Hai deciso che non vuoi sposarti e che preferisci convivere con il tuo partner? In Italia la convivenza si definisce more uxorio e comporta dei vantaggi e degli svantaggi, tra questi ultimi ci potrebbero essere situazioni in cui devi dimostrare di abitare o aver abitato insieme al tuo partner se la convivenza avviene senza registrazione.

In questa guida completa sulla convivenza more uxorio ti spiego come funziona, qual è la procedura per dimostrarla, quali sono i diritti dei partner conviventi, quando viene disposto il mantenimento, cosa fare per l’assegnazione di una casa familiare, come funziona la separazione, dunque come funziona la successione.

Cos’è e come funziona

La definizione di “convivenza more uxorio” assume significato nel momento in cui i due partner decidono di vivere insieme, legati affettivamente, ma senza registrare la propria unione, né tramite matrimonio, né tramite altra forma di unione registrata. La Legge n. 76 del 20 maggio 2016, conosciuta anche come Legge Cirinnà, ha infatti previsto:

  • L’unione civile;
  • La convivenza ex legem, ossia uno specifico contratto con cui i conviventi regolano le questioni patrimoniali dell’unione.

La convivenza more uxorio è invece la convivenza di fatto, senza nessuna registrazione.

Come si dimostra

La convivenza more uxorio (ossia senza nessun contratto scritto), non è molto semplice da attestare, ma ci sono comunque degli elementi da non sottovalutare, primo fra tutti il certificato di stato di famiglia.

Di solito, due persone (con figli o senza) che vivono insieme, quando vanno in Comune a chiedere la residenza, si registrano nello stesso stato di famiglia. L’impiegato infatti chiede ai due soggetti se sono legati da vincoli affettivi e se desiderano iscriversi nello stesso nucleo familiare.

Attenzione

Non si tratta di un’obbligo, ma di una facoltà: chi vuole può iscriversi come nucleo familiare, altrimenti ci si può iscrivere come soggetti univoci. Quando in futuro i due partner chiederanno un certificato di stato di famiglia, se si sono registrati nello stesso nucleo, risulteranno quindi conviventi.

Attenzione

La sola iscrizione nello stesso nucleo familiare è un elemento sicuramente importante, ma non costituisce prova assoluta della convivenza. Ne consegue che il certificato di stato di famiglia non è sufficiente a dimostrare il vincolo affettivo. Non sono riconosciuti sufficienti né tali certificati, né le dichiarazioni dei due partner rese di fronte a un notaio.

Alternativa

A questo punto, i due partner che chiedono la tutela dei diritti propri della convivenza, hanno una possibilità: i Comuni tengono dei registri delle convivenze di fatto, da cui quindi risulta specificatamente la coabitazione e il vincolo affettivo. L’iscrizione costituisce elemento di prova della convivenza.

Attenzione

Il Comune di Milano tiene un registro delle Convivenze di Fatto, non legate da alcun contratto (convivenza more uxorio). Gli interessati possono iscriversi a tale registro compilando questo modulo di autocertificazione, in cui le parti dichiarano la convivenza e il vincolo affettivo. Il modulo va consegnato al Comune tramite email, posta o fax.

Scarica subito il modello fac simile compilabile PDF della dichiarazione di convivenza

Diritti

In base alla Legge Cirinnà (L. 76/2016), i conviventi di fatto:

  • In caso di ricovero hanno diritto ad assistere il partner e ad accedere alle informazioni sul suo stato di salute (art.1 comma 39);
  • Possono designare l’altro in qualità di tutore in caso di malattia invalidante, a decidere sulla donazione degli organi in caso di morte (art. 1 commi 40 e 41).

Inoltre, i conviventi di fatto assumono i seguenti diritti:

  • Subentro nel contratto di locazione in caso di morte dell’intestatario (art. 1 comma 44);
  • Inserimento in qualità di famiglia nelle graduatorie di assegnazione di case popolari;
  • Nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • Diritti relativi all’immobile di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • Gli stessi diritti dei coniugi nei casi contemplati dalla legge penitenziale (art. 1 comma 38):
  • In caso di morte di uno dei due partner a causa di illecito di terzi, il superstite diventa parte risarcibile, come se fosse il coniuge (art. 1 comma 49).

Mantenimento

In caso di cessazione della convivenza, l’ex che ottiene la custodia dei figli ha diritto a ricevere dall’altro un assegno di mantenimento della prole. Il Tribunale competente è quello Ordinario e non quello dei Minori (L.10.12.2012, n. 219; D.Lgs. 28.12.2013, n. 154; Tribunale di Modena, II Sez. Civ. del 17 luglio 2013). Il Tribunale ordinario, nello specifico, ha competenza sulle seguenti questioni:

  • Affidamento dei figli;
  • Determinazione dell’assegno di mantenimento.

Assegnazione casa familiare

Quando cessa la convivenza more uxorio, il genitore che ottiene l’affidamento dei figli, assume sull’immobile un diritto assimilabile a quello del comodatario. Ciò significa che può continuare ad abitare in quella casa, anche se è proprietà dell’ex. Ogni azione di quest’ultimo volta a reimpossessarsi dell’immobile, è annullabile e quindi l’assegnatario può rivolgersi a giudice (Cass. 7214/2013; Cass. 7/2014).

Lo scopo è quello di tutelare i figli: le esigenze di questi ultimi infatti, vengono messe al primo posto e sovrastano persino il diritto del proprietario dell’appartamento. L’immobile che rappresentava la casa famigliare, quindi, viene assegnato al coniuge affidatario della prole.

Separazione

In caso di separazione, occorre distinguere due casi:

  • Conviventi senza figli;
  • Conviventi con figli.

È chiaro che, se dalla convivenza sono nati dei figli, la persona che ne ha l’affidamento ha diritto ad un assegno di mantenimento per essi. L’assegno viene determinato dal giudice e il suo importo è calcolato in base a diversi fattori: reddito dell’avente diritto, reddito dell’obbligato, le necessità individuali dei figli.

I figli nati da una convivenza quindi hanno gli stessi diritti dei figli nati da un matrimonio (Trib. Modena n. 412/2016). Si applicano le stesse norme del matrimonio anche per quanto riguarda la modifica e la revoca dell’assegno di mantenimento.

L’ex partner invece, non ha diritto al mantenimento, ma solo a un compenso nel caso in cui abbia svolto a favore dell’altro delle prestazioni che vanno oltre gli ordinari compiti di assistenza materiale e morale (Cass. n. 1266/2016).

Capita sempre più spesso che i due ex conviventi abbiano un conto corrente cointestato. Se la convivenza cessa, le somme depositate appartengono per il 50% all’uno e per il 50% all’altro, indipendentemente dal fatto che uno dei due abbia un reddito di lavoro e l’altro si sia dedicato a casa e famiglia.

Permesso di soggiorno

Se sei uno straniero extracomunitario che convive con un cittadino italiano, purtroppo la convivenza, anche se di lunga durata, non dà diritto al permesso di soggiorno. Tuttavia, una singolare sentenza del Tribunale di Genova, Sezione II 25/2015, ha stabilito il rinnovo del permesso di soggiorno a una extracomunitaria che conviveva da lungo periodo con un italiano.

Occorre precisare che si tratta però di un caso specifico:

  • Rinnovo del permesso di soggiorno e non concessione. La donna quindi aveva già il permesso di soggiorno, doveva solo rinnovarlo;
  • Convivenza di lunga durata.

Successione

In caso di morte di un convivente, il superstite gode dei seguenti diritti successori:

  • Eredità, ma solo se il defunto ha fatto testamento. La parte lasciata al convivente non deve ledere la quota di legittima, ossia la parte di eredità che per legge è assegnata agli eredi;
  • Risarcimento del danno da fatto illecito. Per esempio, in caso di incidente stradale, il convivente superstite ha diritto al risarcimento assicurativo;
  • Abitazione nella casa familiare. Il convivente mantiene il diritto ad abitare nella casa ove era il nucleo familiare, che fosse in affitto o di proprietà del defunto (art. 6, co 1 L. 392/1978; Cassazione Civile, Sez. III 3548/2013).