I lavoratori del settore agricolo non hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) come avviene per i dipendenti degli altri rami economici, ma a una forma di assistenza specifica per questo settore: l’indennità di disoccupazione agricola ordinaria oppure l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
In questa guida completa sull’indennità di disoccupazione agricola ti spiego come funziona, quando viene liquidata, quanto si prende, come si calcola l’importo spettante, quando arriva, quali sono i requisiti necessari per avere diritto, come fare domanda ed infine come chiedere anche gli assegni familiari insieme alla disoccupazione.
Indice
Come funziona
Cos’è. La disoccupazione agricola è un’indennità erogata dall’INPS ai seguenti soggetti iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli:
- Operai agricoli, ossia dipendenti assunti con contratto a tempo determinato;
- Operai agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato che non lavorano per tutto l’anno;
- Piccoli coloni, ossia i lavoratori che stipulano un contratto associativo minore di 120 giornate, con il proprietario di un fondo per coltivarlo o allevare animali;
- Compartecipanti familiari, ossia coloro che prestano il proprio lavoro nella coltivazione/allevamento presso un fondo familiare;
- Piccoli coltivatori diretti, ossia proprietari di piccoli fondi che necessitano di meno di 104 giornate di lavoro all’anno e che decidono volontariamente di versare all’INPS altre 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, proprio allo scopo di acquisire il diritto alle prestazioni INPS.
Attenzione
Come sottolineato, per avere diritto alla disoccupazione, è necessario essere iscritto agli elenchi nominativi INPS dei lavoratori agricoli.
Pagamento
Liquidazione dell’importo. Di solito quando si parla di disoccupazione si pensa a delle indennità mensili. Per la disoccupazione agricola non è così: l’INPS la liquida in un’unica soluzione, quindi un unico importo. Se quindi hai diritto per esempio a 500 euro di disoccupazione, ricevi questi 500 euro tutti insieme in una volta sola. L’INPS ti accredita la disoccupazione:
- Sul tuo conto corrente;
- In Posta, in modo che se non hai un conto corrente puoi recarti in Posta con il tuo documento di identità e ritirare l’assegno.
Chiaramente, al momento della domanda di disoccupazione devi indicare quale tipo di pagamento preferisci: se su un tuo conto corrente o se con accredito in Posta.
Quando arriva
Liquidazione: quando viene liquidata. La disoccupazione agricola solitamente arriva tra fine giugno e la prima metà di luglio. Dunque verso questo periodo dovresti ricevere, a seconda del metodo di pagamento da te scelto:
- Il bonifico sul tuo conto corrente, che sia bancario o postale. Puoi anche chiedere di ricevere il pagamento sulla Postepay Evolution (con IBAN) o su altre carte prepagate con IBAN;
- L’invito a presentarti presso l’ufficio postale per ritirare la somma.
Disoccupazione bloccata: cosa fare se non arriva. Se a fine luglio non hai ancora ricevuto la tua disoccupazione, allora contatta la sede INPS di pertinenza, oppure rivolgiti a un CAF: potranno fare tutti i controlli per verificare se la tua domanda è bloccata, se c’è stato qualche errore oppure se si tratta solo di un ritardo.
Quanto si prende
Hai diritto a:
- Se sei lavoratore a tempo indeterminato = 30% della retribuzione media di riferimento del periodo considerato;
- In tutti gli altri casi (lavoratore a tempo indeterminato, piccoli coloni, piccoli coltivatori diretti, ecc.) = 40% della retribuzione media di riferimento del periodo considerato a cui sottrarre il 9% a titolo di contributo di solidarietà.
Attenzione
Il contributo di solidarietà non si applica ai lavoratori a tempo indeterminato.
Calcolo
Facciamo due esempi concreti di calcolo.
1. Lavoratore assunto a tempo determinato. Richiesta di disoccupazione agricola da un operaio con 100 giorni di lavoro.
- Giornate di lavoro: 100;
- Salario: 65,30 euro.
Calcolo. Occorre moltiplicare 100 x 65,30 = 6.530. Di questi bisogna calcolare il 40%, che è 2.612 euro. Infine, a 2.612 euro devi togliere il 9% di contributo di solidarietà, quindi il netto che riceverai è pari a 2.612 – 235,08(9% di 2.612) = 2.376,92 euro è l’indennità di disoccupazione netta a cui hai diritto. A questa somma infine si sottraggono le tasse IRPEF.
2. Lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Richiesta di disoccupazione agricola da un operaio con 83 giorni di lavoro.
- Giornate di lavoro: 83;
- Salario: 70 euro.
Calcolo. Occorre moltiplicare 83 x 70 = 5.810. Di questi bisogna calcolare il 40%, che è 2.324 euro, ossia l’indennità di disoccupazione netta a cui hai diritto. A questa somma infine si sottraggono le tasse IRPEF.
Requisiti
A chi spetta. Per ottenere la disoccupazione agricola devi:
- Essere registrato nell’Elenco INPS dei lavoratori agricoli (se sei assunto a tempo determinato). Se sei assunto a tempo indeterminato invece, non c’è bisogno di essere iscritto;
- Possedere almeno 24 mesi di anzianità contributiva INPS;
- Possedere almeno 102 giorni di contributi INPS negli ultimi 24 mesi.
Le giornate minime di contribuzione necessarie dunque, sono 102 e rientrano nel calcolo di queste giornate anche i contributi figurativi, quali ad esempio la maternità.
Requisiti ridotti
Se non possiedi le giornate minime di contribuzione, quindi ne hai meno di 102 nell’ultimo biennio, allora puoi chiedere la disoccupazione con requisiti ridotti. In questo caso i requisiti richiesti sono i seguenti:
- Essere iscritto nell’Elenco INPS dipendenti agricoli;
- Avere un minimo di 78 giornate lavorative. Nel calcolo delle giornate rientrano anche i contributi figurativi, quali ad esempio la maternità.
Quanto spetta. In caso di disoccupazione con requisiti ridotti ti spetta una somma pari al 30% della retribuzione ottenuta nei giorni lavorati. Sulla somma non si decurta il contributo di solidarietà.
Domanda
Documenti e procedura per inoltrare la richiesta. Se possiedi i requisiti sopra elencati per la disoccupazione agricola ordinaria o a requisiti ridotti, puoi chiederla attraverso queste modalità:
- Tramite il sito INPS, se possiedi il PIN dispositivo;
- Tramite un patronato, che ti aiuterà gratuitamente nella compilazione e l’inoltro della domanda;
- Tramite il call center INPS, chiamando al al numero 803164 da rete fissa oppure al numero 06164164 se chiami da cellulare.
Tempi. Devi inoltrare la domanda necessariamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sei rimasto senza lavoro.
Esempi
- Il tuo contratto di lavoro è scaduto a febbraio 2019: devi inviare la domanda entro marzo 2020.
- Il tuo contratto di lavoro è scaduto a giugno 2021: devi inviare la domanda entro marzo 2021.
Assegni familiari
Insieme alla domanda di disoccupazione puoi inoltrare anche la richiesta degli ANF (Assegni al Nucleo Familiare) sull’attività lavorativa prestata. I requisiti richiesti (ossia reddito e composizione del nucleo familiare) per avere diritto agli ANF sono gli stessi previsti per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore di provenienza, che sia agricolo o altro.
Ci sono però delle differenze tra lavoratori che hanno lavorato per almeno 101 giorni durante l’anno solare e lavoratori che hanno lavorato meno di 101 giorni:
- Se nell’anno (inteso come anno solare, ossia dal 17/01 al 31/12) hai lavorato per un periodo inferiore a 101 giorni, hai diritto a un ANF rapportato alle giornate lavorative, Quindi se per esempio hai lavorato per 90 giorni, allora hai diritto a un ANF calcolato su 90 giorni. Inoltre, l”importo dell’assegno è maggiorato del 13,78%.
- Se durante l’anno hai lavorato per almeno 101 giorni, hai diritto all’ANF per l’anno completo (312 giorni), senza maggiorazione del 13,78%.
Infortunio, malattia, gravidanza. Hai diritto all’ANF anche per le giornate dovute a malattia, infortunio e maternità, purchè:
- Presenti apposita domanda tramite modello SR15;
- Risulti iscritto nell’Elenco agricolo INPS da 51 giorni o più;
- Hai prestato lavoro nel settore agricolo per almeno 6 giorni il mese prima che accadesse l’evento.
Se sussistono queste condizioni, hai diritto all’ANF:
- Infortunio: per tutto il periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL fino a un massimo di tre mesi;
- Malattia: per tutta la durata della malattia;
- Maternità: per tutto il periodo di congedo obbligatorio di maternità.