Il decreto ingiuntivo è un provvedimento a tutela dei creditori, tramite cui si chiede formalmente a un giudice, competente territorialmente, di imporre a un soggetto (il debitore), si pagare il suo debito entro un determinato termine. Chiaramente, deve trattarsi di un credito indubbio ed esigibile, basato su prova scritta.
Una volta che il giudice accerta la fondatezza della richiesta, ingiunge al debitore di effettuare il pagamento entro quaranta giorni dal giorno di ricezione della notifica. In questo modo, si offre al creditore un mezzo di tutela veloce, evitando di fatto i tempi molto più lunghi del giudizio ordinario a cui si ricorrerebbe per vedere il proprio credito saldato.
Ricorso: giudice competente
La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo viene sancita dall’articolo 637 del codice di procedura civile, il quale sottolinea che il decreto ingiuntivo va chiesto allo stesso giudice/tribunale che risulterebbe competente se la domanda fosse proposta tramite processo ordinario.
Per quanto concerne invece i crediti pretesi dai professionisti, nello specifico quelli previsti nel numero due dell’art. 633 del c.p.c. (per esempio onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, etc.), il comma 2 dell’art. 637 c.p.c. sottolinea che la competenza è anche al foro che ha disposto la causa a cui il credito si riferisce.
Infine, alcuni professionisti (nello specifico avvocati o notai) hanno la possibilità, oltre quelle esposte, di presentare richiesta d’ingiunzione verso i propri clienti inadempienti, allo scopo di recuperare i crediti per i propri servizi, al giudice competente per valore della circoscrizione in cui è presente il consiglio dell’ordine (CdO) a cui sono iscritti/da cui dipendono (articolo 637, comma 3, del codice di procedura civile).