Sei un datore di lavoro e hai bisogno di assumere un dipendente che ti assista solamente poche ore al giorno? Sei una lavoratrice madre che ha bisogno di più tempo a casa per seguire i tuoi figli? In entrami i casi quello che puoi fare è assumere/lavorare con contratto part time (come dice la stessa parola: solo per una parte del tempo).

In questa guida ti spiego come funziona il contratto part time, quando può essere fatto a tempo determinato e indeterminato, quali sono le categorie tra verticale, orizzontale e misto, qual è la retribuzione in ogni caso specifico, quante ore è possibile lavorare, come funzionano le dimissioni e il licenziamento. Ecco tutto quello che devi sapere.

Come funziona

Il contratto part time si differenzia dal full time perché prevede un orario di lavoro ridotto rispetto alle classiche 40 ore settimanali. Ogni volta che l’orario di lavoro è inferiore alle 40 ore, il contratto si definisce part time. E’ quindi part time non solo il contratto che prevede 20 o 30 ore settimanali, ma anche quello che ne prevede 36 e persino 38.

Il contratto part time può essere applicato a qualsiasi tipo di CCNL: commercio, metalmeccanici, turismo, servizi, lavoro domestico, etc. Può essere a tempo determinato e indeterminato. Inoltre, eventualmente può prevedere delle specifiche:

  • Clausole flessibili, ossia la possibilità, per il datore di lavoro, di spostare le ore e i giorni lavorativi in base alle esigenze aziendali.
  • Clausole elastiche, ossia la possibilità, per il datore di lavoro, di aumentare il numero delle ore lavorative inizialmente previste in base alle esigenze aziendali.

Tipologia

Il contratto part time può essere di 3 tipologie: orizzontale, verticale oppure misto. Ecco qui di seguito le principali differenze:

  • Orizzontale, quando la riduzione rispetto al full time avviene sulle ore giornaliere. Un esempio di part time orizzontale è quello che prevede 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
  • Verticale, quando la riduzione rispetto al full time avviene solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Un esempio di part time verticale è quello che prevede 8 ore di lavoro dal lunedì al mercoledì, mentre il giovedì e il venerdì non si lavora.
  • Misto, quando vengono mescolate forme di part time verticale con part time orizzontale. Per esempio, durante le prime due settimane del mese si prevede il part time verticale, mentre nelle restanti settimane il part time orizzontale.

Quante ore

Le ore minime che devono essere previste in un contratto part time sono indicate nel CCNL del settore. Di solito le ore minime del tempo parziale sono pari a 16 ore a settimana ma, per essere precisi, occorre esaminare il CCNL di riferimento, perché ogni settore disciplina diversamente questo aspetto del part time.

Ad ogni modo, i contratti part time più diffusi nelle aziende sono quelli che prevedono 20 ore settimanali oppure 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Variazione orario di lavoro

Il contratto di assunzione part time può prevedere la modifica dell’orario di lavoro o persino l’aumento delle ore lavorative, per esigenze aziendali, tramite le cosiddette clausole elastiche e flessibili. Il CCNL di riferimento disciplina queste clausole.

Il Jobs Act ha inoltre previsto che, se il CCNL di riferimento non prevede una disciplina per le clausole elastiche e flessibili, esse devono:

  • Essere pattuite per iscritto, davanti alle commissioni di certificazione. Il lavoratore durante questa fase, se lo desidera, può farsi assistere da un avvocato, un consulente del lavoro o un sindacato;
  • Prevedere specificatamente le modalità e le condizioni con cui l’azienda può modificare/aumentare l’orario di lavoro, nonché la misura massima dell’aumento (che non può superare il 25% del part time pattuito);
  • Prevedere un preavviso di comunicazione al dipendente di almeno due giorni lavorativi.

In assenza di questi requisiti, le clausole sono nulle. Qualsiasi modifica dell’orario di lavoro comporta un aumento della busta paga pari al 15 % della retribuzione oraria totale di fatto.

Lavoro straordinario

Lo straordinario può essere effettuato solo dai lavoratori assunti con contratto part time verticale o misto. Purtroppo non può essere fatto in quello orizzontale.

Durata

Il contratto part time può essere a tempo determinato quando prevede una specifica scadenza, oppure a tempo indeterminato quando non è prevista alcuna scadenza. Tale caratteristica deve essere sempre specificata nel contratto. Se infatti nel contratto di assunzione non è specificata scadenza, esso si intende a tempo indeterminato.

Retribuzione

La retribuzione lorda minima è prevista nello specifico CCNL di riferimento. Lo stipendio previsto in busta paga quindi, non può essere inferiore a quello stabilito nel contratto collettivo nazionale (minimi tabellari). Lo stipendio di chi lavora part time inoltre, prevede gli stessi diritti di chi lavora full time.

Esempio

Se nel full time di 40 ore è prevista una retribuzione minima di 1.300 euro lorde mensili, nel part time da 20 la retribuzione minima è di 650 euro mensili. La retribuzione oraria minima quindi, è la stessa prevista per un lavoratore full time, che va moltiplicata per le ore lavorative previste dal contratto.

Trasformazione

Esistono dei casi particolari in cui il lavoratore può chiedere ed ottenere la trasformazione del contratto da full time a part time:

  • In presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
  • In caso di malattia oncologica propria, del coniuge, del genitore o figlio;
  • Per assistere un familiare invalido al 100%;
  • In caso di figlio convivente, di qualsiasi età e portatore di handicap.

Quando invece il contratto di lavoro si trasforma da part time a full time, occorre stipulare un nuovo contratto. Se però il contratto era originariamente già full time, allora non c’è bisogno di un nuovo accordo, in quanto il lavoratore ha diritto alla riespansione del contratto originario (Legge n. 244/07; Legge n. 104/97).

Fac simile

Il contratto di lavoro part time deve indicare specificatamente che si tratta di lavoro a tempo parziale, altrimenti il rapporto si intende full time. Occorre specificare se si tratta di lavoro a tempo determinato o indeterminato e, nel primo caso indicare la scadenza.

Scarica subito il modello fac simile del contratto part time per assumere un nuovo dipendente.

Licenziamento

Nel contratto a tempo indeterminato, il dipendente può essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo. Nel primo caso l’azienda licenzia in tronco, nel secondo caso deve rispettare i termini di preavviso previsti dal contratto. Se non li rispetta, deve corrispondere al dipendente le buste paga che avrebbe percepito durante il preavviso.

Attenzione

Nel contratto a tempo determinato, il licenziamento della scadenza è previsto solo in caso di giusta causa.

Dimissioni

Nel contratto a tempo indeterminato, il dipendente può dimettersi in qualsiasi momento:

  • Per giusta causa, senza dare alcun preavviso;
  • Per qualsiasi altro motivo, in questo caso rispettando i termini di preavviso previsti nel contratto.

Attenzione

Nel contratto a tempo determinato, le dimissioni anticipate sono ammesse solo per giusta causa.

Disoccupazione

Anche i lavoratori part time a tempo determinato o indeterminato, hanno diritto all’indennità di disoccupazione, che dal 1° maggio 2015 il Jobs Act ha chiamato NASPI. Hanno diritto alla NASPI tutti quei lavoratori che maturano i seguenti requisiti:

  • Perdita involontaria del lavoro, ossia sono stati licenziati oppure si sono dimessi per giusta causa.
  • Contributivo. Occorre aver maturato almeno tredici settimane di contributi INPS nei quattro anni precedenti.
  • Lavorativo. Occorre aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno.

Durata

La NASPI viene pagata ogni mese dall’INPS, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi INPS versati negli ultimi quattro anni. L’importo della NASPI corrisponde al 75% dello stipendio percepito.

Esempio

Se negli ultimi 4 anni sono state effettuate 50 settimane di lavoro, la NASPI viene corrisposta per 25 settimane ai lavoratori full time, mentre per 12,5 settimane per i lavoratori part time.

Ferie

Le ferie spettanti variano a seconda della tipologia del contratto:

  • Part time orizzontale (dove si lavora ogni giorno ad orario ridotto), il dipendente matura lo stesso numero di ferie dei lavoratori full time. I giorni di ferie spettanti sono previsti nel CCNL di riferimento e non possono essere inferiori a quattro settimane all’anno.
  • Part time verticale (dove si lavora a orario pieno ma non tutti i giorni della settimana o del mese), i giorni di ferie non spettano completamente, ma riproporzionato all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Attenzione

Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, esse vengono sospese, se la malattia è tale da pregiudicare il godimento delle ferie stesse. In questo caso, il dipendente deve recarsi dal proprio medico per il certificato di malattia e sospendere quindi il godimento delle ferie.

Maternità

Le lavoratrici con contratto part time, che sia orizzontale, verticale o misto, hanno diritto alle stesse prestazioni delle lavoratrici full time (congedo di maternità, congedo parentale, allattamento). L’indennità di maternità è pari all’80% della busta paga durante l’astensione obbligatoria, pari al 30% durante il congedo facoltativo.

Agevolazioni

Al dipendente part time spetta l’ANF a importo intero se lavora almeno 24 ore a settimana. Queste 24 ore si possono raggiungere anche sommando più rapporti di lavoro. Se le ore settimanali di lavoro sono meno di 24, spettano tanti assegni quotidiani quanti sono i giorni di lavoro effettivi.

Qualsiasi sia il caso specifico del lavoratore, egli ha diritto a un massimo di 6 assegni quotidiani a settimana e 26 assegni quotidiani al mese.

Mensilità

Il lavoratore part time ha diritto alla tredicesima e alla quattordicesima, se queste mensilità sono previste per il lavoratore full time. Le mensilità aggiuntive sono previste nel CCNL di riferimento. Se il CCNL non prevede la quattordicesima, il contratto di assunzione può comunque prevederla, a discrezione del datore di lavoro.

Doppio lavoro

E’ possibile stipulare due o più contratti di lavoro part time nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 66/2003, ossia fino a un massimo totale di 48 ore la settimana. Se un soggetto ha due lavori part time e perde involontariamente uno dei due lavori, ha diritto alla NASPI, ma solo se il reddito complessivo percepito è inferiore al limite INPS.