Una importante novità nel mondo legale è rappresentato dall’introduzione del divorzio breve: una nuova modalità che permette di diminuire sensibilmente i tempi di divorzio a pochi mesi (o al massimo ad un anno) e di diminuire molto i costi di avvocatura e procedura giudiziale (eliminando le parti in gioco).

In questa guida ti spiego cos’è il divorzio breve, con quali leggi è stato introdotto, quali sono le principali novità, quali sono i termini di decorrenza nei vari casi, come cambiano realmente i tempi ed i costi, dunque qual è la procedura per ottenere il divorzio a seconda che le parti siano concordi o meno. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è

Entrata in vigore da non molto, la Legge 55 del 06 maggio 2015 ha introdotto anche in Italia il divorzio breve, che di fatto diminuisce le tempistiche necessarie per la richiesta di divorzio. Prima che entrasse in vigore la nuova norma infatti, il termine per passare dalla separazione giudiziale o consensuale) erano fissati a tre anni.

Come funziona

La nuova legge riduce i termini come segue:

  • Da tre anni a un solo anno in caso di separazione giudiziale;
  • Da tre anni a solo sei mesi in caso di separazione consensuale.

I suddetti termini decorrono dalla data della prima udienza di presentazione dinanzi al Tribunale per l’omologazione della separazione stessa. La separazione é consensuale quando i due coniugi raggiungono un accordo. Quando invece non si raggiunge un accordo, occorre intraprendere il percorso di separazione giudiziale.

La legge infine, oltre alle due forme di divorzio convenzionali (giudiziale e consensuale), ha introdotto due ulteriori tipologie di divorzio, che facilitano molto il percorso rendendolo di fatto anche più economico:

  • La separazione tramite negoziazione assistita dei propri avvocati;
  • La separazione direttamente dinanzi all’ufficiale di stato civile (sindaco) in Comune.

Legge

La Legge n.ro 55 del 6 maggio 2015, meglio conosciuta come “Legge sul divorzio” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.ro 107 del 11 maggio 2015, ha solo completato un procedimento che era già iniziato qualche anno prima per disciplinare e rendere più snello il percorso di separazione legale.

A tal proposito va menzionato il decreto legge n.ro 132 del 12 settembre 2014, convertito nella Legge n.ro 162 del 10 novembre 2014, che ha previsto la possibilità di evitare il tribunale grazie alla negoziazione assistita dagli avvocati dei coniugi oppure agli accordi conclusi in Comune dinanzi al sindaco (solo per i coniugi senza figli o comunque con figli autosufficienti).

Infine, la normativa sembra essere destinata ancora a cambiare. Inizialmente il testo della legge sul divorzio breve prevedeva anche il “divorzio diretto” o “divorzio immediato”, ossia senza separazione.

Tale testo però era stato stralciato e nulla si era più saputo. In realtà poco tempo dopo, il Disegno di Legge n. 1504-bis si é fatto strada in Parlamento ed é arrivato all’esame della commissione giustizia del Senato.

Il testo di questo Ddl è composto da un solo articolo che andrebbe inserito dopo l’art. 3 della legge sul divorzio (Legge n.ro 898/1970), diventerebbe quindi un articolo 3-bis che permetterebbe ai coniugi, “con ricorso congiunto” di chiedere direttamente il divorzio. Ovviamente, solo se i coniugi sono senza figli oppure hanno figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.

Termini di decorrenza

Per ottenere il divorzio, rimane necessario un importante presupposto: un periodo di separazione ininterrotta quindi di non coabitazione tra i due coniugi. Questo tempo necessario é però stato significativamente ridotto dalla nuova legge (art. 1 L. 55 06/05/2015) ed é pari a:

  • Dodici mesi in caso di separazione giudiziale, a decorrere dalla data di presentazione dei due coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale competente alla separazione.
  • Sei mesi in caso di separazione consensuale, a decorrere dalla data di presentazione dei due coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale competente alla separazione. Si conteggiano sei mesi, sempre a partire dalla stessa data, anche in caso di passaggio da separazione giudiziale a consensuale.
  • Sei mesi, a decorrere dalla data certificata dell’accordo di separazione avvenuto tramite la negoziazione assistita dei propri avvocati.
  • Sei mesi, a decorrere dall’atto di accordo perfezionato in Comune dinanzi al Sindaco.

Presenza di figli

I termini fissati dalla nuova legge (sei mesi per la separazione consensuale e dodici per la giudiziale) non cambiano in caso di coniugi con figli (che siano maggiorenni o minorenni) o senza figli. I termini quindi rimangono gli stessi indipendentemente dalla presenza di figli e dalla loro autosufficienza.

In caso di figli minorenni, maggiorenni incapaci, disabili o non economicamente sufficienti, non é possibile omologare la separazione consensuale in Comune dinanzi al Sindaco. In questo caso quindi, i coniugi possono comunque intraprendere il percorso di separazione con tutti gli altri metodi: giudiziale o consensuale dinanzi al Tribunale oppure tramite negoziazione assistita dei propri avvocati.

Tempi e costi

La riduzione dei tempi di divorzio ne ha ridotto conseguentemente anche i costi. A partire dal 2015 infatti, si é registrato un vero e proprio boom di richieste di separazione. Inoltre, la possibilità di omologare la separazione senza avvocato ma semplicemente in Comune dinanzi alla presenza del sindaco, ha dato l’ulteriore slancio anche a chi indugiava proprio per via dei compensi degli avvocati.

Quanto costa e quanto tempo ci vuole

Per quanto riguarda i tempi di divorzio, i tempi sono precisi: entro sei mesi o al massimo un anno dall’omologazione della separazione. Non un giorno in più, non un giorno in meno. Sul fronte costi invece, la situazione é molto più variegata e i costi dipendono da vari fattori.

Innanzitutto dallo studio legale da cui si decide di farsi assistere. In caso di divorzio, soprattutto giudiziale, é bene affidarsi alle mani esperte di un avvocato di fiducia. Le parcelle degli avvocati si attengono alle tabelle dei compensi professionali sanciti nel D.M. 104/2012, ma sempre più spesso i compensi variano da zona a zona e da professionista a professionista.

Di solito, nelle città dove il costo della vita é più alto, come Milano, Torino e Roma, le parcelle degli avvocati sono più alte rispetto a realtà come Palermo, Napoli o Bari dove il costo della vita é più basso.

Il metodo più economico per divorziare introdotto dalla nuova legge é senza ombra di dubbio quello senza avvocati, ossia tramite l’omologazione della separazione in Comune dinanzi al sindaco, al modico costo di 15/30 euro.

In questo caso la cosa migliore da fare é comunque quella di rivolgersi a un avvocato, che potrà fornire comunque assistenza per conoscere i propri diritti e doveri. Il legale quindi redigerà un documento di accordo raggiunto tra le parti e lo invierà al Comune affinché sia fissata la data di incontro con i coniugi per omologare la separazione.

Come fare: procedura

Il divorzio non é immediato, ma occorre prima di tutto richiedere l’omologazione della separazione. A partire dal giorno dell’omologazione della separazione, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi (in oppure dopo un anno (in caso di separazione giudiziale).

Iter separazione consensuale

E’ il caso di coniugi che decidono di separarsi di comune accordo. Entrambi (tramite i loro avvocati) presentano ricorso presso il Tribunale affinchè sia fissata una data di incontro con il Presidente del tribunale. Durante questo incontro, il Presidente tenta al conciliazione dei coniugi (articolo 708 c.p.c.). Se i coniugi sono convinti della separazione viene redatto un verbale di separazione.

Il verbale indica anche l’assegno di mantenimento e i provvedimenti a favore degli eventuali figli. A partire da quel giorno si iniziano a contare i sei mesi. Il tribunale poi, in in camera di consiglio provvede ad omologare la separazione. Da qui si conteggiano quindi i sei mesi, dopo i quali si potrà chiedere definitivamente il divorzio.

Iter separazione giudiziale

Se i coniugi sono in disaccordo, si ricorre alla separazione giudiziale. Anche in questo caso si presenta ricorso presso il tribunale (di solito assistiti dall’avvocato di fiducia) che fisserà la data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale stesso. In questa data il Presidente ascolta entrambi i coniugi, prima in sede separata poi congiuntamente e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione va a buon fine, viene redatto il verbale. Se non riesce emette le disposizioni urgenti (come la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e nell’interesse degli eventuali figli), nomina il Giudice Istruttore e fissa la data di incontro dei coniugi dinanzi a costui.

In quella data sarà nuovamente tentata la conciliazione che, se non riesce, ne sarà redatto verbale e omologata la separazione. A partire da quel giorno si conta il termine di un anno per chiedere definitivamente il divorzio.

Attenzione

Prima di recarsi in tribunale, é necessario informarsi presso l’ufficio o il sito del tribunale stesso, sui documenti necessari da presentare in sede di comparizione dinanzi al Presidente.

In Comune

La nuova legge prevede anche la possibilità di divorziare in Comune senza avvocato, riducendo drasticamente i costi. E’ possibile optare per questa modalità solo quando non ci sono figli oppure i figli sono tutti maggiorenni e autosufficienti. In questo caso ci si può rivolgere direttamente al Comune, per chiedere i documenti da presentare e fissare la data di comparizione dinanzi al sindaco.

Occorre inviare al sindaco una lettera in cui i coniugi dichiarano di essere in accordo per la separazione consensuale. In questo caso i coniugi si rivolgono a un avvocato, che quindi presta il suo servizio solo in questa occasione, redigendo l’atto e consegnandolo al sindaco, che fisserà quindi la data di incontro per l’omologazione della separazione.

Negoziazione assistita

Anche in questo caso la procedura di separazione avviene al di fuori del tribunale. I due coniugi, ognuno assistito dal suo avvocato di fiducia, si incontrano e cooperano in buona fede e lealtà per dirimere tutte le questioni inerenti la separazione.

L’iter inizia con l’invito dell’avvocato alla controparte, ad intraprendere una negoziazione assistita. Se entro un mese non si ha risposta o in caso di rifiuto, le spese per il giudizio potrebbero essere addebitate alla parte che non ha risposto o ha rifiutato.

Se l’invito é accettato, le parti assistite dal proprio legale si incontrano per dirimere ogni questione. Se non si arriva a un accordo, i legali redigono il verbale di mancato accordo. In caso di accordo invece, i legali redigono il verbale che deve essere firmato dai coniugi. L’atto sarà quindi trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il matrimonio era registrato e alla Procura della Repubblica del Tribunale.