Prescrizione e decadenza, sono due istituti che operano con una base comune: il trascorrere del tempo comporta la perdita di un diritto. Si tratta di due istituti molto simili e per i quali la dottrina del diritto si è sempre sforzata, non riuscendoci perfettamente, di riconoscerne le differenze.

Non esiste una differenza univoca, in quanto la diversità dei due istituti, sebbene molto vicini tra loro, viaggia su più binari diversi. A questo scopo quindi, cerchiamo di individuare, se possibile, le differenze più rilevanti e di fare degli esempi concreti.

Giudice

Entrambi, sia la prescrizione che la decadenza, sono istituti che comportano la perdita di un diritto a causa del trascorrere del tempo.

Tuttavia, proprio in merito ai tempi possiamo fare una prima, importante, distinzione:

  1. nella prescrizione, i tempi necessari per la perdita del diritto, sono lunghi.
  2. Nella decadenza, i tempi necessari per la perdita del diritto, sono brevi.

Esempi:

  1. Prescrizione: i contributi INPS si prescrivono e non possono essere più versati, trascorsi 10 anni dal momento in cui si ha diritto.
  2. Decadenza: il diritto alla garanzia per difetti sugli oggetti comprati, decade entro 8 giorni dalla data di acquisto.

Altra differenza: se la prescrizione viene interrotta con un determinato atto volto a far valere il diritto, il termine di prescrizione parte da capo dal momento di quell’atto.

Per esempio: lo Stato può richiedere il pagamento di una multa, entro 5 anni dalla data della violazione. Se prima della scadenza notifica all’interessato un’ulteriore invito a pagare, la prescrizione viene rinnovata di ulteriori 5 anni dal momento della nuova notifica.

Nella decadenza invece, l’atto volto a far valere il diritto, non prolunga il termine ai fini della decadenza. Sempre nell’esempio di cui sopra, relativo all’acquisto di un bene: se entro gli 8 giorni ci si reca dal negoziante per far valere il proprio diritto, esso non viene protratto di ulteriori 8 giorni.

Questa differenza è stabilita anche nell’art. 2964 del codice civile, il quale sancisce che la prescrizione può essere fermata, bloccata e rinnovata, la decadenza no, se non in alcuni casi espressamente individuati dalla legge.