineato l’abrogazione della possibilità di stipulare contratti difensivi di tipo B. Rimangono quindi validi, per l’intera loro durata, solo tali contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015.
Zero ore
L’azienda può decidere anche di ridurre l’orario di un dipendente a “zero ore”. In questo caso l’INPS rimborsa al lavoratore la busta paga, sempre nella percentuale dell’80%. Durante i periodi di riduzione orario “a zero ore”, il lavoratore interessato non accede ad altre agevolazioni a sostegno del reddito (circolare ministeriale n. 20/2004).
Procedura
L’azienda stipula il contratto di solidarietà con uno o più dipendenti. La riduzione dell’orario di lavoro può essere fatta su base giornaliera, settimanale oppure mensile. Non può essere fatta invece su base annuale, ossia non è possibile accordare interi mesi di assenza dal lavoro.
Per ottenere il contributo INPS sostitutivo della retribuzione persa, il lavoratore non deve fare nulla. E’ il datore di lavoro che si occupa di inviare una domanda online all’INPS, allegando gli accordi conclusi con le parti sociali e l’elenco dei beneficiari.
Se l’azienda ritiene di aver bisogno di più ore di lavoro in alcuni periodi, dovrà indicarne la modalità nel contratto e darne comunicazione al Ministero del Lavoro. Se al contrario, ritiene di aver bisogno di una ulteriore diminuzione delle ore di lavoro, dovrà stipulare un contratto di solidarietà ex novo e presentare all’INPS una nuova domanda.
Scarica subito il fac simile dell’accordo tra azienda e rappresentanze sindacali per il contratto di solidarietà.
Ferie
Le ferie sono previste durante il contratto di solidarietà se sono maturate e usufruite durante il contratto di solidarietà medesimo (come sottolineato dalla circolare INPS n. 2749 del 1986). Se invece vengono usufruite prima della stipula o dopo la scadenza del contratto, sono a carico totale dell’impresa.
Malattia e maternità
Durante il contratto di solidarietà il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia, come sancito dalla circolare INPS n. 212 del 1994. Il funzionamento e la richiesta del periodo di malattia sono le stesse e non cambiano.
In caso di gravidanza, durante l’astensione obbligatoria, la donna ha diritto all’indennità di maternità al posto del contributo INPS di integrazione. Durante l’eventuale astensione facoltativa invece, ha diritto all’indennità di maternità solo per i periodi di prevista attività, per i periodi di inattività ha diritto al trattamento di integrazione salariale.
Tredicesima
Il diritto alla tredicesima matura anche durante il contratto di solidarietà. Lo stesso vale per la quattordicesima. Queste mensilità sono calcolate in due quote: la prima, per il lavoro effettivamente prestato; la seconda, per le ore non prestate e per le quali si beneficia quindi della parziale integrazione INPS.
Agevolazioni
Ai lavoratori in contratto di solidarietà difensivo spetta l’esenzione al ticket sanitario. Per maggiori informazioni in merito (modalità di richiesta, ulteriori requisiti, etc.) occorre consultare il proprio regolamento ASL regionale.
Licenziamento
Durante il contratto di solidarietà, l’impresa non può licenziare, altrimenti perde il contributo INPS. Se alla scadenza del contratto la crisi non è risolta, può stipulare un nuovo contratto di solidarietà oppure accedere ad altri ammortizzatori sociali. In caso di crisi profonda e perdurante, l’azienda può essere costretta a licenziare i lavoratori.
Dimissioni
Durante il contratto di solidarietà, il dipendente può licenziarsi. Valgono le regole generali per le dimissioni: deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro e rispettare i termini di preavviso previsti dal proprio CCNL. Ovviamente il preavviso non è necessario in caso di dimissioni per giusta causa.
Differenza con cassa integrazione
Sia il contributo di solidarietà che la cassa integrazione, sono strumenti finalizzati a mantenere l’occupazione. Tuttavia, mentre il contributo di solidarietà difensivo è applicato in caso di crisi aziendale, alla cassa integrazione è possibile accedervi anche in caso di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione dell’azienda.