Lo stato italiano ha due tipi di forze di polizia: quella a ordinamento civile e quella a ordinamento militare. I lavoratori assunti alle dipendenze di queste due forze, sono dipendenti statali e ai quali si applica una normativa generale, quella dei dipendenti pubblici e una specifica propria delle Forze di Polizia.
In questa guida completa sul contratto Forze di Polizia, ti spiego cos’è e come funziona l’Accordo Nazionale, livelli e mansioni previsti dalla contrattazione collettiva, le tabelle retributive per ogni grado, quali sono le regole che valgono per i permessi, per le ferie, in caso di licenziamento, dimissioni, infine i casi in cui puoi chiedere un’aspettativa retribuita.
Indice
Come funziona
Lo stato divide le forze di polizia in due tipologie:
- Forze di polizia ad ordinamento civile (che comprende la Polizia di Stato, comprende la Polizia Penitenziaria che lavora presso gli istituti carcerari e il C.F.S. – che è l’acronimo di Corpo Forestale dello Stato che lavora nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano);
- Forze di polizia ad ordinamento militare (che comprende Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).
Di seguito analizziamo le regole contrattuali del contratto per le forze di polizia di tipo civile.
Livelli e mansioni
Ecco i livelli e le mansioni:
- Commissario capo: funzioni di direzione di uffici o reparti, coordinamento di più unità, responsabile della formazione del personale.E’ il direttore principale della struttura.
- Commissario;
- Vice commissario;
- Sostituto commissario coordinatore;
- Sostituto commissario;
- Ispettore superiore con minimo 8 anni rivestiti nel ruolo. Svolge soprattutto attività investigativa. Ha funzioni di direzione e coordinazione di sezioni operative;
- Ispettore superiore;
- Ispettore capo;
- Ispettore;
- Vice ispettore;
- Sovrintendente capo coordinatore, riveste compiti di responsabilità, coordina il personale nel ruolo dei sovrintendenti;
- Sovrintendente Capo, con minimo 4 anni rivestiti nel ruolo;
- Sovrintendente Capo;
- Sovrintendente;
- Vice Sovrintendente;
- Assistente capo coordinatore; ha funziona di coordinare l’unità ove lavorano altri assistenti;
- Assistente capo con almeno 5 anni nel ruolo;
- Assistente capo, che riporta all'”assistente capo senior”;
- Assistente;
- Agente scelto;
- Agente.
Tabelle retributive
Di seguito le tabelle retributive valide a partire dal 1° gennaio 2018. Si attende il rinnovo e gli aumenti che dovrebbero arrivare nel corso del 2020 o 2021:
Scarica subito il testo dell’accordo per le forze di polizia, trovi le tabelle retributive attuali.
Permessi
Durante l’orario di lavoro, puoi chiedere dei permessi brevi (art. 7 dell’Accordo Nazionale) per farsi visitare da un medico, seguire cure o eseguire esami. Il permesso non è illimitato: puoi chiedere un permesso al massimo pari alla metà dell’orario quotidiano di lavoro. Quindi se per esempio rispetti un orario lavorativo di 8 ore al giorno, puoi prendere fino a 4 ore di permesso. In un anno puoi ottenere massimo 54 ore di permesso.
In caso di visite mediche, cure o esami dovuti a severe questioni di salute. puoi chiedere un permesso oltre la metà dell’orario quotidiano grazie al congedo straordinario (art. 15 del DPR n. 395/95).
Per ottenere il permesso devi domandarlo al capo dell’ufficio, in tempo utile affinché il capo possa organizzarsi per la tua assenza. Dovrai infine recuperare le ore non lavorate, entro il mese dopo secondo le indicazioni del tuo capo. Se non le recuperi, lo stipendio ti viene decurtato della misura corrispondente.
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di riposo annuale, per poter tornare in forma sotto il punto di vista fisico e psicologico. Per le forze di polizia, tale periodo non si chiama ferie ma congedo ordinario.
Hai diritto a un congedo ordinario pari a:
- 30 giorni all’anno, se hai fino a 3 anni di anzianità lavorativa;
- 32 giorni all’anno, se hai oltre 3 anni e fino a 15 anni di anzianità lavorativa;
- 37 giorni all’anno, se hai oltre 15 anni e fino a 25 anni di anzianità lavorativa;
- 45 giorni all’anno, se hai oltre 25 anni di anzianità lavorativa.
Se il tuo orario di lavoro è organizzato in 5 giorni alla settimana, il sabato non si lavora, allora il periodo di congedo ordinario a cui hai diritto si riduce. E’ il seguente:
- 26 giorni all’anno, se hai fino a 3 anni di anzianità lavorativa;
- 28 giorni all’anno, se hai oltre 3 anni e fino a 15 anni di anzianità lavorativa;
- 32 giorni all’anno, se hai oltre 15 anni e fino a 25 anni di anzianità lavorativa;
- 39 giorni all’anno, se hai oltre 25 anni di anzianità lavorativa.
Puoi usufruire delle ferie dividendole in quattro periodi all’anno, di cui almeno due settimane devi necessariamente farle di estate (dal 1 giugno al 30 settembre).
Esempio
Hai 10 anni di anzianità lavorativa e quindi hai diritto a 32 giorni di ferie all’anno. Due settimane devi farle obbligatoriamente dal 1 giugno al 30 settembre, I restanti giorni puoi frazionarli in altri tre periodi, se lo desideri, oppure in due o uno solo. Chiaramente, per prendere le ferie devi prima sentire il tuo responsabile e, nel rispetto delle esigenze di servizio, puoi concordarti per usufruire delle ferie che ti spettano. Ricordando sempre che almeno due settimane devi farle di estate (dal 1 giugno al 30 settembre).
Licenziamento
Se hai deciso di lasciare il tuo lavoro nelle Forze di Polizia, devi dare innanzitutto le dimissioni all’unità presso cui lavori. Dopodiché devi confermare le tue dimissioni anche con la procedura telematica (Legge n. 188/2007).
Per espletare la procedura, dopo aver dato le dimissioni scritte alla struttura presso cui lavori, e prima dell’ultimo giorno di lavoro, devi concludere il procedimento di dimissioni online. Qui trovi tutte le informazioni dettagliate su come fare le dimissioni telematiche. Se non vuoi farlo da solo, puoi rivolgerti a un CAF o un patronato.
Aspettativa
Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/57 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 782/85, oltre ai permessi e al congedo ordinario (comunemente noto come ferie), hai diritto anche a:
- Congedo straordinario per motivi di famiglia; fino a un massimo di 45 giorni all’anno, consecutivi o frazionati; Si parla di giorni di calendario, quindi sono 45 giorni comprese domeniche e festivi;
- Aspettativa per infermità o gravi motivi, fino a un massimo di 18 mesi consecutivi. Solo in caso di assenza ravvicinata (ossia meno di 3 mesi di servizio), allora le due aspettative si sommano.
Attenzione
In entrambi i casi l’assenza non può superare i due anni e mezzo nel corso di cinque anni. In caso di necessità, l’amministrazione può concedere ulteriori sei mesi di aspettativa (oltre ai due anni e mezzo).
Retribuzione
Per i primi 12 mesi hai diritto allo stipendio intero, dopodiché per gli altri 18 mesi hai diritto al 50% dello stipendio. Negli ultimi sei mesi, quelli che eventualmente può concederti l’amministrazione per cui lavori, non hai diritto ad alcuno stipendio.
Attenzione
Se la tua infermità è dipesa dal tuo lavoro, hai diritto sempre al 100% della retribuzione, per tutta la durata dell’aspettativa. L’ente inoltre, dovrà pagarti le eventuali spese per le cure.