Lo Stato ricosce, a coloro che perdono il lavoro, una serie di diritti volti a superare il periodo di disoccupazione e per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro. A questo scopo sono infatti previsti due istituti: l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di mobilità.
Entrambe danno diritto a una indennità sostitutiva della retribuzione, in modo che il disoccupato non si trovi improvvisamente senza alcuna entrata e possa quindi affrontare il periodo di disoccupazione più serenamente. Ci sono però delle differenze sostanziali tra questi due istituti: vediamole insieme.
Indennità
Entrambe danno diritto a una indennità mensile. Ci sono però delle differenze:
1. L’ASpI, assicurazione Sociale per l’Impiego consiste in una indennità mensile erogata a coloro che perdono involontariamente il lavoro (quindi a chi viene licenziato o a chi si dimette per giusta causa).
2. La mobilità invece, è un istituto un po’ più complesso. La procedura di mobilità si avvia quando un’impresa, a causa di una crisi, di una ristrutturazione o di una riorganizzazione che le ha portate a usufruire della CIGS (cassa integrazione), al momento della ripresa economica non riesce a reinserire tutto il personale..
A questo punto quindi, succede che l’azienda, non potendo riassumere tutti i lavoratori, è costretta licenziare le eccedenze. Gli ex dipendenti licenziati, verranno quindi inseriti nelle liste di mobilità, ossia apposite liste per la ricollocazione sul lavoro, da cui potranno attingere personale le imprese interessate. Queste imprese, da parte loro, vengono incentivate ad assumere gli appartenenti alle liste di mobilità, attraverso agevolazioni contributive.
Durante la permanenza nelle liste di mobilità e fino a quando non trovano lavoro, gli iscritti hanno diritto a percepire una indennità sostitutiva della retribuzione, come avviene con l’ASpI.
Sia l’indennità ASpI che quella di mobilità vengono erogate dall’INPS su domanda dell’interessato.
Importi
1. L’indennità ASpI ammonta al 75% della media delle retribuzioni degli ultimi due anni, ridotta al 60% dopo sei mesi e al 45% dopo dodici mesi.
2. L’indennità di mobilità ammonta all’80% della retribuzione teorica lorda, prendendo quindi in considerazione soltanto le voci fisse della busta paga. L’importo di cui calcolare l’80% é quello relativo alla voce “retribuzione teorica del mese” presente sulla busta paga.
Sia l’ASpI che la mobilità non possono superare un determinato limite massimo stabilito ogni anno.