Con la nuova riforma del condominio, dal 2013, il singolo condomino può decidere di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato e averne uno autonomo. Precisamente grazie nella legge n.220/2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, viene analizzato anche il tema appena citato.

Le legge precisa che, il singolo condomino, può staccarsi dall’impianto centralizzato, ma solo se dal distacco non derivano danni, squilibri o spese per gli altri abitanti dell’edificio. La sussistenza di queste condizioni deve essere provata dal condomino, tramite relazione tecnica di un esperto, da consegnare all’amministratore. In questo caso può quindi realizzare il suo impianto autonomo. Ci sono però delle limitazioni: vediamo quali.

Condominio

Innanzitutto occorre chiarire che, dopo il distacco dall’impianto centralizzato, il condominio non pagherà, ovviamente, le spese di riscaldamento centralizzate, ma dovrà comunque concorrere al pagamento delle seguenti spese, da cui non sarà esonerato neanche avendo il suo impianto autonomo:

  1. le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto;
  2. le spese per la conservazione e messa a norma.

Anche dopo essere passato all’impianto autonomo quindi, dovrà concorrere al pagamento delle suddette spese, quando accorrono.

Limiti

Sebbene la sopracitata legge permetta il distacco, purtroppo esistono ancora delle limitazioni che, di fatto, possono impedire al condominio di realizzare il suo impianto autonomo:

  1. il regolamento di condominio. Il regolamento condominiale può continuare a vietare, espressamente, la possibilità di distacco. A questo punto non c’è nulla da fare.
  2. Il regolamento edilizio comunale. Svariati comuni, hanno una politica di incentivo verso gli impianti centralizzati di riscaldamento, per il loro minore impatto sull’ambiente in termini di inquinamento, E’ quindi bene informarsi in merito.
  3. Le eventuali leggi regionali in materia. Il distacco dal riscaldamento centralizzato è un tema di natura non solo privata, ma anche di “energia”, ambito di competenza regionale. Le singole regioni quindi, possono non recepire o addirittura vietare il distacco, sempre per motivi di impatto ambientale. E’ il caso dell’Emilia Romagna e del Piemonte.

Prima di procedere quindi, è sempre bene informarsi sulla legislazione locale (comunale e regionale).