Il Decreto Legge n. 112 del 25/06/ 2008 e nello specifico all’articolo 71 (convertito in legge n. 133/08), ha introdotto delle nuove disposizioni per i casi di malattia dei dipendenti pubblici. Il decreto, partorito dal ministro Renato Brunetta, ha lo scopo di arginare il fenomeno dei dipendenti “fannulloni” della pubblica amministrazione (enti locali, insegnanti di scuole, sanità, ospedali…).

All’approvazione del decreto, immediate sono state le proteste del corpo docenti e di tutti gli altri dipendenti pubblici ma, a mettere fine alla discussione, ci ha pensato direttamente la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 120/2012, ha confermato la legittimità costituzionale della riduzione dello stipendio. La norma é quindi valida. Vediamo come calcolare la decurtazione e in quali casi.

Insegnante

Decurtazione stipendio per malattia dipendenti pubblici

In caso di assenza inferiore a 10 giorni, fin dal primo giorno di assenza, al dipendente statale viene pagato solo il trattamento economico fondamentale. Alla busta paga per quei giorni quindi, verranno decurtate le indennità o emolumenti e ogni altro trattamento accessorio. In caso di assenze per malattie dovute a infortunio sul lavoro, oppure per ricovero ospedaliero o day hospital, oppure per patologie gravi che necessitino di cure salvavita, resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai CCNL.

Decurtazione stipendio per malattia insegnanti

Anche per gli insegnanti, ovviamente, essendo dipendenti pubblici a tutti gli effetti, é prevista la riduzione della busta paga nei giorni di malattia. Quindi, anche per costoro, nei primi 10 giorni di assenza per malattia (anche si tratta di un solo giorno) nella busta paga viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. La decurtazione opera in tutte le fasce retributive dei CCNL.

Proprio i CCNL, contemplano già una decurtazione retributiva per le assenze, ma queste decurtazioni previste dal CCNL (che variano in base ai periodi di assenza) non sono state abrogate, anzi, vanno ad aggiungersi a quelle previste dal ministro Brunetta.

Le decurtazioni si applicano ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto fino al 30/6 o per anno intero (fino al 31/8).

Importo decurtazione

Le riduzioni giornaliere lorde per ogni singolo giorno sono pari a:

– da 0 a 14 anni di servizio: € 5,47
– da 15 a 27 anni di servizio: € 6,73
– da 28 anni di servizio: € 8,58

Per gli amministrativi delle scuole:

AREA B/C: € 2,15
AREA A/As: € 1,95

Assenza per malattia superiore a dieci giorni

In caso di assenza superiore a 10 giorni, per i primi 10 giorni andranno comunque applicate le riduzioni appena viste, per i successivi giorni andrà applicata la disciplina prevista dai CCNL.