Capita sovente che un genitore decida di donare una casa, un appartamento, denaro, un’auto, un terreno edificabile o un terreno agricolo al figlio. La donazione è un atto libero tra vivi e non solo familiari e parenti possono essere beneficiari: puoi donare anche ad un amico.

In questa guida completa sulla donazione ti spiego cos’è e come funziona, cosa può essere donato, come funziona la donazione con riserva di usufrutto, la procedura per l’atto di donazione con notaio e le alternative per procedere senza notaio, quali sono i costi, le spese notarili e le tasse previste.

Cos’è e come funziona

La donazione è un contratto con cui una persona (donante) dichiara di regalare qualcosa a un’altra persona (donatario). Le donazioni sono libere: chiunque è in vita può decidere come e quando donare un suo bene.

Lo spirito della donazione quindi, è il desiderio di regalare qualcosa a familiari o amici a cui si è sentimentalmente legati. Il beneficiario non deve pagare nulla per il regalo ricevuto, altrimenti non sarebbe una donazione: essa avviene a titolo gratuito.

È una pratica molto usata soprattutto dalle persone che decidono di lasciare qualcosa ai propri figli, nipoti o anche non familiari: in questo modo, quando il donante morirà, il bene donato non diventerà mai parte dell’eredità perché risulta donato e quindi di proprietà del donatario.

Cosa può essere donato

La donazione è un atto tra vivi: il donante e il donatario devono essere entrambi vivi. Si possono donare i seguenti beni:

  • Denaro;
  • Prodotti finanziari;
  • Azioni di spa o sapa o quote societarie di srl, snc o sas;
  • Beni mobili (quadri, gioielli, arredamento, auto);
  • Beni immobili: appartamento, casa, villa, terreno edificabile, terreno agricolo, fabbricati rurali;
  • Un’impresa familiare.

Nell’atto di donazione, è necessaria la dichiarazione del beneficiario che accetta il dono. La regola è di semplice comprensione: non si può donare qualcosa che quella persona non vuole.

Di solito sono i genitori, i nonni, gli zii che decidono di effettuare una donazione di un immobile o di altro bene, ma nulla vieta che si stipuli un atto di donazione immobile da figlio a genitore. Le parti possono essere anche estranee alla famiglia: è possibile donare un immobile anche a un amico.

Usufrutto

La donazione con riserva di usufrutto è un contratto con cui un soggetto conserva il diritto di usufruire del bene, in genere per tutta la durata della propria vita.

Esempio

Tipico esempio è l’atto di donazione immobile tra genitori e figli, dove i genitori conservano il diritto di abitare la casa fino alla loro morte (art. 796 del codice civile). In questo caso si dice che il genitore ha donato la nuda proprietà a figlio.

Sempre l’articolo 796 c.c. sottolinea che un soggetto, può decidere di assegnare l’usufrutto dopo la sa morte anche ad altri, ma non successivamente. Per capire cosa si intende per successivamente, facciamo un esempio pratico.

Esempio

Mario dona a Giuseppe la nuda proprietà di un appartamento, conservando l’usufrutto fino alla sua morte. Nel contratto sancisce inoltre che al suo decesso, diventerà usufruttuario Antonio e alla morte di Antonio diventerà usufruttuario Michele. In questo caso alla morte di Mario, l’usufrutto passa a Antonio, ma alla morte di Antonio non passa a Michele, perché sarebbe un diritto di usufrutto assegnato in maniera successiva. L’unico modo per dare in usufrutto l’appartamento anche a Michele è di nominarlo usufruttuario insieme ad Antonio (co-usufruttuari). In caso contrario, alla morte di Antonio, l’appartamento entra nella piena disponibilità di Giuseppe, il proprietario.

Procedura

La donazione di un immobile va fatta:

  1. Per atto pubblico, quindi occorre rivolgersi al notaio;
  2. Dinanzi a due testimoni (di solito sono gli stessi impiegati dello studio notarile).

Il notaio quindi si occupa di fare tutte le verifiche e della trascrizione dell’atto di donazione.

Senza notaio

Sono previste due possibilità per la donazione di un immobile senza dover ricorrere al notaio:

  1. Donazione indiretta; che si può usare quando l’immobile ancora non è stato acquistato dal costruttore;
  2. Usucapione, che si può invece usare quando l’immobile è già di proprietà del donante.

Donazione indiretta: si può mettere in atto solo al momento dell’acquisto della casa. Per esempio: un genitore decide di comprare casa al figlio, è il genitore a pagarla, ma desidera che sia intestata al figlio. Ha due possibilità: comprarla e intestarla a sé e poi trasferirla al figlio e quindi pagare l’atto di donazione; oppure pagare la casa al venditore e chiedere a costui di intestarla direttamente al figlio, evitando il doppio passaggio del notaio. In questo caso quindi non è che non si va dal notaio, si va comunque, ma si risparmia un passaggio e quindi dei costi.

Usucapione: la donazione indiretta si può fare solo se la casa ancora non è stata comprata, ma se è già di proprietà del donante c’è un’altra possibilità, ossia quella di far dichiarare l’usucapione a favore del beneficiario.

Solo il tribunale può assegnare una proprietà per usucapione, quindi i due soggetti (donante e beneficiario) possono intentare una causa in tribunale (con aggravio di costi e tempi) oppure compiere la procedura tramite la mediazione stragiudiziale, risparmiando parecchio tempo e denaro. Le parti devono rivolgersi a un organismo di mediazione che si occuperà della procedura redigendo un verbale su una scrittura privata. Tale verbale deve poi essere firmato dal notaio, ma con costi decisamente inferiori rispetto a un atto di donazione.

Costi

Parcella del notaio

L’atto di donazione non è gratis: c’è il compenso del notaio da pagare e i costi sono a carico del donante. Chiaramente nulla vieta alle parti di mettersi d’accordo affinché sia il beneficiario a pagare.

Il compenso varia in base a:

  • Rendita catastale dell’immobile;
  • Categoria dell’immobile.

Il compenso del notaio si calcola così:

(Rendita catastale + 5% della rend. cat.) * coefficiente che dipende dalla categoria dell’immobile.

Tassazione

Alla donazione non si applica solo il prezzo del notaio, ma anche le imposte, sempre a carico del donante:

  • Imposta di registro: 200 euro;
  • imposta ipotecaria: 2% del valore catastale; se per il beneficiario rappresenta la prima casa, è dovuta un’imposta determinata e pari a 200 euro;
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale; se per il beneficiario rappresenta la prima casa, è dovuta un’imposta determinata e pari a 200 euro;
  • Imposta di bollo: 230 euro;
  • Tassa di donazione: 4% del valore catastale ma, in caso di donazione tra familiari, si applica solo sull’importo che supera 1 milione di euro.

Esempio

Un figlio riceve una casa in donazione dal padre e il valore catastale è di 3 milioni di euro. Si applica quindi una tassa del 4% solo su 2 milioni di euro. La tassa dovuta è pari a 40.000 euro.

Impugnazione

La legge prevede che, in caso di morte del donante, gli eredi legittimatari possono impugnare la donazione se è stata lesiva della loro quota di legittima (art. 559 del codice civile). Gli eredi possono impugnare la donazione entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione.

Anche i terzi creditori possono impugnare una donazione (azione pauliana). Non capita raramente infatti che un debitore per evitare il pignoramento, decida di donare una casa a un parente, per sottrarla ai creditori. Ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, il creditore può chiedere al tribunale l’inefficacia dell’atto di donazione se dimostra che il donante sapeva che gli avrebbe recato danno.