E’ uno dei maggiori dubbi dei dipendenti pubblici che desiderano intraprendere un secondo lavoro, oltre a quello statale: un dipendente pubblico può avere un doppio lavoro, per esempio presso un altro privato, come libero professionista, come imprenditore con partita IVA o come dipendente presso altro ente locale?
Il dipendente pubblico ha il dovere di esclusività, lo statuto degli impiegati civili (d.p.r. n. 3 del 1957) e la triplice riforma del pubblico impiego, colmata con il decr. Leg.vo 165/01 cosi come ampliata e aggiornata dalla legge 145/02 e 190/12. Oggi anche il dipendente di un ente locale può esercitare un secondo lavoro previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
La disciplina delle incompatibilità nel pubblico è sancita dall’art. 53 del DLgs n. 165/2001, tuttora vigente e che quindi mette in evidenza come anche oggi sussista il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Nel tempo però, i vari ordinamenti hanno previsto deroghe di vario tipo e per i vari soggetti dipendenti presso la Pubblica Amministrazione (insegnanti, dipendenti del SSN, dipendenti pubblici part time, etc.).
Autorizzazione
Secondo il suddetto articolo (art. 53 del d.lg. n. 165 del 2001), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (comma 7). Il dipendente pubblico dovrà quindi chiedere autorizzazione alla dirigenza. Egli può essere autorizzato a svolgere altra attività in base a questi criteri:
– il secondo lavoro è di carattere occasionale o saltuario;
– non c’è conflitto di interessi con il lavoro nel pubblico impiego;
– il secondo impiego viene svolto fuori dall’orario di servizio e non ne pregiudica il regolare svolgimento.
Da ciò si evince che quindi il dipendente pubblico non può aprire partita IVA, poichè essa rappresenterebbe un lavoro non più occasionale, ma continuativo e professionale.
Dipendenti pubblici part time
A questo principio di carattere generale, fanno eccezione alcuni regimi speciali, come i i docenti (che possono esercitare la libera professione per esempio) e i lavoratori nel pubblico impiego part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Chi lavora nel pubblico impiego con contratto part time (anche a tempo indeterminato), può quindi svolgere un secondo lavoro, anche aprendo partita IVA, ovviamente, purchè il secondo lavoro non riguardi attività incompatibili con il pubblico impiego o in conflitto di interessi.
Sanzioni
Se il dipendente pubblico obbligato a chiedere l’autorizzazione, non vi provvede e inizia l’attività senza comunicarlo alla dirigenza e senza quindi richiederne l’autorizzazione, cosa rischia?
In caso di secondo lavoro non autorizzato, le sanzioni variano innanzitutto in base all’ordinamento interno dell’ente pubblico. In generale il dipendente viene diffidato, dalla dirigenza o dal Ministro competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni.
La cessazione dell’incompatibilità non preclude l’eventuale azione disciplinare che può essere anche pecuniaria se prevista dall’ordinamento interno.
Grave conflitto di interesse
I casi più gravi, quelli previsti dagli art. 55-56-57 del decreto leg.vo 165/01, dove il dipendente non solo non ha chiesto l’autorizzazione, ma ci sono assodati requisiti di grave conflitto di interessi con l’impiego pubblico. In questo caso il dipendente può essere punito con pesanti sanzioni pecuniarie, addirittura pari agli introiti percepiti con il doppio lavoro, fino al licenziamento del dipendente.