In questi tempi di crisi si sono sviluppati diversi metodi alternativi di lavorare: uno tra questi è quello tramite il contratto di somministrazione di lavoro. È una soluzione vantaggiosa sopratutto se hai un’azienda in difficoltà economica e hai bisogno di alcuni dipendenti per un breve periodo di tempo ma non vuoi assumerli direttamente.
In questa guida ti spiego cos’è e come funziona il contratto di somministrazione, quali sono le tipologie a tempo determinato e tempo indeterminato, qual è lo stipendio netto e quello lordo, qual è la durata del periodo di prova, come funziona la maternità, le ferie e i contributi. Ecco qui tutto quello che devi sapere.
Indice
Cos’è e come funziona
Questo tipo di contratto viene utilizzato dalle imprese quando non vogliono o non possono assumere direttamente del personale, ma preferiscono disporre di personale attraverso un intermediario, che si occupa in tutto e per tutto dell’assunzione. Il lavoratore infatti riceve lo stipendio dall’agenzia e non dall’azienda in cui lavora.
Proprio per questo motivo, il contratto di somministrazione di lavoro è una tipologia contrattuale che può essere fatta solo grazie alla presenza di tre individui distinti:
- Il lavoratore;
- L’impresa che si avvale del servizio del lavoratore (detta utilizzatore);
- Un’agenzia autorizzata che fa da intermediario tra le due parti (detta somministratore).
Il lavoratore viene assunto direttamente dall’agenzia di somministrazione, ma lavora presso l’utilizzatore. Sono quindi coinvolti due tipi di contratto:
- Un contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore;
- Un contratto di lavoro tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione.
Il contratto può essere stipulato a tempo determinato, indeterminato, full time e part time.
Assunzione
Il lavoratore viene assunto dall’agenzia di somministrazione. Sarà quindi l’agenzia a versare lo stipendio, a versare i contributi, gli eventuali assegni familiari. Solo nel caso non vi provvedesse, ne risponde l’impresa utilizzatrice, che è obbligata in solido con l’agenzia di somministrazione.
Tempo determinato
Le imprese possono avvalersi di personale in somministrazione solo entro certi limiti quantitativi individuati dai CCNL applicati dall’impresa. L’unica eccezione è rappresentata dalla somministrazione di lavoratori svantaggiati o che usufruiscono di ammortizzatori sociali: in questi casi non c’è nessun limite.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ha una durata massima di 36 mesi (proroghe comprese). Superati i 36 mesi, il contratto si trasforma subito automaticamente a tempo indeterminato. Per il resto si applicano sempre le regole del contratto a termine.
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Tempo indeterminato
Le agenzie di somministrazione possono anche assumere personale a tempo indeterminato (staff leasing). La durata del contratto è indeterminata, per cui, nel caso in cui ci fossero periodi di non lavoro, il lavoratore rimane comunque a disposizione dell’agenzia. Durante questo periodo gli spetta una indennità di disponibilità.
Salvo diversa previsione del CCNL di riferimento, i lavoratori impiegati tramite somministrazione a tempo indeterminato non possono essere più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti direttamente dall’azienda. Per il resto, si applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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Retribuzione
Al momento dell’assunzione, l’impresa utilizzatrice deve comunicare all’agenzia di somministrazione lo stipendio lordo e netto percepito dai suoi dipendenti con mansioni analoghe a quelle dei lavoratori in somministrazione. In questo modo l’agenzia può pagare al dipendente una busta paga in linea con gli altri.
Lo stipendio viene pagato dall’agenzia, ma essa è obbligata in solido insieme all’impresa utilizzatrice: se infatti l’agenzia non provvede a pagare stipendio e contributi, deve provvedervi in prima persona l’impresa utilizzatrice, fatta salva poi la possibilità di farsi rimborsare dall’agenzia.
Licenziamento
Il lavoratore in somministrazione ha esattamente lo stesso trattamento del lavoratore assunto direttamente dall’azienda. Ci sono tuttavia delle differenze riguardanti il periodo di prova del lavoratore. Nello specifico:
Contratto a tempo indeterminato
Durante il periodo di prova può essere licenziato senza preavviso e senza motivazione. Trascorso il periodo di prova può essere licenziato solo per giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo (con preavviso secondo il CCNL di riferimento).
Contratto a tempo determinato
Durante il periodo di prova può essere licenziato senza preavviso e senza motivazione. Dopo di ché non può essere licenziato se non per giusta causa. Il contratto infatti ha già stabilito un termine, che l’azienda deve rispettare.
Dimissioni
Anche per quanto riguarda le dimissioni vale stessa disciplina dei dipendenti assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Durante il periodo di prova, il lavoratore può dimettersi sempre senza preavviso e senza dare alcuna motivazione. Anche qui ci sono delle differenze riguardanti il tempo di preavviso:
- Contratto a tempo indeterminato: può licenziarsi rispettando i termini di preavviso previsti nel CCNL di riferimento.
- Contratto a tempo determinato: trascorso il periodo di prova non può licenziarsi, ma deve aspettare la scadenza stabilita nel contratto (tranne ch eper giusta causa). Se si dimette prima della scadenza e senza giusta causa, l’azienda può chiedere un risarcimento danni.
Contributi
L’agenzia di somministrazione ha l’obbligo di pagare al lavoratore lo stipendio e i contributi INPS. Se l’agenzia non vi provvede, deve farlo l’azienda utilizzatrice essendo obbligata in solido. Solo in seguito potrà esercitare azione di rimborso all’agenzia, se per esempio le aveva versato gli stipendi ma non erano stati corrisposti.
Maternità
Le lavoratrici in somministrazione godono dei medesimi diritti delle lavoratrici assunte direttamente dall’impresa, tutto dipende dalla durata del contratto (D.Lgs. n. 151/2001).
Non possono essere licenziate prima della scadenza del contratto (se assunte a tempo determinato) e non prima del 1° anno di età del bambino (se assunte a tempo indeterminato). Rimane sempre valido il licenziamento per giusta causa, ossia dovuto a un fatto di tale gravità che non permetta assolutamente la prosecuzione del rapporto.
Le lavoratrici hanno diritto all’astensione obbligatoria (2+3 mesi oppure 1+4 mesi) e all’astensione facoltativa (fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi). Hanno diritto alla stessa retribuzione delle altre lavoratrici, ossia all’80% della busta paga in maternità obbligatoria e al 30% della busta paga in maternità facoltativa.
Mobilità
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione non hanno diritto all’indennità di mobilità, in quanto il datore di lavoro è un’agenzia di somministrazione inquadrata ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/89 operante nel terziario. Le agenzie di somministrazione non possono neanche avvalersi delle integrazioni salariali INPS.
Tredicesima
Al lavoratore in somministrazione spettano la tredicesima e la quattordicesima mensilità se previste nel CCNL di riferimento al momento dell’assunzione. Se il CCNL non le prevede (a volte non è prevista la quattordicesima), è comunque possibile inserirle nel contratto con l’agenzia di somministrazione.
Ferie
I somministrati a tempo determinato o indeterminato hanno diritto alle ferie. Esse maturano in base alla ore lavorate e la quantità di ferie è prevista nel CCNL di riferimento. Allo stesso modo maturano i ROL (permessi retribuiti). La quantità di ferie e ROL accumulati è scritta sulla busta paga, di solito in basso.