Se sei un docente a tempo determinato, ciò non significa che tu non abbia alcun diritto: il CCNL Scuola prevede specifici diritti anche per i docenti precari. Se quindi hai una visita medica specialistica, oppure subisci un lutto, o ti ammali oppure si ammala tuo figlio, puoi usufruire di determinati permessi.
In questa guida completa sui diritti di un docente a tempo determinato puoi scoprire cosa prevede il CCNL Scuola in termini di ferie, malattia, permessi retribuiti e non, aspettativa non retribuita e non, conservazione del posto di lavoro fino a scadenza contratto, lutto per decesso di parenti o affini, congedo parentale, malattia bambino e infine in caso di congedo matrimoniale.
Ferie
Hai diritto a due giorni e mezzo circa per ogni mese di servizio prestato (art. 19 del CCNL Scuola). Facciamo degli esempi concreti:
- Se il tuo contratto dura 15 giorni, maturi poco più di un giorno di ferie;
- Se il tuo contratto dura due mesi, maturi circa cinque giorni di ferie;
- Se il tuo contratto dura cinque mesi, maturi circa 12 / 13 giorni di ferie.
Le ferie non interrompono il servizio. Quindi se per esempio prendi una settimana di ferie, quel mese è come se avessi lavorato pienamente, tutte le settimane. Dunque maturi pienamente tutte le ferie anche nel mese in cui hai usufruito delle ferie stesse.
Docente a tempo determinato e ferie durante l’attività didattica (art. 13 CCNL Scuola)
Puoi fruire delle ferie solo durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, quindi per esempio durante il periodo estivo o durante il periodo natalizio o durante il periodo pasquale. Puoi anche prendere le ferie durante l’attività didattica, ma per un massimo di sei giorni. Puoi usufruire sei sei giorni a una condizione: vediamola insieme.
Sostituzione
Puoi usufruire dei sei giorni durante l’attività didattica solo se la tua scuola riesce a sostituirti con altri docenti in servizio presso lo stesso istituto e purché non si creino costi aggiuntivi per la scuola (per esempio per ore aggiuntive che dovrebbe fare il docente che sostituisce). In pratica quindi, puoi andare in ferie durante l’attività didattica solo se c’è un docente che può sostituirti e possa farlo senza dover fare “straordinari”.
Monetizzazione
Essendo un docente precario, è probabile che tu non riesca a fruire delle ferie. Per esempio, se il tuo contratto scade il 30 giugno, ossia proprio nel momento in cui terminano le attività didattiche, è chiaro che non ne puoi usufruire. In questo caso ti spetta la monetizzazione: le ferie maturate e non usufruite vengono pagate nella tua ultima busta paga.
Malattia
In caso di malattia, bisogna distinguere tra docenti con supplenza breve e docenti con supplenza al 30/6 o al 31/08.
Docenti con supplenza breve
Quanti giorni di malattia ti spettano (art. 19 CCNL Scuola). In qualità di docente a tempo determinato, hai diritto a un massimo di 30 giorni di malattia per anno scolastico. Per queste giornate, non hai diritto alla retribuzione piena: percepisci il 50% della retribuzione.
Il periodo di malattia non interrompe l’anzianità di servizio e fa maturare punteggio per le graduatorie.
Docenti con supplenza al 30/6 o al 31/08
Ti spettano al massimo tre mesi di malattia per anno scolastico: il primo mese retribuito al 100%, il secondo e il terzo retribuito al 50%. Se superi i tre mesi di malattia hai diritto solo alla conservazione del posto fino a scadenza contratto, ma non maturi stipendio.
Il periodo di malattia non interrompe l’anzianità di servizio e fa maturare punteggio per le graduatorie.
Malattia bambino
Se tuo figlio è malato, hai diritto:
- A un congedo senza limite, quindi per tutta la durata della malattia del bambino – > solo se il tuo bimbo ha un’età fino a tre anni;
- A un congedo di massimo cinque giorni lavorativi -> Se il tuo bambino ha da tre a otto anni.
Il Dirigente scolastico non può mai impedire o negare il permesso, anche se in quel momento ci sono esigenze di servizio particolari.
In qualità di docente devi soltanto inviare il certificato medico tempestivamente. Quindi se il bambino sta male durante la notte, la mattina devi avvisare la scuola che sarai assente. Appena apre l’ambulatorio del medico, puoi farti rilasciare il certificato.
Permessi
In qualità di docente a tempo determinato, hai diritto ai seguenti giorni di permesso:
- 6 giorni all’anno, non retribuiti, per motivi familiari o personali (motivazione provata o certificata);
- 8 giorni all’anno, non retribuiti, per concorsi o esami;
- 3 giorni all’anno per lutto, retribuiti. Solo in caso di morte del coniuge, convivente, parenti entro il II grado o affini entro il I grado;
- 15 giorni all’anno per congedo matrimoniale, retribuiti.
Permessi brevi (art. 19 CCNL scuola)
In caso di necessità, puoi anche chiedere un permesso a ore, fino a un massimo di due ore in un giorno, da recuperare entro due mesi. Se non li recuperi, il ministero ti trattiene in busta paga la retribuzione corrispondente delle ore non lavorate.
Aspettativa
Pur essendo assunto con contratto a tempo determinato, puoi chiedere l’aspettativa non retribuita in caso di bisogno. Per esempio, se stai lavorando come insegnante e una università ti chiama per effettuare una ricerca, puoi ottenere l’aspettativa non retribuita sul tuo posto da insegnante, dunque conservare il tuo posto di lavoro.
La domanda devi presentarla al dirigente scolastico, il quale può accettare la tua richiesta, rifiutarla oppure rimandarla rispetto ai tempi che hai richiesto tu.
Quanta aspettativa puoi chiedere:
- Fino a un anno, se la prendi in un’unica soluzione, dunque tutta insieme;
- Fino a due anni e mezzo nell’arco di cinque anni, se la prendi a periodi frazionati. Tra un periodo e l’altro di aspettativa devono passare almeno sei mesi.
Visita specialistica
Se hai una visita medica specialistica, hai varie opzioni per assentarti. Puoi usufruire di:
- Un permesso breve (art. 16 CCNL Scuola);
- Un permesso per motivi personali (artt. 15 e 19 del CCNL Scuola);
- Un’assenza per malattia (se per esempio l’assenza dovrà durare tutto il giorno (artt. 17 e 19 del CCNL Scuola). In questo caso, ricorda che devi presentare alla scuola il certificato medico che attesta che eri nella struttura per effettuare la visita. Ricorda inoltre che l’assenza per malattia si accumula sul tuo periodo di comporto.