Investire nel risparmio energetico è ecologico ma non sempre conveniente: pannelli fotovoltaici, termo camini e tetti isolati sono tecnologie che spesso costano molto e permettono di avere un risparmio solamente nel lungo termine. Proprio per questo, lo Stato italiano, ha messo a disposizione ad hoc delle detrazioni che possono aiutarti.
In questa guida ti spiego come funziona la detrazione per risparmio energetico, chi può usufruirne, quali sono le tipologie di lavori che possono essere detratti, come puoi calcolare l’importo di sconto, come ripartire le spese nei vari anni, qual è la procedura ENEA da seguire per ottenerla e come pagare gli interventi eseguiti.
Indice
Come funziona
La legge n.208/2015, meglio conosciuta come Legge di Stabilità, ha esteso fino al 31/12/2016 la detrazione IRPEF al 65% sui lavori finalizzati al miglioramento energetico di singoli immobili ed anche delle parte comuni dei condomini. A partire dal 1° gennaio 2017 la detrazione scende al 36% ed é quella prevista per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, se hai eseguito i lavori fino al 31 dicembre 2016 e il tuo reddito risulta incapiente (no tax area, ossia il tuo reddito é talmente basso che il rimborso a cui hai diritto é maggiore dell’IRPEF dovuta), hai la facoltà di cedere il credito IRPEF all’azienda che ha eseguito i lavori, in modo tale che quindi possa farti uno sconto pari al credito ceduto.
Attenzione
La scelta tra rimborso IRPEF e cessione del credito all’azienda può essere fatta solo per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di un condominio. Non hai possibilità di scelta (e quindi devi chiedere il rimborso IRPEF) se effettui lavori sulla tua singola unità immobiliare.
A chi spetta
Hai diritto alla detrazione fiscale se sei un privato, un lavoratore autonomo, un professionista, una ditta individuale o se rappresenti una qualsiasi società (s.s., s.p.a. s.a.s., ecc.) qualunque sia la categoria catastale dell’edificio.
Ne hai diritto sia se sei proprietario dell’immobile (residente o meno all’interno di esso), sia se sei solo titolare di diritti reali (uso, usufrutto, ecc.). Il diritto a usufruire della detrazione spetta indipendentemente dal fatto che l’immobile rappresenti o meno l’abitazione principale (Agenzia delle Entrate risoluzione 184/2002).
Se quindi sei il proprietario di una casa affittata, anche se non abiti in quel appartamento, ne hai comunque diritto purché ovviamente le spese siano state a tuo carico. Se sei un inquilino in affitto ne hai diritto purché sia tu a farti carico delle spese.
Se tu sei il proprietario o il titolare di diritti reali sulla casa, ma non hai reddito e quindi non puoi avere alcuna detrazione IRPEF (non avendo reddito, non paghi IRPEF e quindi non puoi ottenere nessuna detrazione), allora può usufruire della detrazione anche un tuo familiare convivente (coniuge, figli e parenti fino al III grado e affini fino al II grado).
Attenzione
È necessario che la persona che intende ottenere la detrazione, sostenga le spese, per cui ad essa devono essere intestate fatture e bonifici. In caso di lavori su parti comuni di condominio la detrazione deve essere ripartita tra i condomini. Se quindi la detrazione sarà richiesta da un tuo familiare, le fatture e i bonifici devono essere intestati a lui.
Imprese individuali e soggetti IRES
Alle imprese la detrazione spetta solo per gli immobili strumentali usati nell’attività di impresa e non per gli immobili merce e gli immobili patrimonio (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008 e n. 340/2008).
Le agenzie immobiliari non potrebbero quindi detrarre le spese per gli immobili dati in affitto (essendo per loro immobili merce); tuttavia svariate sentenze di Ctp si sono espresse al contrario (n.94 del 21/6/2013 Ctp di Varese, n.54 del 26/3/2013 Ctp di Lecco).
Per le imprese, il vantaggio delle detrazioni é doppio perché:
- Hanno diritto alla detrazione IRPEF (le imprese individuali) e IRES (le società);
- Il costo del lavoro effettuato ai fini della riqualificazione energetico é un costo che diminuisce il reddito e quindi di conseguenza le tasse.
Cosa può essere detratto
Il D.M. 19/02/2007, il decreto 07/04/2008 e successivi provvedimenti hanno individuato i lavori per i quali spetta la detrazione:
- Interventi per la riqualificazione energetica di immobili esistenti. Non sono quindi detraibili le spese sostenute durante la costruzione dell’immobile.
- Interventi sui rivestimenti degli immobili.
- Installazione di pannelli fotovoltaici (solari).
- Sostituzione di impianti di riscaldamento invernale; nel caso di nuove installazioni, sono detraibili solo gli impianti con generatori di calore coadiuvati da biomasse combustibili. I condizionatori sono detraibili solo se presentano sia sistemi di raffreddamento che di riscaldamento.
- Schermatura solare.
- Installazione di apparecchi per controllare da remoto il riscaldamento, la climatizzazione o la generazione di acqua calda.
La detrazione é quindi valida in caso di installazione o sostituzione di caldaie e valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti (laddove compatibili), rifacimento del tetto (tramite isolazione e che quindi comporta un risparmio energetico e non solo estetico), termocamini, stufe a pellet, infissi, tapparelle, persiane, oscuranti, tende da sole.
In questi ultimi casi (per le schermature solari) le spese sono detraibili se oltre all’acquisto é compresa l’installazione di schermature solari dinamiche (nel rispetto delle norme EN 13561 e EN 13665) su pareti vetrate almeno in parte.
Attenzione
La detrazione per le schermature solari indicate nell’Allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (e solo fino al 31 dicembre 2016).
Calcolo importo
La detrazione é pari al 65% (fino al 2016) e al 36% (a partire dal 2017). Non é possibile detrarre in maniera illimitata qualsiasi spesa, ma é previsto un tetto massimo di detrazione per tipologia di intervento, secondo questa tabella:
Tipo di lavoro | Detrazione massima |
---|---|
Riqualificazione energetica | 100.000€ |
Rivestimento edifici (infissi, isolamento, ecc) | 60.000€ |
Sostituzione impianti di riscaldamento invernali | 30.000€ |
Installazione pannelli fotovoltaici | 60.000€ |
Schermature solari | 60.000€ |
Climatizzatore invernale o estivo | 30.000€ |
Esempio
Hai effettuato un lavoro di riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari) per una spesa totale di 30.000 euro. Hai diritto a una detrazione pari al 65% ossia 19.500 da ripartire in quote annuali per 10 anni, pari a 1.950 euro per ogni anno.
Esempio
Il tuo reddito è molto basso e che quest’anno paghi un’IRPEF pari a 1.500 euro. Se hai diritto a detrazioni fiscali annuali per 2.000 euro, potrai comunque detrarne solo 1.500. La detrazione é infatti consentita nel limite dell’IRPEF dovuta.
Ripartizione in anni
Usufruisci dell’agevolazione se compi lavori che accrescono la funzionalità energetica dell’immobile. Tale agevolazione é rappresentata da una detrazione fiscale:
- IRPEF pari al 65% (per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2016) e al 36% (a partire dal 1° gennaio 2017), se sei una persona fisica;
- IRES sempre pari al 65% per il 2016 e al 36 a partire dal 2017, per i soggetti IRES, ossia le società.
Il rimborso IRPEF (o IRES) spettante grazie alla detrazione non viene accreditato in un’unica soluzione, ma in 10 quote annuali.
Se per esempio hai diritto a un rimborso IRPEF di 2.000 euro, ne otterrai 200 euro all’anno per 10 anni. Per avere diritto alla detrazione e quindi al rimborso, devi presentare la dichiarazione dei reddito (con modello 730 o Unico) in cui indicare gli importi spesi per la riqualificazione energetica dell’edificio.
Lavori a cavallo d’anno
Può succedere che i lavori di riqualificazione energetica sull’immobile siano effettuati a cavallo di due anni, per esempio inizino a novembre 2017 e finiscano a marzo 2018. In questo caso nell’anno 2017 spettano le detrazioni per i costi pagati nel 2017 e nell’anno 2018 spettano quelli pagati nel 2018.
Ciò che conta ai fini della detrazione, infatti, é la data del pagamento e non il momento di inizio dei lavori, il termini, oppure la data di presentazione delle pratiche burocratiche, né tantomeno la data di emissione delle fatture.
Ciò che conta é la data del bonifico di pagamento. Le spese quindi dovranno essere portate in detrazione così: alcune nel 2017 e altre nel 2018. Se tutti i pagamenti sono stati effettuati in un anno, per esempio nel 2018, allora vanno detratte tutte nella dichiarazione dei redditi del 2018.
Procedura ENEA
Per ottenere la detrazione fiscale, devi seguire questo iter e procurarti i seguenti documenti (di solito se ne occupa l’impresa che effettua i lavori):
- Asseverazione.di un tecnico oppure una dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009 ) in cui si certifica che i lavori hanno tutti i requisiti tecnici richiesti.
- Attestato di certificazione energetica che, al termine dei lavori, certifica la classe energetica dell’immobile.
- Scheda informativa, che indica i lavori eseguiti, redatta secondo la legge.
Questi documenti sono rilasciati da tecnici specializzati. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (calcolati a partire dal giorno del “collaudo” e non del pagamento), bisogna inviare all’ENEA una fotocopia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa. La comunicazione va trasmessa online all’ENEA oppure, in caso di lavori molto complessi, può essere inviata tramite posta raccomandata.
Non occorre più inviare comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (D.Lgs. n.175 del 21/11/2014). L’anno successo ai lavori, gli importi potranno infine essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico). Occorre conservare tutte le fatture e le ricevute dei bonifici per rispondere ad eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Pagamento
Per usufruire della detrazione, i lavori devono essere pagati:
- Tramite bonifico bancario o postale se sei una persona fisica, un privato;
- Con bonifico, con carta di credito, con assegno o in altri modi se sei un’impresa, purché l’acquisto risulti da regolare fattura.
Nel bonifico occorre indicare:
- La causale del versamento, va benissimo scrivere “lavori di riqualificazione energetica al 65% (o 36%);
- Il codice fiscale di chi detrarrà il costo;
- La partiva IVA e il codice fiscale del professionista o impresa che compie i lavori.