La dichiarazione IVA è una comunicazione annuale che deve fare ogni titolare di partita IVA tenuto al versamento della relativa imposta. Se quindi sei un libero professionista o un imprenditore, devi provvedere a inoltrare questa comunicazione, oppure può provvedere il tuo commercialista a farlo per tuo conto.
In questa guida completa sulla dichiarazione IVA ti spiego cos’è e come funziona, ti fornisco le istruzioni su come compilare il modello e sopratutto il quadro VH, cosa fare in caso di dichiarazione integrativa e correttiva, come chiedere l’IVA agevolata ed infine cosa succede in caso di dichiarazione omessa e le sanzioni previste.
Cos’è e come funziona
Se sei titolare di partita IVA, ogni anno devi presentare una dichiarazione IVA, tramite apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e da compilare esclusivamente online. Il documento va compilato in “autoliquidazione”, quindi sei tu che devi determinare l’IVA a credito o a debito, in base alle fatture in tuo possesso. Chiaramente, può farlo il tuo commercialista per te.
Devi fare la dichiarazione tra il 1° febbraio e il 30 settembre dell’anno successivo (art.8 del D.P.R. 22/7/988 n. 322). Quindi per l’IVA 2019, devi presentare la dichiarazione annuale tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2020.
Di regola se hai una partita IVA, hai già versato l’imposta mensilmente, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate richiede anche questa comunicazione dati annuale, che non è altro che un riepilogo degli acquisti e delle vendite effettuati nell’anno precedente e da cui potrebbe generarsi:
- Un pareggio: hai già pagato quanto dovuto;
- Un credito o un debito, in caso di errori nelle liquidazioni periodiche precedenti. In questo caso la dichiarazione annuale comporta un credito o un debito IVA verso l’Agenzia delle Entrate.
Istruzioni
Ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello IVA da compilare per l’anno precedente. Quindi per l’anno 2019 devi compilare il modello IVA periodo di imposta 2018, per l’anno 2020 devi compilare il modello IVA periodo di imposta 2019 e così via. Puoi scaricare il modello attuale dal sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere alla compilazione online.
Attenzione
Ricorda di arrotondare gli importi per eccesso se il numero è superiore a 50 centesimi, per difetto se il numero è inferiore a 50 centesimi.
QUADRO VH
La parte più complicata da compilare è quella relativa al quadro VH, da compilare solo ed esclusivamente se devi effettuare delle correzioni delle precedenti liquidazioni periodiche, quindi se hai sbagliato a inserire qualche dato, se lo hai omesso, ecc. (risoluzione Agenzia delle Entrate 104/E/2017). Se non devi fare alcuna rettifica alle liquidazioni precedenti, allora non devi compilare il quadro VH.
Rigo VH1, VH2, VH3, fino al rigo VH16: devi indicare l’IVA a credito o a debito, indicando l’importo esatto, ossia quello che va a correggere le liquidazioni errate.
Righi VH4, VH8, VH12, VH16: devi indicare i risultati (a credito o debito) delle liquidazioni trimestrali.
Colonna subfornitori: Se hai optato per il versamento trimestrale dell’IVA su contratti di subfornitura, devi inserire l’IVA di tali operazioni nel rigo del mese corrispondente e barrare la casella subfornitori (circolare n. 45/E/99).
Colonna 4: devi barrarla solo se sei un contribuente con liquidazione mista (mensile + trimestrale) e se decidi di effettuare una compensazione delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese dello stesso trimestre.
Agevolata
Se stai acquistando casa, puoi chiedere all’impresa edile che effettua la costruzione o la ristrutturazione, di applicare l’IVA agevolata. La richiesta va fatta per iscritto, consegnando all’impresa edile un’autocertificazione in cui tu dichiari che per quel lavoro può applicarti in fattura un’aliquota agevolata, ossia ridotta (al 4% o al 10% a seconda dei casi).
In questo modo, nel momento in cui l’impresa emette la fattura da consegnarti, può inserire l’IVA agevolata, avendo un documento giustificativo in merito. Ecco di seguito i modulo editabile di autocertificazione da scaricare, per i seguenti casi:
- Prima casa;
- Beni finiti (installazione di ascensori, montacarichi, videocitofoni, ecc.);
- Manutenzione ordinaria o straordinaria;
- Ristrutturazione edilizia.
Scarica subito il modulo fac simile editabile WORD della dichiarazione.
Scarica subito il modulo fac simile ediabile WORD della dichiarazione
Scarica subito il modulo fac simile editabile WORD della dichiarazione
Scarica subito il modulo fac simile editabile WORD della dichiarazione.
Integrativa e correttiva
Può succedere di inviare una dichiarazione IVA con degli errori. In tal caso hai la possibilità di inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione correttiva o integrativa.
Correttiva
Se hai inviato una dichiarazione IVA, ma ti sei accorto di aver fatto degli errori, puoi presentare una dichiarazione correttiva solo se ancora non è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. In questo caso, il fisco prenderà per buona solo la nuova dichiarazione e non ti applicherà nessuna sanzione.
Esempio
La dichiarazione IVA va presentata entro il 30 aprile. Tu l’avevi inviata prima e oggi, che è il 15 aprile, ti accorgi degli errori. Puoi compilare la dichiarazione correttiva, entro il 30 aprile.
Per presentare la dichiarazione correttiva, devi semplicemente compilare il classico modello di dichiarazione annuale IVA e, nella seconda pagina, barrare la casella “Correttiva nei termini”. Il modello è lo stesso della dichiarazione annuale.
Integrativa
Se purtroppo i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, non puoi più avvalerti della dichiarazione correttiva. Ma hai ancora una possibilità: presentare una dichiarazione integrativa. Per presentare la dichiarazione integrativa, devi semplicemente compilare il classico modello di dichiarazione annuale IVA e, nella seconda pagina, barrare la casella “Integrativa”. In questa casella devi inserire il:
- Codice 1 per indicare minore/maggiore reddito o minore/maggiore imposta dovuta;
- Codice 2 se intendi modificare la dichiarazione in base a una comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello quindi è lo stesso della dichiarazione annuale.
Sarai tenuto a pagare la sanzione, pari a
- 1/10 del minimo (250 euro) se dalla nuova dichiarazione non emerge IVA. La sanzione da pagare è quindi pari a 25 euro.
- Sempre 25 euro se dalla nuova dichiarazione emerge IVA, a cui si aggiungono gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo e che vanno da un minimo del 0,2% a un massimo del 5%.
Oltre 90 giorni
Se il ritardo rispetto alla scadenza supera i 90 giorni, la dichiarazione si considera comunque omessa e l’Agenzia delle Entrate applicherà le relative sanzioni.
Omessa
Sanzioni
Una dichiarazione è omessa, quando non viene presentata. Si considera omessa anche quando viene presentata oltre 90 giorni il termine di scadenza. Non è quindi ammesso il ravvedimento operoso: anche se la presenti, è considerata omessa e l’Agenzia delle Entrate ti applica le relative sanzioni, pari a:
- Sanzione che va dal 120 al 240% dell’IVA dovuta;
- Se non era dovuta IVA devi pagare una sanzione da 250 a 1.000 euro.
Se presenti la dichiarazione in ritardo (sono ormai trascorsi i 3 mesi dalla scadenza) ma comunque entro la scadenza di invio della dichiarazione dell’anno successivo (quindi entro il 30 aprile dell’anno dopo) fai ancora in tempo a risparmiare sulle sanzioni. Se presenti la dichiarazione sei tenuto a pagare:
- Sanzione che va dal 60% al 120% dell’IVA dovuta, con un minimo di 200 euro;
- Se non era dovuta IVA, la sanzione va da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro.