L’amministratore di sostegno è la figura di riferimento per i soggetti che, a causa di una infermità fisica o psichica, sono impossibilitati, anche parzialmente e temporaneamente, a tutelare i propri interessi. Il tribunale quindi, su richiesta (ma anche d’ufficio), provvede a nominare un amministratore, che è una persona vicina, di solito il coniuge o il convivente stabile, un genitore, un figlio, ma anche una persona che non ha legami di sangue ma è molto vicina al soggetto in questione.

Se il soggetto incapace e che fa affidamento di un amministratore di sostegno riceve un’eredità, ci sono regole specifiche per l’accettazione e la rinuncia: nello specifico: gli artt. 471 e 472 del codice civile, stabiliscono che, nel caso di un soggetto incapace, é possibile accettare l’eredità devolute solo col beneficio d’inventario.

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Con queste norme, il legislatore ha voluto attribuire maggiore tutela all’incapace, scongiurando, grazie all’inventario, il rischio della responsabilità illimitata del suo patrimonio per i debiti ereditari, ossia il rischio che, in seguito a situazioni poco chiare, gli eventuali debitori del defunto, attacchino anche il patrimonio personale del soggetto e non solo quanto ereditato.

Grazie all’inventario, si potrà stilare un rendiconto, un elenco chiaro dei beni oggetto dell’eredità e, in presenza di eventuali creditori della persona defunta, questi potranno rivalersi solo sui beni presenti nell’inventario e non su altri beni personali di proprietà dell’erede.

1. Accettazione

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede (oppure il suo amministratore di sostegno o il suo tutore) dovrà dichiarare di voler procedere con questo tipo di accettazione. L’erede può essere lo stesso amministratore di sostegno, quando l’eredità è a suo favore.

La dichiarazione di accettazione può essere fatta, a scelta:

  1. dal notaio;
  2. dal cancelliere del Tribunale del territorio ove si è aperta la successione.

Questa dichiarazione viene quindi conservata in Tribunale.

Istanza: accettazione con beneficio di inventario

A questo punto, l’erede o il suo amministratore di sostegno, farà istanza alla cancelleria del tribunale affinchè sia stilato l’inventario dei beni oggetto dell’eredità.

A questo punto possono profilarsi due situazioni:

  • l’erede è già in possesso dei beni oggetto dell’eredità; in questo caso l’inventario deve essere redatto entro tre mesi dall’apertura della successione; dopodichè, entro 40 giorni, l’erede potrà dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità.
  • L’erede non è ancora in possesso dei beni oggetto dell’eredità; in questo caso l’erede ha 10 anni di tempo a partire dal giorno di apertura della successione, per accettare l’eredità con beneficio di inventario. Anche in questo caso, una volta redatto l’inventario, l’erede ha 40 giorni di tempo per decidere se accettare o meno l’eredità.

Presso il tribunale competente, o direttamente sul sito di quest’ultimo, è possibile reperire la modulistica per l’accettazione e i documenti da allegare (documenti di identità, certificato di morte del de cuius, etc.).

2. Rinuncia

L’erede (o l’amministratore di sostegno), possono anche optare per la rinuncia dell’eredità. Solitamente si propende per questa soluzione quando i debiti ereditabili sono maggiori dei crediti. La dichiarazione di rinuncia all’eredità può essere fatta:

  1. presso un notaio;
  2. presso la cancelleria del Tribunale competente.