Di solito, quando una casa, un fabbricato o altro immobile viene pignorato e messo all’asta, non si riesce a vendere subito. A quel punto vengono organizzate ulteriori aste e, se necessario, il prezzo di partenza viene ridotto di un quarto (è il magistrato che può disporre la riduzione del prezzo).
Ma cosa succede se un immobile non viene venduto all’asta, nè alla prima, nè alla seconda, alla terza e alle successive? Fino a che punto si può continuare a organizzare nuove aste e fino a che punto si può ridurre il prezzo? Una recente ordinanza del tribunale di Napoli (ord. del 23.01.2014) ha dato una risposta pratica a questa domanda, in controtendenza rispetto a quanto avveniva prima.
Secondo i giudici, nel caso in cui svariate aste risultino completamente inutili e non si riesca a trovare un acquirente, non è più giusto continuare a svalutare il bene immobile fino a un prezzo ridicolo. Continuando con la svendita il prezzo diventerebbe ingiusto, sia per il debitore, sia per il creditore.
Prendiamo ad esempio una villa di 500.000 euro, espropriata per un debito di 400.000 euro e che non si riesca a vendere neanche a 100.000 euro. A quel punto potrebbe essere inutile continuare a svalutare, perchè neanche il creditore ci guadagnerebbe. Per il debitore invece, si tratterebbe di un prezzo vile, anche incapace di saldare il debito e di liberarlo dai suoi obblighi.
A un certo punto quindi, il giudice può dichiarare l’esecuzione forzata improcedibile e, quindi, viene estinta in maniera definitiva. E’ il giudice che decide quando l’asta deve essere dichiarata improcedibile, sulla base del singolo caso, del prezzo dell’immobile e del debito da estinguere.
Con l’estinzione dell’asta anche i debiti vengono estinti? Assolutamente no. I debiti continuano a essere in capo al soggetto, per cui si potrà procedere con l’espropriazione e la messa in asta di altro bene, per il quale si spera di avere un’asta più fruttuosa.